Appeal Moot Due to Subsequent Cancellation of Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal against a decision by the Enforcement Office to issue a bankruptcy order, but the Enforcement Office subsequently reconsidered and canceled the challenged measure after determining the appellant was not registered in the commercial register as required by the relevant enforcement law provisions. The appellate court, acting as the supervisory authority, reasoned that according to the law governing reconsideration, if the subsequent administrative measure fully grants the appellant's requests, the appeal is declared moot and struck from the record without imposition of court fees or award of costs, leading to the dismissal of the appeal as without object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Moot Due to Subsequent Cancellation of Bankruptcy Order: The appellate court, acting as the supervisory authority, reasoned that according to the law governing reconsideration, if the subsequent administrative measure fully grants the appellant's requests, the appeal is declared moot and struck from the record without imposition of court fees or award of costs, leading to the dismissal of the appeal as without object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the procedural step of striking the appeal from the rolls when the new decision upholds the appellant's requests.
Cited in the reasoning to support the order not to levy court fees in supervision matters.
Cited in the reasoning to support the order not to assign indemnities in supervision matters.
Testo completo
Incarto n. 15.2023.131 · Lugano 8 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 18 dicembre 2023 di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 dicembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, (patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )
preso atto che con decisione del 21 dicembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che RI 1 non è iscritta nel registro di commercio in una delle qualità previste dall’art. 39 cpv. 1 LEF;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.