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15.2023.130 • TRAC TI 15.2023.130 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Articulate Grounds in Broadcasting Fee Garnishment Dispute

Numero d'incarto 15.2023.130
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an enforcement office's decision to proceed with a garnishment notice stemming from an execution based on unpaid broadcasting fees owed to the Confederation, arguing the entire procedure was arbitrary. The reviewing court dismissed the appeal to the extent admissible because the appellant failed to properly articulate the grounds for his objection, which were vaguely referenced as arbitrary proceedings and potential double imposition, and neglected to appeal the underlying decision rejecting his opposition to the enforcement writ, which had confirmed the validity of the debt and the regularity of the continuation request.

Regesto Legislator

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Art. 7 cpv. 5 LPR, Art. 7 cpv. 2 lett. c LPR, Art. 89 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Appeal Dismissed for Failure to Articulate Grounds in Broadcasting Fee Garnishment Dispute: The reviewing court dismissed the appeal to the extent admissible because the appellant failed to properly articulate the grounds for his objection, which were vaguely referenced as arbitrary proceedings and potential double imposition, and neglected to appeal the underlying decision rejecting his opposition to the enforcement writ, which had confirmed the validity of the debt and the regularity of the continuation request.

Parole chiave

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canone radiotelevisivo opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva opposizione pignoramento del salario motivo di revisione Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Scarna motivazione e assenza di prove

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning for not levying court fees and not awarding indemnities, which is confirmed in the final order (Point 2).

61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning for not levying court fees and not awarding indemnities, which is confirmed in the final order (Point 2).

62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning for not levying court fees and not awarding indemnities, which is confirmed in the final order (Point 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.130 · Lugano 13 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 13 novembre 2023 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 7 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon SZ)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 maggio 2023 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera ha escusso RI 1 per l’incasso del canone radiotelevisivo di fr. 1'090.– complessivi per il periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2023;

che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente, dopo aver accertato che l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo era stata rigettata in via definitiva dalla stessa escutente con decisione del 22 agosto 2023, il 7 novembre 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramen­to per il 20 giugno 2024;

che con il ricorso in esame, del 13 novembre 2023, RI 1 respinge *“integralmente la vostra procedura e richiesta menzionata”*, chiedendo all’UE d’informarsi sui suoi scritti passati inviati all’escutente;

che secondo lui l’UE non può *“imporre procedimenti & pagamenti”* se tali sono al suo giudizio arbitrari;

che con scritto del 14 novembre 2023 l’UE ha trasmesso al ricorrente la decisione di rigetto dell’opposizione, precisando che non risultava essere stato presentato un ricorso all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), sicché in assenza di una decisione giudiziaria contraria o di un ritiro dell’esecuzione, essa andava proseguita;

che a fronte della risposta 15 novembre 2023 del

ricorrente, il qua­le ha chiesto all’UE di riformulare le sue richieste *“in modo esplicito* *e tradizionale”*, il

17 novembre l’UE ha impartito al ricorrente un termine di dieci giorni per rimediare alla mancanza delle allegazioni e degli allegati stabiliti dall’art.

7 cpv. 5 LPR;

che con scritto del 5 dicembre 2023 RI 1 ha nuovamen­te richiesto all’UE di *“tradurre tutto quanto in maniera leggibile e recepibile*”;

che secondo l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova già disponibili;

che nel caso in esame RI 1 si limita a qualificare la pro­cedura esecutiva come arbitraria senza indicarne il motivo in mo­do intellegibile, se non con un enigmatico rinvio a una *“procedura d’incasso contro la citata richiedente”* e, nello scritto del 15 novembre, a una non meglio definita *“doppia imposizione”*;

che risulta d’altronde illegittima la sua richiesta all’UE d’informarsi sui suoi scritti passati inviati all’escutente, giacché spettava invece a lui, in virtù dell’art. 7 cpv. 2 lett. c LPR, produrre i mezzi di prova disponibili;

che ad ogni modo l’unico compito spettante all’UE secondo la leg­ge in sede di continuazione dell’esecuzione è quello di verificare la regolarità formale della domanda di prosecuzione dell’esecuzione – non contestata da RI 1 – e l’esistenza di una decisione esecutiva di rigetto dell’opposizione (cfr. art.

89 LEF);

che nel caso specifico RI 1 non ha dimostrato – e invero neppure allegato – di aver impugnato la decisione di rigetto della sua opposizione del 22 agosto 2023, sicché l’emissione del­l’avviso di pignoramento impugnato risulta fondata;

che RI 1 abbia per avventura contestato il credito posto in esecuzione in altri modi o promosso a sua volta un’esecuzione contro l’escutente è senza rilievo per la decisione odierna, poiché avrebbe dovuto fare valere i suoi motivi di contestazione mediante un ricorso all’UFCOM avverso la decisione del 22 agosto 2023, come indicato in fondo alla medesima;

che nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no all’escutente e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a Mauro .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.