Challenge to Bankruptcy Notices Based on Debt Exemption and Substantive Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the bankruptcy notices issued by the Execution Office in two debt collection proceedings initiated by a private entity, arguing that a portion of the debt related to accident insurance premiums was exempt from bankruptcy proceedings under specific statute, and asserting further substantive disputes regarding the debt's validity. The appellate supervisory authority dismissed the appeal to the extent it was admissible, reasoning that an appeal against a bankruptcy notice is limited to formal defects, not the material validity of the underlying claim, which should have been addressed during the opposition proceedings that had already concluded with definitive decisions rejecting the opposition; furthermore, the court found that even if the statutory exemption applied to the small insurance portion, the remaining debts were sufficient to warrant bankruptcy, and any outstanding claims for insurance premiums would be extinguished upon the opening of bankruptcy, rendering the appellant's substantive arguments irrelevant for the purpose of reviewing the bankruptcy notice itself.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Premi della cassa malattia. Esclusione della via del fallimento per la parte del premio relativa all’assicurazione infortuni
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the legal basis for not levying a court fee (tassa di giustizia).
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding costs/indemnities (indennità).
Cited in the dispositive as the legal basis for not awarding costs/indemnities (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2023.128 · Lugano 1° marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 7 dicembre 2023 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 31 maggio 2023 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 3 gennaio 2023 dalla PI
1 contro __________ per l’incasso di fr. 124.65 oltre a interessi e spese, il 31 maggio 2023 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 11 febbraio 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 14 febbraio 2023), gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 28 giugno 2023 sempre dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 373.95 oltre a interessi e spese, il 5 dicembre 2023 l’UE, appurato che l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via definitiva con decisione 4 agosto 2023 della stessa PI 1 (notificatagli per posta A+ il 5 agosto 2023), gli ha notificato un’altra comminatoria di fallimento;
chegiusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 4 consid. 2), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF);
che nel ricorso in esame, RI 1 contesta l’ammissibilità di ambedue le comminatorie di fallimento, facendo valere che per la posta di fr. 25.– contenuta nella fattura 19 febbraio 2022 acclusa al ricorso, riferita ai premi dell’assicurazione infortuni, la via del fallimento è esclusa secondo l’art. 43 cpv. 1*bis* LEF;
che tuttavia la fattura prodotta dal ricorrente non risulta essere identica a quelle poste in esecuzione, le quali riguardano premi arretrati di settembre 2022 (come indicato nel primo precetto esecutivo) e di ottobre a dicembre 2022 (secondo il secondo precetto esecutivo);
che ad ogni modo dalle decisioni di rigetto dell’opposizione si evince che la cassa escutente ha dedotto i sussidi di fr. 250.50 mensili, che coprono ampiamente i premi per l’assicurazione infortuni, di modo che per il saldo le esecuzoni potevano validamente proseguire in toto in via di fallimento giacché la cassa
escutente non è una cassa pubblica nel senso dell’art. 43 cpv. 1 LEF (DTF 139 III 288 consid. 2.1.1; sentenza della CEF
15.20021.313 del 18 gennaio 2022 consid. 2/d);
che sebbene questi premi non dovessero essere considerati estinti dai sussidi, risulterebbero lo stesso estinti con l’apertura del fallimento del ricorrente (art. 206 cpv. 1 LEF);
che
infatti il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di fallimento del 29 gennaio 2024 è stato respinto da questo Camera con decisione odierna
(14.2024.21), anche perché egli non ha, comunque sia, pagato la parte dei premi relativi all’assicurazione malattia, sicché il suo fallimento andava pronunciato a prescindere dalla questione, marginale, di un’eventuale *splitting* del proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento limitatamente alla quota relativa all’assicurazione infortuni in virtù dell’art. 43 cpv. 1*bis* LEF;
che per il ricorrente la *“parte restante”* non gli è comunque imputabile *“per via di una richiesta precedente non eseguita di rescissione del contratto non attuato per un vizio sui documenti mai inoltrati e richiesti più volte e usato per non sospendere con la ditta PI
1 (__________) il contratto in essere”* anche perché asserisce di aver mandato disdette straordinarie facendo valere i suoi diritti, “*e in primis un debito di 171Fr. doc. E mai estinto dalla PI 1”*;
che nella misura in cui RI 1 contesta l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione, il suo ricorso è irricevibile;
ch’egli avrebbe infatti dovuto far valere le sue ragioni sostanziali opponendosi alle decisioni con cui l’escutente ha stabilito le somme da lui dovute e rigettato in via definitiva le opposizioni ai precetti esecutivi, ciò ch’egli non dimostra di aver fatto;
che siccome non appaiono dati motivi formali d’annullamento delle comminatorie di fallimento, il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.