Appeal of Attachment Levy Dismissed as Time-Barred
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA judgment debtor appealed the levy of attachment issued by the execution office to suspend the enforcement proceedings, claiming ignorance of the execution until October 20, 2023, and contesting the underlying credit stemming from a disputed credit card fraud, but the supervisory authority dismissed the appeal as manifestly time-barred because it was filed on December 12, 2023, which was well beyond the ten-day statutory deadline following the debtor's admitted date of knowledge, and further noted that challenges to the existence of the debt itself were outside the scope of a supervisory appeal concerning the execution office's actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 2 cpv. 1 CC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal of Attachment Levy Dismissed as Time-Barred: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to declare the appeal inadmissible without notifying the counterparty due to its tardiness.
Cited in relation to the decision not to levy court fees or award compensation.
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Testo completo
Incarto n. 15.2023.126 · Lugano 8 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
cancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 dicembre 2023 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 luglio 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dall’
Intrum AG, Schwerzenbach
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con provvedimento del 14 luglio 2023, la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso l’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per fr. 6'619.50 spese e interessi compresi;
che con ricorso del 12 dicembre 2023, RI 1 ha chiesto la sospensione del pignoramento, facendo valere di essere venuto a conoscenza dell’esecuzione per la prima volta il 20 ottobre 2023 e di essere poi stato informato dall’ufficio d’esecuzione di diversi precedenti tentativi vani di contattarlo;
che il ricorrente contesta d’altronde il credito posto in esecuzione, riferito a una carta di credito del __________, bloccata nel 2020 in seguito a una frode ch’egli ha contestato, sottolineando di aver pagato tutti gl’importi dovuti alla banca salvo quello adebitatogli fraudolentemente e di non aver più ricevuto dalla stessa comunicazioni, chiamate o e-mail dopo il 26 febbraio 2021;
che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nella fattispecie, secondo le sue stesse affermazioni il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato già il 20 ottobre 2023;
che
pur tenuto conto del tempo necessario a RI 1 per informarsi sui dati precisi dell’esecuzione, il ricorso, inoltrato il
12 dicembre 2023 quasi due mesi dopo ch’egli fosse venuto a conoscenza dell’esecuzione, è manifestamente tardivo;
che il ricorso va così dichiarato irricevibile senza necessità d’interpellare la controparte né di notificarle il ricorso e l’odierno giudizio (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
– è infatti d’uopo ricordare – il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC) impone al destinatario di un atto esecutivo d’informarsi senza ritardo dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguardi non appena ne sospetti l'esistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV
232 consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2023.100 del 29 settembre 2023 consid. 1);
che per il resto le censure del ricorrente esulano dalla competenza dell’UE – e quindi da quella dell’autorità di vigilanza – siccome concernono l’esistenza della pretesa posta in esecuzione;
che, scaduto il termine d’opposizione al precetto esecutivo, censure del genere possono se del caso essere fatte valere solo con un’azione di annullamento dell’esecuzione a norma degli art. 85 o 85*a* LEF;
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di sospensione dell’esecuzione si avverra senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.