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15.2023.125 • TRAC TI 15.2023.125 Generato dall'IA

Enforcement Office Seizure of Savings Upheld Against Debtor's Claim of Necessity

Numero d'incarto 15.2023.125
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the seizure of funds in their bank account initiated by an enforcement office to satisfy a professional fee debt, arguing the funds were essential for their maintenance due to a lack of current income and potential losses from liquidating other investments. The court rejected the appeal, reasoning that savings derived from past earned income are generally unlimitedly attachable under the relevant enforcement law unless proven to be absolutely necessary for subsistence, and the appellant failed to demonstrate the seized balance was not savings or that they could not access other available assets, emphasizing that debtors cannot shield reserves at the expense of creditors' rights.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il pignoramento di parte del saldo di un conto bancario. Nozione di redditi pignorabili e risparmiati. Azione contro l’escutente

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento di crediti credito in esecuzione diritto bancario cassa di risparmio conto corrente reddito della sostanza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 59 III 116
che, orbene, la parte risparmiata di redditi da attività lucrativa è considerata illimitatamente pignorabile (DTF 59 III 116; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

The court rejected the appeal, implicitly confirming the seizure based on the rules concerning the seizure of savings/non-income funds.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive for the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive for the decision not to allocate legal aid/indemnities.

art. 62 OTLEF

Cited in the dispositive for the decision not to allocate legal aid/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.125 · Lugano 15 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 4 dicembre 2023 di

Lawal RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 17 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente (con il n. __________) dall’

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ot­tobre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di una nota professionale di fr. 26'726.15 oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2020;

che con decisione del 16 maggio 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa se non per quanto attiene alla data di decorrenza degl’interessi di mora (posticipata al 1° ottobre 2022);

che la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione pretorile con sentenza del 20 ottobre 2023 (inc. 14.2023.63);

che in seguito al trasloco di RI 1 a __________, l’esecuzione è stata proseguita dalla sede di Mendrisio con il n. __________ mediante l’invio dell’avviso di pignoramento del 13 settembre 2023;

che il 6 ottobre 2023 l’UE ha pignorato 20 quote di fr. 1'000.– ciascuna della __________ Sagl in liquidazione, stimate in fr. 1.–, e successivamente il conto corrente dell’escussa, da lei non indica­to al momento dell’interrogatorio, presso la Banca __________, limitatamente a fr. 30'000.–;

che scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 112 LEF), l’UE ha emesso il verbale di pignoramento;

che con ricorso del 4 dicembre 2023, RI 1 contesta il pignoramento del suo conto, che presenta un saldo di fr. 37'000.–, ritenendolo indispensabile al proprio mantenimento, poiché allega di non avere entrate mensili da un anno e mezzo, giacché la sua società è stata posta in liquidazione, e di non poter *“sbloccare”* i fr. 150'000.– investiti in azioni in borsa senza perdere una parte importante del loro valore;

ch’ella afferma di aver depositato il 2 dicembre 2023 un’istanza di conciliazione presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, per far chiarezza sull’operato dell’avv. __________ (azionista del dell’escutente) nella procedura di divorzio, ma anche dei suoi precedenti patrocinatori (avv. __________ e __________ di Roma);

che la ricorrente afferma di voler pagare i suoi debiti non appena avrà di nuovo entrate mensili o riuscirà a *“sbloccare”* i suoi investimenti;

che il 28 dicembre 2023 RI 1 ha inoltrato all’UE un’istanza di concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso, chiedendo lo sblocco del conto pignorato per garantire il proprio mantenimento durante la causa;

che con osservazioni dello stesso giorno l’UE ha comunicato di ritenere corretto il proprio operato, ma di non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo;

che secondo l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sosten­tamento del debitore e della sua famiglia;

che nella fattispecie la ricorrente non allega, e comunque sia non prova, che il saldo del conto pignorato sia costituito da proventi del suo lavoro o da altri redditi nel senso dell’art. 93 LEF;

che in ogni caso i fondi depositati sul conto appaiono essere risparmi, giacché ella stessa afferma di non percepire più redditi mensili da un anno e mezzo;

che, orbene, la parte risparmiata di redditi da attività lucrativa è considerata illimitatamente pignorabile (DTF 59 III 116; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 93 LEF), nella misura in cui l’escusso non vi ha fatto capo per provvedere al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia, sen­za riguardo al fatto che i risparmi possano poi diventare indispensabili al loro mantenimento (sentenza della CEF 15.2022.140 del 24 aprile 2023 consid. 2.1 e 2.4 e 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.1, e riferimenti citati);

che il provvedimento impugnato, laddove dispone il pignoramento del conto a concorrenza di fr. 30'000.–, resiste alla critica, a maggior ragione se si pone mente al fatto che la stessa ricorrente fa valere di avere altri fondi investiti in borsa;

che contrariamente a quanto allega, secondo la logica intrinseca all’art. 93 LEF ella deve attingerci se è necessario al suo sostentamento, sebbene possa tradursi in perdite significative del loro valore;

che le norme sul pignoramento non permettono infatti all’escusso di garantirsi riserve a scapito del diritto e della necessità (a volte pure esistenziale) dei suoi creditori di essere disinteressati in tem­pi ragionevoli;

che la causa inoltrata contro l’istante il 2 dicembre 2023 non avrà influsso sull’esecuzione finché il giudice adito non l’avrà sospesa (ove la causa sia fondata sull’art. 85*a* LEF, ciò che però non pare essere il caso, poiché per quel tipo di causa un preventivo tentativo di conciliazione non è obbligatorio);

che in definitiva il ricorso va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.