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15.2023.124 • TRAC TI 15.2023.124 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Enforcement Office Action Regarding Frozen Bank Account Dismissed

Numero d'incarto 15.2023.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the actions of the enforcement office regarding a levy on a bank account, which was significantly valued but frozen due to a criminal seizure order from the Confederation's Public Ministry, noting the Public Ministry subsequently refused to authorize payment for the creditor's claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because the creditor's request for provisional levy was moot since the account had already been definitively attached, and the request for realization was also moot because the funds largely exceeded the debt and could not be distributed yet due to the ongoing criminal assistance procedure to which the enforcement office had been alerted and which opposed the satisfaction of the claim.

Regesto Legislator

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Art. 71 cpv. 1 CP, Art. 71 cpv. 3 CP, Art. 281 LEF, Art. 122 LEF, Art. 121 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR; Creditor Appeal of Enforcement Office Action Regarding Frozen Bank Account Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because the creditor's request for provisional levy was moot since the account had already been definitively attached, and the request for realization was also moot because the funds largely exceeded the debt and could not be distributed yet due to the ongoing criminal assistance procedure to which the enforcement office had been alerted and which opposed the satisfaction of the claim.

Parole chiave

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blocco dei conti bancari credito in esecuzione azione creditoria autorizzazione all’esecuzione soddisfacimento del credito banca pubblica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the operative part to justify not levying judicial costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in the operative part regarding the non-award of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the operative part regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.124 · Lugano 13 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 novembre 2023 dell’ avv. PA 1, __________ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

RI 1 IT-

ritenuto in fatto e considerandi in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________, l’avv. PA 1 ha escusso l’ex cliente RI 1 per l’incasso della sua nota d’onorario di fr. 15'543.50 oltre agl’interessi;

che il 20 settembre 2023 l’UE ha proceduto a favore dell’escutente al pignoramento di una relazione bancaria dell’escusso presso la PI 1 composta da averi per fr. 1'420'329.– complessivi al 21 aprile 2023, stimati però in fr. 1.– in ragione di un sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC);

che il 15 novembre 2023 l’UE ha emesso il verbale di pignoramen­to, confermando il pignoramento del conto bancario, ma con l’os­servazione secondo cui il MPC, mediante scritto del 17 ottobre 2023, gli aveva negato l’autorizzazione a prelevare dal conto quanto necessario a saldare l’esecuzione;

che con il ricorso in esame, del 27 novembre 2023, l’avv. PA 1, agendo a nome dell’escusso, ha chiesto di far ordine all’UE di procedere al pignoramento provvisorio del conto *“a favore della sottoscritta”*;

che l’indicazione dell’escusso quale ricorrente è manifestamente il frutto di un errore, siccome è escluso che l’escutente possa rappresentare l’escusso in una procedura relativa all’esecuzione promossa dalla prima contro il secondo, in ragione del palese conflitto d’interessi in cui si troverebbe l’escutente, come giustamente rilevato dall’UE nelle sue osservazioni del 29 novembre 2023;

che ai fini del giudizio odierno il ricorso verrà considerato come presentato dall’avv. PA 1 personalmente, la quale persegue del resto palesemente un interesse esclusivamente proprio;

che nella motivazione la ricorrente chiede anche la realizzazione dei beni colpiti dal sequestro penale, facendo valere che la misura decretata a favore dell’autorità fiscale italiana in via di assistenza giudiziaria internazionale servirebbe solo a garantire pretese di risarcimento compensatorio ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP, che non fondano alcun privilegio in favore dello Stato (art. 71 cpv.

3 CP), siccome il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento per riciclaggio di denaro in Svizzera e il dissequestro dei beni oggetto del pignoramento, accertando così ch’essi non sono provento diretto di reato;

che nella misura in cui chiede di ordinare il pignoramento provvisorio dei beni sequestrati penalmente in virtù dell’art. 281 LEF, la ricorrente perde di vista che con il provvedimento impugnato l’UE ha pignorato il conto in modo addirittura definitivo, sicché la sua richiesta risulta senza oggetto e pertanto irricevibile;

che pure la domanda di realizzazione risulta inammissibile, non solo perché non è stata formulata con una conclusione espressa, ma anche poiché è anch’essa senza oggetto, giacché le liquidità registrate sul conto pignorato, di fr. 1'317'578.77 (e € 564.77), coprono ampiamente le pretese della ricorrente, ammontanti a poco più di fr. 16'000.–, e non abbisognano di realizzazione dato che la banca non contesta il credito dell’escusso nei suoi confronti in re-stituzione di quelle liquidità (cfr. DTF 120 III

131 consid. 1; Bet­tschart in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 122 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 11

ad art. 121 LEF);

che a ragione la ricorrente non postula per ora il versamento a suo favore della somma necessaria a estinguere il suo credito, poiché la procedura di assistenza penale internazionale risulta tuttora in corso, ciò che secondo la giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente (DTF 142 III 174 consid. 3.4.2) osta alla ripartizione;

che l’autorità penale è già stata informata del pignoramento e si è opposta al prelievo della somma necessaria a disinteressare la ricorrente;

che in definitiva il ricorso è irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione;

che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no a RI 1 e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ avv.

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.