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15.2023.123 • TRAC TI 15.2023.123 Generato dall'IA

Appeal Mooted by Annulment of Enforcement Decision

Numero d'incarto 15.2023.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal against an enforcement office's decision regarding a payment order and subsequent bankruptcy warning, but the appeal was declared moot and struck from the roll because the enforcement office, upon discovering the initial payment order was irregularly served, reconsidered and annulled its prior decision, issuing a new, favorable measure that was not subsequently challenged, aligning with the supervisory authority's practice of striking appeals when the lower authority grants the appellant's requests before responding.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35, art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35; Appeal Mooted by Annulment of Enforcement Decision: ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Parole chiave

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decisione d'esecuzione ordine di pagamento ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione opposizione tardiva effetti di una sentenza di annullamento eccezione di incostituzionalità Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24*b* cpv. 1 LPR

Cited implicitly in the reasoning that justifies striking the appeal from the roll because the new measure fully accepted the appellant's requests.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in the dispositive order regarding the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the dispositive order regarding the non-award of allowances (indemnities).

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.123 · Lugano 2 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo sul ricorso 27 novembre 2023 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo del 15 novembre 2022 e la comminatoria di fallimento emessa il 15 novembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)

preso atto che con decisione del 28 novembre 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che il precetto esecutivo era stato notificato in modo irregolare dall’agente notificatore del Comune di Bellinzona e doveva pertanto essere considerato notificato con opposizione solo il 16 novembre 2023, quando ha ricevuto la comminatoria di fallimento;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmen-te le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 85 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.