Bankruptcy Warnings Voided Due to Lack of Territorial Competence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority reviewed the validity of two bankruptcy warnings issued against a debtor following enforcement proceedings initiated by a creditor, where the enforcing office was initially competent because the debtor resided in the canton, but the debtor subsequently moved out of the canton before the warnings were issued. The court found both bankruptcy warnings to be null and void because the enforcing office lacked territorial competence when the warnings were issued, as the statutory provision establishing the enforcement venue based on domicile is imperative and does not allow for tacit acceptance of an incorrect venue for the continuation of enforcement proceedings, even if the debtor failed to appeal the underlying enforcement orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 cpv. 2 LEF, Art. 1 cpv. 1 LALEF, Art. 53 LEF, Art. 46 LEF, Art. 50 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Bankruptcy Warnings Voided Due to Lack of Territorial Competence: The court found both bankruptcy warnings to be null and void because the enforcing office lacked territorial competence when the warnings were issued, as the statutory provision establishing the enforcement venue based on domicile is imperative and does not allow for tacit acceptance of an incorrect venue for the continuation of enforcement proceedings, even if the debtor failed to appeal the underlying enforcement orders.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for establishing the nullity of both notices of bankruptcy.
Cited in relation to the decision not to levy court fees or award compensation.
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Testo completo
Incarto n. 15.2023.12 · Lugano 5 aprile 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulle segnalazioni di possibile nullità sporte il 9 febbraio 2023 dalla
IS 1
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio alla notifica delle comminatorie di fallimento emesse il 21 giugno e il
31 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________55 e __________40 promosse dalla
PI 1, (BL) contro PI 2, (AG)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che adito con due domande di fallimento presentate dall’PI 1 contro PI
2 sulla scorta delle comminatorie di fallimento appena citate, con decisioni ordinatorie del 9 febbraio 2023 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha differito le sue decisioni in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF e trasmesso gl’incarti alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità delle comminatorie di fallimento;
che entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera il 13 febbraio 2023, le parti non si sono espresse sulle segnalazioni;
che
– ha rilevato il Pretore – al momento dell’avvio della prima esecuzione, il 23 febbraio 2022, l’escusso era ancora domiciliato a G__________, sicché appariva data la competenza territoriale dell’UE (estesa all’intero Cantone Ticino dal 2015, art. 1 cpv. 1 LALEF);
che invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava,
dal 12 aprile 2022, aver trasferito il suo domicilio a A__________ (ZH) (che avrebbe poi lasciato per K__________ [AG] il 30 novembre 2022),
di modo che, secondo il Pretore, l’UE non sembrava competente;
che, in effetti, è nulla la prosecuzione dell’esecuzione da parte di un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (DTF 130 III 655 consid. 2.1, 105 III 61, consid. 1, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004 consid. 2.1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 53 LEF), perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6 consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n. 32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2);
che al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________ (ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il secondo precetto esecutivo;
che tale atto rimane pertanto valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione, poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2; 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46 LEF);
che anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso era già domiciliato a A__________;
che deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di fallimento (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________55 è nulla.
2. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________40 è nulla.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.