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15.2023.118 • TRAC TI 15.2023.118 Generato dall'IA

Appellant's Failure to Justify Expenses Renders Wage Garnishment Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 15.2023.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a wage garnishment order issued by the enforcement office, which subsequently adjusted the debtor's minimum subsistence level upward after receiving new documentation concerning rent, travel costs, and child support payments, resulting in a higher amount being withheld. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to a prior order requiring specific justification and documentation for the claimed indispensable expenses, which is necessary to challenge the calculation of the minimum subsistence level under enforcement law, leading to a finding of insufficient motivation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza. Specificazione e prova del pagamento delle spese indispensabili. Conseguenze del mancato ritiro di un’ordinanza dell’autorità di vigilanza

Parole chiave

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pignoramento del salario pagamento del canone di locazione incasso dei contributi alimentari salario minimo costi salariali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 121 III 20
Creditor v. Debtor Regarding Existential Minimum Calculation
DTF 102 III 19
93 LEF), tra cui non rientrano le somme pagate per l’estinzione di debiti (DTF 102 III 19; sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 lett. b LPR

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision mandated that no court fee be levied in this decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a

This provision was cited in conjunction with the decision not to award costs/indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision was cited in conjunction with the decision not to award costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.118 · Lugano 19 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 novembre 2023 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la decisione di pignoramento di salario del ricorrente emessa il 7 novembre 2023 a favore dei creditori del gruppo n. 1, ossia:

PI 1, __________ (es. n. __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________) (rappresentato dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative

e dall’Ufficio esazione e condoni,Bellinzona) PI 4, __________ (es. n. __________) (rappresentato dal proprio Municipio)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena citate, la sede di Mendrisio dell’Uffi­cio d’esecuzione (UE) ha emesso il 22 novembre 2022, il 17 e il 26 gennaio 2023 quattro avvisi di pignoramento per il 16 febbraio 2023;

che l’escusso RI 1 non essendosi presentato per il pignoramento, neppure dopo una diffida del 3 aprile 2023, il 20 aprile l’UE ne ha ordinato l’accompagnamento forzato tramite la polizia comunale, ordine poi annullato il successivo 7 giugno in seguito alla comparsa volontaria dell’escusso;

che in quell’occasione l’UE ha richiesto da lui la produzione degli ultimi tre conteggi di salario, del contratto di locazione e della prova del pagamento delle ultime tre pigioni (di cui ha detto di pagare la metà alla compagna) e degli ultimi tre contributi alimentari per i figli (a suo dire di fr. 650.–);

che l’UE ha poi sollecitato quei documenti il 27 giugno e il 17 luglio 2023;

che in assenza di reazione dell’escusso, il 6 settembre 2023 l’UE ha notificato al suo datore di lavoro il pignoramento della parte del suo salario eccedente il minimo esistenziale stabilito in fr. 1'300.– (base mensile di fr. 1'200.– e spese personali di fr. 100.–);

che scaduto il termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), l’UE ha emesso il verbale di pignoramento il 22 settembre 2023;

che il 2 novembre 2023, l’UE ha sentito nuovamente l’escusso e ricalcolato il suo minimo esistenziale aggiungendo alla base mensile di fr. 1'200.– la metà della pigione di fr. 1'200.– versata dalla compagna, fr. 100.– per le trasferte fino al luogo di lavoro con il mezzo di trasporto privato e gli assegni famigliari di fr. 450.– versati alla madre dei suoi figli;

che l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escus­­so, l’agenzia di collocamento __________, la quota del salario eccedente fr. 2'350.– (fr. 1'200+600+100+450);

che a fronte della produzione di nuovi documenti, il 7 novembre 2023 l’UE ha aumentato il minimo esistenziale a fr. 3'205.– secondo il seguente calcolo:

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 1'200.00 Pasto consumato fuori domicilio · fr. · 105.00 Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato · fr. · 250.00 Altri · fr. · 450.00 · Versa assegni AFI (CHF 450.– alla madre dei figli) Totale · fr. · 3'205.00

che il giorno successivo l’UE ha informato l’escusso per e-mail di avergli ritornato sul conto fr. 2'005.–, ossia la differenza tra la nuo­va trattenuta e quella già incassata;

che con ricorso del 17 novembre 2023, RI 1 ha contestato il pignoramento di salario facendo valere di avere *“spese da sostenere e pagamenti dilazionati da rispettare”,* e lamentando che con quanto lasciatogli dall’UE degli ultimi due salari non è riuscito a pagare

nemmeno l’affitto, malgrado avesse fornito al­l’UE i *“documenti delle spese da sostenere del mese e nemmeno tutte”*;

che nelle sue osservazioni del 27 novembre 2023 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, viste le contestazioni superficiali e non dimostrate del ricorrente e la restituzione di fr. 2'005.– sulla trattenuta di settembre, da ripetere su quella di ottobre incrociatasi con la nuova decisione di pignoramento;

che tenuto conto delle nuove circostanze, in virtù dell’art. 7 cpv. 5 della legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) il presidente della Came­ra, con ordinanza del 29 novembre 2023, ha impartito

al ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione per scritto sulle osservazioni presentate dall’UE e confermare se avesse mantenuto il ricorso e per quali motivi, producendo se del caso i relativi giustificativi, con l’avvertenza che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;

che RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza, recapitata all’indirizzo da lui indicato sul ricor­so;

che siccome il ricorrente doveva aspettarsi comunicazioni di questa Camera, da lui stesso adita (cfr. art. 14 cpv. 3 LPR), l’ordinan­­za va considerata validamente notificata alla scadenza del termi­ne di giacenza postale di sette giorni a contare dall’avviso di ricevimento (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, per il rinvio degli art. 31 LEF e 14 cpv. 1 LPR);

che

come preavvisato nell’ordinanza, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b

LPR), RI 1 non avendo spiegato perché il sup­plemento di fr. 1'200.– riconosciuto dall’UE nella decisione del 7 novembre 2023 per le spese di locazione sarebbe insufficiente né specificato (e ancora meno dimostrato) quali fossero le *“spese da sostenere”* e i *“pagamenti dilazionati da rispettare”* suscettibili di essere considerati spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF;

che infatti possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF

121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF), tra cui non rientrano le somme pagate per l’estinzione di debiti (DTF 102 III 19; sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 12 giugno 2013, consid. 2.3, e della CEF 15.2019.29 del 14 agosto 2019 consid. 5.2);

che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare agli escutenti né il ricorso né la decisione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.