Appeal Against Inheritance Attachment and Auction Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected two appeals filed against an execution office's actions, specifically concerning the attachment and subsequent public auction of a one-sixth share in an inheritance belonging to the appellant. The court found the first appeal, challenging the attachment documentation, inadmissible due to being overly generic and lacking specific legal arguments or factual substantiation regarding how the attachment failed to reflect the appellant's situation. The second appeal, challenging the auction proceedings based on the prior merits of a rejected Federal Tribunal filing and vague claims of abuse of office and deceit in the execution process, was also deemed inadmissible because the underlying decision upon which the auction was based was already final following the Federal Tribunal's dismissal of the appellant's prior challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 7 cpv. 3 lett. b LPR; Appeal Against Inheritance Attachment and Auction Dismissed: The court found the first appeal, challenging the attachment documentation, inadmissible due to being overly generic and lacking specific legal arguments or factual substantiation regarding how the attachment failed to reflect the appellant's situation. The second appeal, challenging the auction proceedings based on the prior merits of a rejected Federal Tribunal filing and vague claims of abuse of office and deceit in the execution process, was also deemed inadmissible because the underlying decision upon which the auction was based was already final following the Federal Tribunal's dismissal of the appellant's prior challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section to evaluate the first appeal's lack of sufficient justification, implying its relevance to the admissibility/merits determination.
Cited in the reasoning section to declare the first appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Cited in the reasoning section to state that no court fee is levied in this case.
Cited in the reasoning section to state that no indemnities are awarded in this case.
Cited in the reasoning section to state that no indemnities are awarded in this case.
Testo completo
Incarto n. 15.2023.113 · Lugano 20 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sui ricorsi 25 settembre 2023 di
RI1, contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, nelle diverse esecuzioni dei gruppi da n. 1 a 6 promosse nei confronti del ricorrente da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona Comune di PI 14, __________ (rappresentato dal suo Municipio) Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla RA 1, ) PI 1, (rappresentata dalla RA 2, ) PI 2,
ritenuto
in fatto: A. Adita su istanza 22 settembre 2022 della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), con sentenza del 13 gennaio 2023 (inc. 15.2022.115) questa Camera ha
ordinato la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria
del padre fu PI 2, che l’UE aveva pignorato a favore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dell’allora PI 3 (ora PI 1) e
del Comune di nelle diverse esecuzioni dei gruppi da n.
1 a 4. Siffatta decisione è passata in giudicato, siccome il Tribunale federale, con sentenza 5A_92/2023 del 10 febbraio 2023, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato il 22 gennaio 2023 da RI 1.
B. Il
30 dicembre 2022 e il 20 giugno 2023 l’Ufficio ha pignorato la medesima quota ereditaria anche a favore del gruppo n. 5, costituito della Confederazione Svizzera, della PI 1 e della PI 2, e del gruppo n. 6, composto ancora della PI
1 e della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. L’UE ha quindi emesso i verbali di pignoramento il 22 giugno e il 6 settembre 2023.
C. Il
14 settembre 2023 l’organo esecutivo ha realizzato ai pubblici incanti l’interessenza in questione, aggiudicandola a PI 5 per fr. 19'500.–.
D. Con due distinti ricorsi del 25 settembre 2023 RI 1 si aggrava contro il verbale di pignoramento del 6 settembre 2023 e contro l’incanto del 14 settembre 2023.
E. Mediante osservazioni del 9 ottobre 2023 la PI 1 si è opposta ai gravami, postulandone la reiezione qualora fossero ricevibili, mentre nelle sue del 13 ottobre 2023 l’UE domanda di dichiararli inammissibili. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
Considerando
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di pignoramento e dall’aggiudicazione
dell’interessenza, entrambe avvenute il 14 settembre 2023, i ricorsi presentati il 25 settembre 2023 sono in linea di principio ricevibili sotto questo profilo (art. 17 LEF), il termine essendo difatti scaduto (al più presto) domenica 24 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 25 settembre 2023 (art.
142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2. I ricorsi in esame vertono sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti e sono diretti contro due atti (il pignoramento e l’aggiudicazione ai pubblici incanti) relativi alla nota quota ereditaria. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza (secondo l’art. 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm, RL 165.100], cui rinvia l’art. 5 cpv. 1 LPR), pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 15.2023.8/33 del 13 ottobre 2023, consid. 2).
3. Nel primo ricorso, RI 1 sostiene che *“la documentazione dell’esecuzione del pignoramento e/o il verbale di pignoramento
06.09. 2023 dell’Ufficio di esecuzione, Locarno, non rappresenta la mia situazione”*, sicché ne chiede l’annullamento. Tale argomentazione s’avvera però
eccessivamente generica e laconica, dal momento ch’egli non spiega perché il pignoramento non tiene conto della sua
situazione né fa valere concretamente una violazione della legge o un errore di apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Non sufficientemente motivato, neppure in modo sommario (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il gravame risulta dunque manifestamente irricevibile da questo punto di vista.
4. Nel secondo ricorso, l’insorgente si duole che la procedura d’incanto è iniziata ancor prima della chiusura del procedimento avviato con il suo ricorso 22 gennaio 2023 dinanzi al Tribunale federale contro la decisione 13 gennaio 2023
di questa Camera, ove egli si era in particolare doluto di aver ricevuto solo *“le pagine 1, 3, 5 e 7”* della decisione impugnata. Egli è del parere che in tal modo l’autorità
gli abbia negato abusivamente il diritto di contestare la decisione, *“con la quale l’autorità si intromette e agisce ingiustamente anche sulla mia vita privata compresi i miei interessi e anche sul testamento dei miei genitori”*.
Ora, a parte il fatto che, come ammesso nel gravame al vaglio, RI 1 ha in realtà potuto contestare la decisione in questione davanti all’istanza giudiziaria superiore, va ricordato che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso con sentenza del 10 febbraio 2023 (sopra, ad A), ovvero molto prima dell’incanto svolto il 14 settembre 2023. Ciò posto, egli non può più rimettere in discussione la precedente decisione di questa Camera, siccome è da tempo passata in giudicato, sicché da questa prospettiva anche il secondo ricorso risulta manifestamente irricevibile. Non trovano sorte migliore le vaghe accuse di *“abuso d’ufficio”* e *“abuso d’autorità”* mosse nei confronti dell’UE, secondo cui *“alcuni casi compresi nella
procedura dell’incantosono stati prodotti con illeciti, inganni e abusi”* e *“le informazioni ricevute in colloquio presso
l’Uffi-cio di esecuzione di Locarno si sono rivelate sbagliate in relazione all’incanto avvenuto sopracitato, e sbagliate e incomplete sono anche le documentazioni inviate al mio domicilio relative al
medesimo incanto”*, l’insorgente omettendo di sostanziare con prove tali circostanze, che neppure emergono chiaramente dagli
atti. D’altronde, egli nemmeno ha contestato le osservazioni dell’UE, ove esso ha in particolare affermato di aver *“sempre risposto a tutte le domande poste dal debitore in modo corretto”*.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso contro il verbale di pignoramento emesso il 6 settembre 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione è irricevibile.
2. Il ricorso contro l’incanto eseguito dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione il 14 settembre 2019 è irricevibile.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–
; – RA 2, , ; – Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via
Ghiringhelli 15a, Bellinzona; – Comune di Terre di Pedemonte, Piazza Gottardo Zurini 2,
Tegna; – RA 1, , ; – PI 2, , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.