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15.2023.108 • TRAC TI 15.2023.108 Generato dall'IA

Appeal Against Attachment Proceedings Following Debt Execution Dismissed Due to Prior Opposition

Numero d'incarto 15.2023.108
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual filed an appeal challenging the bailiff's office's decision to summon them for attachment proceedings stemming from an execution initiated to recover a debt, initially claiming they never received the initial enforcement order. The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor's prior opposition to the enforcement order, which was definitively rejected by the lower court, served as proof of receipt, and furthermore, substantive legal challenges to the underlying debt or the nature of the obligation (like joint liability) should have been raised in the earlier opposition proceedings, as the supervisory authority's jurisdiction is limited to the formal validity and expediency of executive measures, not material disputes already settled by a judge.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Attachment Proceedings Following Debt Execution Dismissed Due to Prior Opposition: The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor's prior opposition to the enforcement order, which was definitively rejected by the lower court, served as proof of receipt, and furthermore, substantive legal challenges to the underlying debt or the nature of the obligation (like joint liability) should have been raised in the earlier opposition proceedings, as the supervisory authority's jurisdiction is limited to the formal validity and expediency of executive measures, not material disputes already settled by a judge.

Parole chiave

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procedura di sequestro credito in esecuzione vigilanza dell'autorità competente decisione d'esecuzione citazione a comparire legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning explaining why no judicial fees are levied and no indemnities are awarded in the dispositive order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning explaining why no judicial fees are levied and no indemnities are awarded in the dispositive order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning explaining why no judicial fees are levied and no indemnities are awarded in the dispositive order 2.

art. 20a cpv. 1 n. 5 LEF

Cited in the reasoning to warn about potential fines, although not explicitly cited in the final orders 1 or 2, it is mentioned in the context of costs/sanctions following the decision to reject the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.108 · Lugano 15 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 9 ottobre 2023 di

RI 1 (rappresentato dal fiduciario __________ dell’RA 1 , __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la convocazione del ricorrente per l’esecuzione del pignoramento emessa il 28 settembre 2023 nell’ese­cuzione n. __________ promossa nei confronti di lui dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 no­vembre 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 16'549.70 oltre a spese e interessi di mora;

che con sentenza del 6 febbraio 2023 (inc. SO.2022.5645) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 all’esecuzione appena menzionata;

che il 18 luglio 2023 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 27 settembre 2023, indicando il credito in fr. 18'193.20;

che non essendo riuscito a eseguire il pignoramento alla data stabilita, il 28 settembre 2023 l’UE ha invitato l’escusso a presentarsi al suo sportello entro il 16 ottobre 2023;

che con ricorso del 9 ottobre 2023, RI 1 ha impugnato il *“citato pignoramento”* e ne ha postulato l’annullamento, allegando di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna comunicazione al riguardo, in particolare nessun precetto esecutivo;

che nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2023, l’UE ha rilevato che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo – a dimostrazione del fatto che l’atto gli era pervenuto –, la quale era stata rigettata in via provvisoria con una sentenza passata in giudicato, motivo per cui l’UE ha chiesto alla Cameradivalutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

che con replica spontanea tardivamente inoltrata solo l’8 novembre 2023, il ricorrente ammette ora di aver ricevuto sia il precetto esecutivo sia la decisione di rigetto dell’opposizione, ma chiede copia della documentazione da lui sottoscritta, da cui risulta che egli si è impegnato solidalmente con la __________;

che tale tardiva ammissione non testimonia a favore della correttezza del ricorrente o dell’affidabilità della sua memoria;

che ad ogni modo egli – come il suo rappresentante – sembrano misconoscere che la contestazione del vincolo di solidarietà andava sollevata nella procedura di rigetto dell’opposizione, o al più tardi con un ricorso contro la sentenza del 6 febbraio 2023;

che l’autorità di vigilanza è infatti competente solo per verificare la validità formale e l’opportunità dei provvedimenti emanati da organi esecutivi (art. 17 cpv. 1 LEF), mentre le contestazioni di diritto materiale riguardanti la pretesa posta in esecuzione rientrano nel­la competenza del giudice (art. 79 segg. LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2022.68 del 12 settembre 2022);

che al limite del temerario, il ricorso va pertanto respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che RI 1 è tuttavia reso attento che se la parte o il suo rappresentante agiscono in mala fede o in modo temerario può essere inflitta loro una multa fino a fr. 1'500.– e addebitate tasse e spese in virtù dell’art. 20*a* cpv. 1 n. 5 LEF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.