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15.2023.106 • TRAC TI 15.2023.106 Generato dall'IA

Appeal Mootness in Real Estate Enforcement Procedures Following Withdrawal

Numero d'incarto 15.2023.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed an appeal concerning real estate enforcement procedures against the decision of the Enforcement Office, following the rejection of a request for a suspensive effect, and subsequently declared the withdrawal of the appeal during the auction; consequently, the appellate court, acting as the supervisory authority, deemed the appeal moot and ordered its removal from the rolls, determining that no court fees would be levied and no indemnities awarded.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24c LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Mootness in Real Estate Enforcement Procedures Following Withdrawal: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione beni immobili finzione di ritiro allontanamento ritiro dell'effetto sospensivo distrazione di valori patrimoniali Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro del ricorso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 24c LPR

Cited as the legal basis for striking the appeal from the rolls because it became devoid of purpose following the withdrawal.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning leading to the order that no court fees shall be levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning leading to the order that no indemnities shall be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2023.106 · Lugano 10 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2023 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1,__________)

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nelle procedure di realizzazione immobiliare n. 28/2021-31/2022-24/2023 ricordato che con decisione del 6 ottobre 2023, il Giudice delegato della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

preso atto che in occasione dell’asta odierna RI 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso (verbale d’incanto, a pag. 1);

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*c* LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

pronuncia: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione all’avv. .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.