Appeal of Enforcement Order Due to Improper Consolidation of Non-Solidary Tax Claims
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an enforcement order issued based on a previously upheld guarantee claim for municipal taxes, arguing the order was defective because it incorrectly grouped multiple creditors (the Confederation, Canton, and two Municipalities) who held individual, non-solidary tax claims, thus violating the requirement that multiple creditors must hold claims jointly or in solidarity to be pursued in a single execution. The appellate court agreed, reasoning that since the municipal tax claims were held individually by each municipality, and there was no solidarity or commonality among all listed creditors, the execution was improperly pursued for multiple distinct claims in one proceeding, leading to the full annulment of the enforcement order, including associated seizure costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 67 cpv. 1 LEF, Art. 67 LEF, Art. 70 cpv. 1 CO, Art. 19 cpv. 1 LPR; Appeal of Enforcement Order Due to Improper Consolidation of Non-Solidary Tax Claims: The appellate court agreed, reasoning that since the municipal tax claims were held individually by each municipality, and there was no solidarity or commonality among all listed creditors, the execution was improperly pursued for multiple distinct claims in one proceeding, leading to the full annulment of the enforcement order, including associated seizure costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the admissibility of the appeal in principle.
Cited in the reasoning (consid. 4) which leads to the annulment of the enforcement order based on the violation of this provision regarding the required content of the enforcement application.
Cited in the reasoning (consid. 4.3) regarding the treatment of seizure costs, which supports the complete annulment of the enforcement order.
Cited to justify the application of law by office ('diritto d’ufficio') by the supervisory authority.
Cited in the dispositive (order 2) as the legal basis for not levying court fees.
Cited in the dispositive (order 2) as the legal basis for not awarding indemnities.
Cited in the dispositive (order 2) as the legal basis for not awarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2023.105 · Lugano 13 febbraio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere: · Ferrari
statuendo sul ricorso 13 settembre 2023 di
RI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 4 settembre 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna Kanton Solothurn, Soletta Comune di PI 2, __________ Comune di PI 3, __________ (rappresentati dallo Steueramt Solothurn, Soletta
e patrocinati dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Mediante decisione di richiesta di garanzie (*Sicherstellungsverfügung*)del 26 maggio 2023, l’ufficio fiscale *(Steueramt)* del Canton Soletta ha imposto a RI 1 di prestare una garanzia per crediti d’imposta diretta di complessivi fr. 2'378'080.–, specificando nella motivazione che la somma era composta dell’imposta federale di fr. 1'493'566.–, dell’imposta cantonale di fr. 426'815.90 e delle imposte comunali di fr. 227'831.10 del Comune di PI 2 e di fr. 229'867.– del Comune di PI 3.
B. RI
1 ha contestato la decisione di garanzia, ma soltanto nella misura in cui concerne i crediti d’imposta federale e cantonale. Essa è invece passata in giudicato per quanto attiene ai crediti d’imposte comunali.
C. L’8 agosto 2023, lo *Steueramt* ha trasmesso alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione (UE) un
decreto di sequestro *(“Arrestbefehl”)*, fondato sulla decisione di garanzia, con cui ha chiesto di sequestrare
il provento di fr. 7.2 milioni presso il notaio __________ e due immobili di RI 1 siti a __________ fino a concorrenza di fr. 2'378'080.–; il decreto menziona come creditori sequestranti la Confederazione Svizzera, il Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3 e, come loro rappresentante, lo *Steueramt* *des Kantons Solothurn*.
D. Quello stesso giorno, l’UE ha eseguito il sequestro (n. __________) e il 21 agosto 2023 ha emesso il relativo verbale, in cui ha stabilito in fr. 1'435.80 le spese di esecuzione del sequestro.
E. Con scritto del 31 agosto 2023, lo *Steueramt*ha trasmesso all’UE una domanda di esecuzione a convalida del sequestro, diretta contro RI 1 e vertente *“sulle imposte comunali, ovvero la parte di credito del mio mandante ad oggi cresciuta in giudicato, e meglio per l’importo di complessivi CHF 347'528.40”*. La domanda indica tra l’altro, come creditore, lo *“Steueramt Solothurn”* e, come credito, una pretesa di fr. 347'528.40,
oltre agl’interessi del 5% dal 15 maggio 2023, avente quale causa le *“Imposte comunali scadute 2012-2022 come da Decreto di sequestro e relativo
Verbale del 08.08.2021 (sequestro n. __________ di questo lod. Ufficio di esecuzione)”* nonché *“Altre posizioni del credito”*.
F. Il
4 settembre 2023, l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo (n. __________), che indica come creditore la *“Schweiz. Eidg. Solothurn Einwohnerg. __________ e O”* e, come credito, una pretesa di fr. 347'528.40,
oltre agl’interessi del 5% dal 15 maggio 2023, avente come causa le *“Imposte comunali scadute 2012-2022 come da
Decreto di sequestro e relativo Verbale del 08.08.2021”*, nonché una pretesa di fr. 1'435.80 per *“Spese di sequestro”*. Quello
stesso giorno, RI 1 ha interposto opposizione al precetto, di cui lo *Steueramt* ha chiesto il rigetto definitivo presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno Campagna.
G. Con ricorso del 13 settembre 2023, RI 1 si aggrava con-tro il precetto esecutivo, chiedendone l’annullamento. Mediante decisione del 4 ottobre 2023, il Presidente della Camera ha concesso l’effetto sospensivo postulato con l’impugnativa.
H. Con osservazioni del 17 ottobre 2023, la Confederazione Svizzera, il Canton Soletta e i Comuni di PI 2 e di PI 3, tanto in via principale quanto in via subordinata, chiedono la reiezione del ricorso, la conseguente revoca dell’effetto sospensivo, l’addebito al ricorrente di tasse e spese e la sua condanna al pagamento, allo Stato, di fr. 1'500.– e ai resistenti di *“adeguate ripetibili”*; in via subordinata, chiedono inoltre la rettifica del precetto esecutivo, nel senso d’indicare come creditore l’*“Ufficio di tassazione del Canton Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera, del Canton Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3”*.
Nelle sue del 26 ottobre 2023, l’UE si rimette al prudente giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 settembre 2023 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso, RI 1 afferma che l’ufficio d’esecuzione deve redigere il precetto esecutivo in modo che contenga le indicazioni figuranti nella domanda d’esecuzione
– nel senso che deve ripeterle – e ha quindi una cognizione molto limitata. In particolare, l’ufficio non può autonomamente correggere o modificare le indicazioni figuranti nella domanda. Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento del precetto esecutivo.
3. Nelle osservazioni, i resistenti asseriscono, da un lato, che a causa del limitato spazio offerto dal modulo ufficiale nella domanda di esecuzione avevano scritto *“Steueramt Solothurn”*, e non *“Ufficio di tassazione del Canton Soletta, in rappresentanza della Confederazione Svizzera,
del Canton Soletta, del Comune di PI 2 e del Comune di PI 3”* e, dall’altro, che avevano presentato la domanda a convalida del precedente
sequestro, come specificato nel campo deputato all’indicazione della causa del credito. Sostengono dunque che l’Ufficio non ha modificato le indicazioni figuranti nella domanda – né ha quindi ecceduto il proprio potere di cogni-zione –, bensì le ha anch’esso (correttamente) adattate al limitato spazio offerto dal modulo ufficiale del precetto esecutivo,
riportan-dovi, sia pure nel modo più contratto possibile, le indicazioni figuranti nel decreto di sequestro: nella scritta *“Schweiz.* *Eidg. Solothurn* *Einwohnerg. PI 2 e O”*, “*Schweiz. Eidg.”* sta infatti per “Schweizerisce Eidgenossenschaft”, *“Solothurn”* sta per
“Kanton Solothurn” e *“Einwohnerg. PI 2 e O”* sta per “Einwohnergemeinden PI 2 und PI 3”. In via principale, essi chiedono
pertanto la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 67 cpv. 1 LEF, la domanda di esecuzione deve indicare, tra l’altro, il nome del creditore e del suo eventuale rappresentante (n. 1).
4.1 Un singolo escutente può far valere più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne sia l’unico titolare. Più persone possono far valere uno o più crediti nella stessa esecuzione, sempreché ne siano titolari in solido (credito solidale) oppure in comune (credito comune o collettivo), come nel caso di membri di una società semplice o di un’eredità indivisa, ma non se le pretese appartengono loro individualmente (DTF 143 III 221 consid. 3; Kofmel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 19 ad art. 67 LEF; Penon/Wohlgemuth in:
Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 16 ad art. 67 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 13 ad art. 67 LEF), in particolare in caso di titolarità cumulativa (cfr. art. 70 cpv. 1 CO) oppure proporzionale o per quote (cfr. sentenza della CEF 15.2019.33 del 16 marzo 2020, RtiD 2020 II 941 n. 42c, consid. 4.2).
4.2 Nella fattispecie, i resistenti affermano di essere stati legittimati a porre in esecuzione, per il tramite del loro rappresentante comune lo *Steueramt* del Canton
Soletta, la parte di garanzia *“corrispondente alle imposte comunali”*, di cui i Comuni di PI 2 e di PI 3 sono titolari. Ora, nella decisione di richiesta di garanzie, lo *Steueramt* ha specificato che
i Comuni sono creditori delle imposte comunali di loro spettanza e quindi titolari della corrispondente quota della garanzia, pari a fr. 227'831.10 per il
Comune di PI 2 e a fr. 229'867.– per quello di PI 3. Ogni Comune risulta pertanto titolare individuale del proprio
credito, che non spetta né all’altro Comune, né alla Confederazione o al Cantone (pure essi titolari individuali della propria pretesa). Non esiste alcuna solidarietà tra gli enti procedenti né alcuna comunione. Ognuno avrebbe così dovuto promuovere una singola esecuzione per escutere il proprio credito. Ancorché per un motivo diverso da quello indicato da RI 1, il ricorso va pertanto accolto e il precetto esecutivo annullato, ricordato che l’autorità di vigilanza applica il
diritto d’ufficio (art. 19 cpv. 1 LPR).
4.3 L’annullamento del precetto esecutivo vale anche per le spese di sequestro, che non andavano riscosse come un credito a sé stante, ma aggiunte alle spese esecutive – come quelle di emissione del precetto esecutivo – di cui fanno parte giusta l’art.
68 LEF (cfr. Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 68 LEF). Comunque sia, non potrebbero essere riscosse con un’esecuzione separata prima di essere state stabilite in un attestato di carenza beni (DTF 147 III 358 consid. 3.5.3 e 3.5.4; sentenza della CEF 14.2016.154 del 10 gennaio 2017, consid. 5.2). E se il sequestro dovesse decadere per mancata convalida tempestiva le relative spese, in quanto causate inutilmente, non potranno più essere addossate al debitore (cfr. DTF 149 III 210 consid. 4).
5. In via subordinata, i resistenti fanno valere che, fosse pure corretta la tesi del ricorrente, il precetto esecutivo non andrebbe annullato, bensì semplicemente rettificato, riportando quanto essi avrebbero voluto scrivere nella domanda di esecuzione. Ritengono infatti che allora l’escusso non potesse in buona fede avere dubbi su chi lo stava escutendo, e dunque non abbia ora alcun interesse degno di protezione all’annullamento del precetto. In effetti, scopo delle indicazioni figuranti nel precetto è far sapere all’escusso chi lo sta escutendo, qual è la pretesa posta in esecuzione e qual è il suo importo, sì da permettergli di valutare come agire – pagare oppure interporre opposizione. Ebbene, in concreto l’escusso *“sa esattamente chi è il titolare della pretesa e qual è il credito posto in
esecuzione”*, come pure che *“la pretesa oggetto del precetto* *è cresciuta in giudicato* (*come RI 1 sa, almeno
da maggio 2023, ovvero a far tempo dalla notifica della* Sicherstellungsverfügung *26 maggio 2023, nella quale* [...] *l’Ufficio di tassazione ha espressamente specificato l’importo* *di CHF 347'528.40 corrispondente alle imposte comunali”*; egli non può dunque ragionevolmente affermare di non conoscere tali informazioni. Essi chiedono pertanto, in via subordinata, la rettifica del precetto come indicato in narrativa.
5.1 L’ufficio d’esecuzione può rettificare o completare un atto esecutivo sua sponte unicamente in caso di designazione di una parte inesatta o equivoca, perfino totalmente erronea, oppure incompleta, a patto che non fosse suscettibile di trarre gli
interessati in inganno e non abbia comportato alcun rischio di confusione (DTF 114 III 62 consid. 1/a; sentenza della CEF 15.2023.58 del 7
novembre 2023, consid. 1.3.1).
5.2 Nel caso in esame, problematica non è la designazione di una parte inesatta o equivoca, bensì la designazione di più escutenti (quattro) non legittimati ad agire in solido o in comune per l’incasso di un solo credito, rilevato che quello posto in esecuzione in realtà sono due crediti indipendenti. La rettifica chiesta dai resistenti in via subordinata non è dunque possibile. Il ricorso va accolto integralmente.
6. Nelle osservazioni, i resistenti giudicano il ricorrente in malafede e il ricorso temerario, giacché quest’ultimo *“si inserisce perfettamente nella strategia difensiva adottata finora da RI 1, la stessa strategia dilatoria e defatigante, che lo ha
portato, a forza di ricorsi, a praticamente non pagare le imposte dal 2012*. Chiedono pertanto ch’egli sia condannato al pagamento delle spese
processuali, di adeguate ripetibili e di una multa.
Sennonché, visto l’esito del ricorso, non può dirsi né che l’insorgente fosse in malafede, né che l’impugnativa fosse temeraria, onde la reiezione della richiesta dei resistenti.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso e accolto e di conseguenza è annullato il precetto esecutivo n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. PA 1, __________, __________, __________; – avv. PA 2, __________, __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.