Municipality Tax Claim Ranking Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality, admitted to the third class in a bankruptcy proceeding for communal taxes, appealed the liquidation office's creditor ranking to challenge the admission of two other substantial third-class claims, filing the appeal on August 22nd. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day statutory appeal period, which commences upon the publication of the ranking on August 2nd, had expired on August 12th; the court reasoned that the appellant was responsible for examining the published ranking and gathering necessary information within the appeal timeframe, and the subsequent discovery of grounds for appeal did not justify a late filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 RUF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 250 LEF, Art. 249 LEF, Art. 68 RUF, Art. 35 cpv. 1 LEF; Municipality Tax Claim Ranking Appeal Dismissed for Untimely Filing: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day statutory appeal period, which commences upon the publication of the ranking on August 2nd, had expired on August 12th; the court reasoned that the appellant was responsible for examining the published ranking and gathering necessary information within the appeal timeframe, and the subsequent discovery of grounds for appeal did not justify a late filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for not levying judicial costs.
Cited as part of the legal basis for not assigning indemnities.
Cited as part of the legal basis for not assigning indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.98 · Lugano 7 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 22 agosto 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro la graduatoria depositata il 2 agosto 2022 nella procedura di fallimento aperta nei confronti della
PI 1 in liquidazione, __________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nel fallimento aperto il 25 febbraio 2021 nei confronti della PI 1, la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato la graduatoria dal 2 al 22 agosto 2022, come da pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale del 2 agosto 2022;
che con ricorso del 22 agosto 2022, il Comune RI 1, ammesso nella graduatoria in terza classe per un credito di fr. 630.– e pro memoria (giusta l’art. 63 RUF) per una pretesa di fr. 2'548.– relativa alle imposte comunali dal 2018 al 2021 (doc. B accluso al ricorso, numeri d’ordine 10 e 11), chiede, in via principale, di riformare la graduatoria nel senso di stralciare le insinuazioni d’PI 2 (ammesso in terza classe per fr. 1'000'583.73) e di PI 3 (ammessa nell’elenco oneri relativo ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________ per una pretesa di fr. 650'000.– garantita da una cartella ipotecaria di secondo grado), e in via subordinata di annullare la graduatoria e di rinviare l’incarto all’UF perché proceda all’allestimento di una nuova graduatoria dopo aver effettuato ulteriori accertamenti in merito alle suddette due insinuazioni;
che il ricorso all’autorità di vigilanza, come il ricorrente rileva a ragione, dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
ch’egli ritiene invece a torto che nella fattispecie il termine di ricorso ha iniziato a decorrere al momento in cui, il 10 agosto 2022, ha ricevuto l’e-mail dell’UF contenente la documentazione relativa alle insinuazioni contestate;
che infatti la data di decorrenza dei termini di ricorso e di contestazione giudiziaria della graduatoria (art. 250 LEF) è identico (DTF 96 III 76 consid. 1, sentenza del Tribunale federale 5A_606/ 2019 del 3 dicembre 2019 consid. 3.3.3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 17 ad art. 249 LEF);
che ambedue i termini per contestare la graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria sul FUSC (art. 68 RUF) a condizione che la graduatoria sia consultabile presso l’ufficio dei fallimenti il giorno della pubblicazione (DTF 119 V 93 consid. 4/a; 112 III 44 consid. 3/a; Hierholzer/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 40 ad art. 250 LEF);
che nella fattispecie il deposito della graduatoria è stata pubblicata martedì 2 agosto 2022, data a partire dalla quale era effettivamente consultabile presso l’UF;
che il termine di ricorso di dieci giorni è pertanto scaduto venerdì 12 agosto 2022;
che interposto solo il 22 agosto, il ricorso in esame è pertanto tardivo e perciò irricevibile, ciò che va rilevato d’ufficio (DTF 102 III 128);
che, a scanso di equivoci, è determinante il momento della conoscenza dell’atto impugnato – presunta, per quanto riguarda la graduatoria fallimentare, alla data della pubblicazione del suo deposito (art. 35 cpv. 1 LEF) – e non dei motivi d’impugnazione;
che in linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del
termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa, poiché spetta al
destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze della CEF 15.2017.22 del 4 aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3 e 15.2012.52 del 7 maggio 2012; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 256 ad art. 17 LEF);
che nel caso specifico l’ammissione nella graduatoria delle due pretese contestate dal Comune RI 1 era chiara già al momento del suo deposito e pertanto gli incombeva acquisire le informazioni e i documenti necessari e allestire il ricorso entro il 12 agosto;
che con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’avv. .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.