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15.2022.97 • TRAC TI 15.2022.97 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Rejection Based on Previously Litigated Grounds

Numero d'incarto 15.2022.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A litigant appealed the rejection by the Enforcement Office of a previously issued enforcement order, arguing the order did not fully transcribe the basis of the debt as required by law, despite having previously raised the same objection in a prior appeal concerning a different enforcement order on the same claim, which was already rejected and had become res judicata. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant was essentially repeating arguments already rejected in a final decision and failed to challenge that prior ruling, while also warning the litigant about potential future abuse of process claims for repeatedly initiating execution proceedings on the same matter without valid progression of prior actions.

Regesto Legislator

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Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 46 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Enforcement Order Rejection Based on Previously Litigated Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant was essentially repeating arguments already rejected in a final decision and failed to challenge that prior ruling, while also warning the litigant about potential future abuse of process claims for repeatedly initiating execution proceedings on the same matter without valid progression of prior actions.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione spese legali motivi che possono invocarsi forza di cosa giudicata legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 cpv. 1 lett. b LTF

This provision was mentioned in the reasoning regarding the suspension of the deadline for the previous judgment, but it is not cited in the dispositive orders (1, 2, 3).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning concerning the non-imposition of legal fees and indemnities, and referenced again regarding the waiver of imposing a fine and procedural costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-imposition of legal fees and indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-imposition of legal fees and indemnities.

art. 2 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning regarding the potential nullity of previous executions due to abuse, but not in the dispositive.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for an appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for an appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for an appeal to the Federal Tribunal, but not in the dispositive orders.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of deadlines during judicial holidays, but not in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.97 · Lugano 7 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 9 agosto 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro il precetto esecutivo n. 3276955 emesso il 15 luglio 2022 a richiesta della ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 22 giugno 2022 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 250'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2004, indicando quale causa del credito quella già menzionata in precedenti

esecuzioni (v. in particolare le sentenze della CEF 15.2022.14 del 24 giugno 2022 ad A e 15.2020.20 del 10 aprile 2020 ad A);

che dando seguito a siffatta domanda, il 15 luglio 2022 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha

emesso il precetto esecutivo n. __________55 indicando *“v. allegato”* alla voce *“titolo di credito con data o

indicazione del motivo del credito”* e accludendo al precetto un documento intitolato *“titolo di credito”*, in cui figura il testo integrale della

causa di credito menzionata nella domanda d’esecuzione;

che con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 chiede l’annullamento totale del precetto esecutivo *“falsificato”*, esigendo­ne l’emissione e la notifica di uno nuovo, che riporti l’intero contenuto della domanda d’esecuzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 e 2 n. 1 LEF;

che la ricorrente ha già formulato una domanda del tutto analoga nel quadro di un precedente ricorso in merito al precetto esecutivo n. __________21, facendo valere sostanzialmente le stesse motivazioni;

che la Camera ha respinto il

ricorso con sentenza 15.2022.14 del 24 giugno 2022 già citata, ritirata da RI 1 l’11 lu­glio 2022 (ma da reputare notificata già il 7

luglio in virtù della finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) e passata in giudicato il 18 agosto 2022 stante la sospensione verificatasi durante le ferie esti­ve (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 46 cpv. 1 lett. b LTF);

che RI 1 – benché a conoscenza di quella sentenza al momento dell’emissione del nuovo precetto esecutivo – ha nondimeno presentato il ricorso in esame senza minimamente tenere conto della motivazione adottata dalla Camera e neppure impugnare la sentenza (limitandosi a inoltrare il 27 luglio una domanda di restituzione del termine per chiederne la revisione, dichia­rata irricevibile con sentenza odierna [inc. 15.2022.14]);

che per i motivi espressi nella sentenza del 24 giugno 2022, cui ci si può limitare a rinviare, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegna­no indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che tenuto conto del fatto che la precedente sentenza non era ancora passata in giudicato al momento della presentazione del nuo­vo ricorso, si prescinde, per l’ultima volta, dall’infliggere a RI 1 una multa e dal porre a suo carico le spese processuali in virtù dell’art. 20*a* cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, secondo l’avvertenza contenuta nel considerando 5 della decisione del 24 giugno 2022, la quale viene tuttavia rinnovata in questa sede;

che la ricorrente è inoltre resa attenta, come già rilevato dall’UE nelle osservazioni del 22 agosto 2022, ch’esso potrà rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa ove ella non avrà proseguito le precedenti esecuzioni, oltre a cancellare quelle già in essere ritenendole tutte manifesta-mente abusive, e quindi nulle, giusta l’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. sen-tenze della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011, RtiD 2012 II 885 n. 49c, e 15.2018.4 del 15 gennaio 2018 relativa proprio alla ricorrente);

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.