State Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe state authorities filed an appeal against an enforcement office's decision that set a deadline for claiming ownership of a seized bank account. The appellate court declared the appeal moot and struck it from the roll because the enforcement office, pursuant to the relevant law allowing reconsideration until response submission, had issued a new decision annulling the original challenged measure after realizing no third-party claim had been asserted, and this new decision, which fully satisfied the appellants' requests, was not subsequently challenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 4 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; State Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision: The appellate court declared the appeal moot and struck it from the roll because the enforcement office, pursuant to the relevant law allowing reconsideration until response submission, had issued a new decision annulling the original challenged measure after realizing no third-party claim had been asserted, and this new decision, which fully satisfied the appellants' requests, was not subsequently challenged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the appeal from the roll when the new provision grants the appellant's requests, which is confirmed by order 1.
Cited in the reasoning as the basis for not levying judicial fees, which is confirmed by order 2.
Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities, which is confirmed by order 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.94 · Lugano 26 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 4 agosto 2022 di
Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’assegnazione del termine per promuovere azione di rivendicazione del conto pignorato contenuta nel verbale di pignoramento del 6 luglio 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dagli enti ricorrenti nei confronti di
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 10 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che né l’escussa né i cointestatari del conto pignorato (PI 2 e PI 3) gli avevano comunicato l’esistenza di una rivendicazione;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.