Appeal of Enforcement Notice Attachment and Denial of Execution Suspension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed an enforcement office's notice of attachment, issued in an execution proceeding initiated by the federal government, after having filed a complaint against the prior rejection of their objection to the execution. The appellant argued for a suspension of the execution based on a prior ruling recognizing the right to appeal the attachment notice, contending that proceeding would create irreversible factual situations contrary to proportionality and the purpose of their main complaint. The appellate court rejected the appeal, affirming that while the appellant could challenge the attachment notice, there is no automatic right to a stay of execution under the relevant law (LEF), and the appellant failed to adequately specify the irreversible harm that the precautionary attachment would cause, especially since the attachment had already been executed and the underlying complaint against the objection rejection was also concurrently dismissed.
Regesto Legislator
UfficialeAvviso di pignoramento. Ricorso con domanda di effetto sospensivo motivata con la presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposi-zione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the right to request a stay of execution (suspensive effect), which relates directly to the subject matter of the appeal.
Cited in the final order (2) concerning the non-levying of court fees.
Cited in the final order (2) concerning the non-assignment of indemnities.
Cited in the final order (2) concerning the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.9 · Lugano 22 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 gennaio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 14 gennaio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso nei confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Confederazione Svizzera, avvertendolo che avrebbe esteso il pignoramento già previsto per il 31 gennaio 2022 al credito di fr. 153'364.05, spese e interessi compresi, fatto valere dall’escutente;
che il 19 gennaio 2022 RI 1 ha chiesto all’UE in via elettronica di annullare il pignoramento, facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione 30 novembre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva rigettato in via definitiva la sua opposizione all’esecuzione in questione;
che con e-mail del 20 gennaio 2022 l’UE ha respinto la richiesta dell’escusso, ricordando che il reclamo non ha effetto sospensivo automatico;
che con il ricorso in esame RI 1 impugna sia l’avviso di pignoramento sia la risposta del 20 gennaio 2022 postulandone l’annullamento;
che pur riconoscendo l’assenza di effetto sospensivo automatico del proprio reclamo, egli si riferisce a una decisione di questa Camera (15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020, consid. 2.1) per affermare il proprio diritto a interporre ricorso contro l’avviso di pignoramento e chiedere l’effetto sospensivo giusta l’art. 36 LEF;
che a suo dire la ponderazione degli interessi in gioco, il principio della proporzionalità e il principio dell’economia di giudizio impongono di soprassedere momentaneamente alla prosecuzione dell’esecuzione onde evitare di vanificare il senso del suo reclamo e d’instaurare situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili;
che con ordinanza del 27 gennaio 2022 il presidente della Camera ha accolto solo parzialmente la domanda di effetto sospensivo al ricorso ora all’esame, ordinando la sospensione dell’esecuzione unicamente dopo l’esecuzione del pignoramento, dopo aver ricordato che se l’escusso ha la facoltà di ricorrere contro l’avviso di pignoramento, come indicato nella sentenza richiamata da RI 1, egli non ha un diritto automatico all’ottenimento dell’effetto sospensivo, che va chiesto e motivato (art. 36 LEF), mentre nella fattispecie il ricorrente non ha specificato quali *“situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili”* potrebbero verificarsi in caso di esecuzione del pignoramento, il quale è una misura esclusivamente cautelare, né perché il pignoramento vanificherebbe il reclamo da lui interposto contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2021.201);
che con la parziale reiezione della domanda appena citata e stante l’assenza di una richiesta analoga nella procedura di reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione, il ricorso va respinto nel merito, nulla ostando all’esecuzione del pignoramento, peraltro nel frattempo già eseguito;
che con decisione odierna la Camera ha del resto respinto il re-clamo di RI 1 nella causa di rigetto dell’opposizione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.