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15.2022.75 • TRAC TI 15.2022.75 Generato dall'IA

Enforcement Action Upheld Despite Pending Appeal of Opposition Rejection

Numero d'incarto 15.2022.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against an enforcement office's garnishment notice issued based on a lower court's definitive rejection of the debtor's opposition to debt collection, which the debtor argued was premature because they had filed a separate appeal against the rejection decision. The court upheld the enforcement action, reasoning that the appeal against the opposition rejection does not have an automatic suspensive effect, meaning the decision to reject the opposition is immediately enforceable, thus justifying the continuation of the enforcement proceedings unless the debtor had affirmatively obtained a suspension order.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 325 cpv. 1 CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Enforcement Action Upheld Despite Pending Appeal of Opposition Rejection: The court upheld the enforcement action, reasoning that the appeal against the opposition rejection does not have an automatic suspensive effect, meaning the decision to reject the opposition is immediately enforceable, thus justifying the continuation of the enforcement proceedings unless the debtor had affirmatively obtained a suspension order.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione opposizione opposizione tardiva decisione motivata opposizione al marchio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 325 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to support the immediate enforceability of the decision rejecting the opposition, which justifies the rejection of the appeal.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning regarding the non-levy of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.75 · Lugano 13 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 maggio 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal

Comune di Bellinzona, Bellinzona

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa l’11 novembre 2021 dal PI 1 contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'003.50 oltre ad accessori, il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso con decisione del 29 aprile 2022.

B. Sulla scorta della decisione appena menzionata, il 16 maggio 2022 il PI 1 ha chiesto alla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE) di proseguire l’esecuzione.

C. Dando seguito alla domanda, il 23 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 22 agosto 2022.

D. Con ricorso del 27 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale atto, chiedendone l’annullamento e postulando nel contempo la concessione di un’indennità d’inconvenienza di fr. 70.–.

E. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’Ufficio domanda alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 23 maggio 2022, il ricorso presentato il 27 maggio è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il ricorrente rimprovera all’UE di aver emesso l’avviso di pignoramento nonostante la decisione di rigetto dell’opposizione non sia ancora passata in giudicato. Fa valere di aver presentato reclamo contro la decisione in questione il 13 maggio 2022 dinanzi al Tribunale d’appello, ragione per cui – a suo dire – l’opposizione non può essere ancora considerata come rigettata in via definitiva, ciò che preclude la continuazione dell’esecuzione.

Ora, è vero che il 13 maggio 2022 l’insorgente ha presentato reclamo contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione davanti a questa Camera nella sua veste di autorità giudiziaria superiore (inc. 14.2022.55), ma egli misconosce che il rimedio del reclamo non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione di rigetto definitivo è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escus­­so non

dimostra di aver chiesto – ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale

federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2 e i rinvii; sentenza della CEF 15.2020.26 del 20 maggio 2020, consid. 2). Il ricorso s’avvera pertanto infondato.

3. Stante il suo esito, si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza al creditore, cui il ricorso non è stato comunicato.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). A prescindere dalla soccombenza del ricorrente, non può quindi essere accolta la sua richiesta di un’inden­nità d’inconvenienza.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a Damiano .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.