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15.2022.72 • TRAC TI 15.2022.72 Generato dall'IA

Bankruptcy Notice Appeals Dismissed Over Lack of Jurisdiction on Merits

Numero d'incarto 15.2022.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed three appeals against bankruptcy notices issued by the enforcement office, which were based on definitive rejections of the appellant's objections to executions initiated by three different creditors for outstanding debts. The court dismissed the appeals, reasoning that challenges to bankruptcy notices before the supervisory authority are limited to formal defects, and the appellant's arguments—challenging the underlying Austrian judgments as never being served and asserting the existence of a suspensive appeal in Zurich which was not proven to have a suspensive effect—concerned the merits of the debt or procedural errors in the underlying opposition proceedings, which are outside the supervisory authority's jurisdiction. Furthermore, the claim that creditors should have pursued a professional liability insurance claim instead of executing debt did not constitute a proven abuse of right, as the appellant failed to demonstrate the insurance coverage applied to these specific debts.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della comminatoria di fallimento fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Abuso di diritto

Parole chiave

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credito nel fallimento incompetenza per materia opposizione al precetto esecutivo avviso dei difetti vigilanza dell'autorità competente assicurazione responsabilità civile professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 17 LEF
Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento.
Art. 160 LEF
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
Art. 88 cpv. 1 LEF
39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).
Art. 5 cpv. 1 LPR
1.1 Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv.
Art. 22 LEF
Nei tre ricorsi, RI 1 invoca la nullità delle comminatorie di fallimento ai sensi dell’art. 22 LEF perché si fondano su sentenze austriache (dei tribunali distrettuali di __________, __________ e __________) che pretende non essergli mai state notificate.
Art. 181 CP
1 e 2 CPC, in dispregio del quale gli escutenti hanno presentato le domande di continuazione dell’esecuzione, agendo a suo dire in modo abusivo e coercitivo giusta l’art. 181 CP, così da *“distruggerlo”* sia personalmente che professionalmente, nonostante fosse pendente “*il procedimen­to* *d’appello”*.
Art. 84 LEF
Art. 2 cpv. 2 CC
3.1 Giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge.

Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
DTF 137 I 275
DTF 138 II 501
Driver License Withdrawal Recourse and Procedural Defects
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive, indicating that no court fee is levied in this type of case.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive, indicating that no indemnities are awarded in this type of case.

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Testo completo

Incarti n. 15.2022.72 15.2022.73 15.2022.74 · Lugano 17 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sui ricorsi 30 maggio 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro le comminatorie di fallimento emesse il 26 aprile 2022 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1 AT- __________ PI 2 AT- __________ PI 3 AT- __________ (rappresentati dall’__________ PA 1 __________, e – il primo – patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ dell’Ufficio ese­cuzioni della Regione __________, promosse il 4 marzo, il 29 aprile e il 15 febbraio 2021 rispettivamente da PI 1, PI 2 e PI 3 contro RI

1 per l’in­casso di fr. 5'787.60, fr. 3'315.73 e fr. 17'976.34 oltre agli interessi e spese, il 26 aprile 2022 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecu­zione (UE), appurato che le opposizioni interposte dall’escusso erano state rigettate in via definitiva con sentenze 8 aprile 2022 del *Bezirksgericht* di Zurigo, ha notificato all’escusso, al suo nuovo domicilio di __________, tre comminatorie di fallimento del 18 maggio 2022 attribuendovi i n. __________, __________ e __________.

B. Con tre ricorsi del 30 maggio 2022, RI 1 chiede l’annullamento delle comminatorie di fallimento, previo conferimen­to dell’effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2022 l’UE non si è opposto alla richiesta d’effetto sospensivo e si è rimesso al giudizio della Camera. I ricorsi non sono stati notificati agli escutenti per osservazioni.

C. Con uno scritto spontaneo del 1° luglio 2022, PI 1 ha segnalato alla Camera che il ricorrente non ha inoltrato alcun ricorso al Tribunale superiore del Cantone Zurigo.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

1.1 Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

1.2 Nel caso in esame, l’insorgente ha presentato tre ricorsi contro tre comminatorie di fallimento emesse a richiesta di escutenti rappresentati dallo stesso legale, facendo valere le medesime censure in ogni impugnativa. Si giustifica pertanto di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2. Nei tre ricorsi, RI 1 invoca la nullità delle comminatorie di fallimento ai sensi dell’art. 22 LEF perché si fondano su sentenze austriache (dei tribunali distrettuali di __________, __________ e __________) che pretende non essergli mai state notificate. Fa valere di aver ricorso all’*Obergericht* del Canton Zurigo il 21 aprile 2022 contro le decisioni del *Bezirksgericht* di Zurigo del­l’8 aprile 2022 che hanno dichiarato esecutive in Svizzera le decisioni austriache, ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l’ef­fetto sospensivo secondo l’art. 327*a* cpv. 1 e 2 CPC, in dispregio del quale gli escutenti hanno presentato le domande di continuazione dell’esecuzione, agendo a suo dire in modo abusivo e coercitivo giusta l’art. 181 CP, così da *“distruggerlo”* sia personalmente che professionalmente, nonostante fosse pendente “*il procedimen­to* *d’appello”*. Il ricorrente si duole infatti che i tre procedenti l’hanno escusso nonostante potessero facilmente e rapidamente riscuotere il proprio credito presso l’assicurazione di responsabilità civile professionale __________ in virtù dell’art. 60 cpv. 1*bis* della legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

2.1 In linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’oppo­­sizione vincola l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è nulla (solo) quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibi­le, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’auto­rità giudicante, così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014 consid. 6.2). La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III 571, 129 I 363 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015 consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5, massimato in RtiD 2008 I 1087 n. 68c).

2.2 Nel caso in esame, come in un precedente caso analogo (senten­za della CEF 15.2022.27 del 16 marzo 2022 consid. 2.1 e segg.), il ricorrente non fa valere contro le decisioni di rigetto dell’opposi­zione alcuno dei motivi di nullità identificati dalla giurisprudenza. Che le decisioni austriache non gli siano – a suo dire – mai state notificate è una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere nelle procedure di rigetto dell’opposizione. Nella presente procedura ta­le censura è irricevibile.

2.3 Come già spiegatogli dalla Camera (già citata 15.2022.27 consid. 2.3), il reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e

325 cpv. 1 CPC). Il ricorrente non ha provato – e invero nemmeno

allegato – che l’*Obergericht* del Canton Zurigo ha conferito effetto sospensivo ai suoi reclami. È addirittura

dubbio ch’egli li abbia effettivamente inoltrati, siccome ha prodotto unicamente l’atto di reclamo senza nessuna prova d’invio né conferma di ricezione del l’*Obergericht*. Ad ogni modo l’art. 327*a* cpv. 2 CPC da lui citato non si

applica perché le decisioni del *Bezirksgericht* di Zurigo non sono decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art.

38–52 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), bensì decisioni di rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione dell’esecutività delle decisioni austriache in Svizzera è stata esaminata in via solo incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 4 di tali decisioni) (già citata 15.2022.27 consid. 2.3 con rinvii).

3. Il ricorrente si duole inoltre che la scelta dei procedenti di escuterlo in luogo di far capo all’assicurazione RC professionale in virtù del­l’art. 60 cpv. 1*bis* LCA costituisce un abuso di diritto nonché una strategia processuale inopportuna, giacché presso l’assicurazio­ne avrebbero potuto riscuotere la propria pretesa in modorapido, semplice e diretto.

3.1 Giusta l’art. 2 cpv. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge. Tale principio si applica anche in materia esecutiva, ma va interpretato in modo particolarmente restrittivo visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione. I fatti costitutivi dell’asserito abuso di diritto devono essere comprovati (sentenza della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 6 con rinvii).

3.2 Nel caso specifico, il ricorrente non ha minimamente comprovato le proprie allegazioni. Si è limitato a produrre una polizza assicurativa apparentemente scaduta il 28 febbraio 2006. Non sussiste alcuna prova che l’__________ risponda delle pretese degli escutenti. Se fosse così, RI 1 potrebbe del resto chiedere all’assicurazione di versare l’indennità dovuta direttamente agli escutenti (art. 60 cpv. 1 LCA).

3.3 Per il medesimo motivo, RI

1 sostiene che le esecuzioni costituiscono nei suoi confronti una coercizione ai sensi dell’art. 181 CP. La Camera non ha tuttavia competenze in ambito penale. Ad ogni modo, visto che le sue allegazioni relative all’in­dennità secondo l’art. 60 LCA non sono dimostrate, anche la censura riferita all’art.

181 CPC manca di fondamento. Del resto, il ricorrente non spiega quali fini diversi dalla riscossione dei loro crediti perseguirebbero gli escutenti. Non basta affermare in modo generico che i creditori intendono unicamente *“distruggerlo”* sia personalmente che professionalmente, senza però apportare alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni.

3.4 Infine, nemmeno rende manifestamente abusive le comminatorie di fallimento il fatto che, a dire del ricorrente, sia in corso una *“procedura d’appello”* (*recte:* di reclamo contro le decisioni di rigetto dell’opposizione), come risulta già dalle considerazioni che precedono (sopra consid. 2.3).

4. Con l’emanazione del giudizio odierno, le domande d’effetto sospensivo diventano senza oggetto, per tacere del fatto che per impedire il fallimento sarebbe bastato al ricorrente pagare le somme poste in esecuzione o far intervenire il proprio assicuratore.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.

2. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.

3. Il ricorso concernente la comminatoria di fallimento n. __________ è respinto.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione a:

– ; – . –

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.