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15.2022.69 • TRAC TI 15.2022.69 Generato dall'IA

Supervisory Authority Decision on Enforcement Appeals Regarding Defective Filings and Procedural Non-Compliance

Numero d'incarto 15.2022.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The supervisory authority dismissed two appeals against an enforcement office's refusal to proceed with execution requests because the appellant failed to comply with preliminary requirements, specifically by not demonstrating the required legal personality for the creditor and by failing to correctly identify the principal/owner of the debtor sole proprietorships, as enforcement actions must be initiated by or against the physical person owning the business, not the business entity itself. Furthermore, the first appeal was deemed manifestly late, and the second appeal was procedurally inadmissible due to being unsigned, lacking clear motivation, and potentially being premature regarding an alleged failure to issue a fee invoice, with the court also reiterating that proceedings in the canton must be conducted in Italian.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il rifiuto di dare seguito a una domanda d’esecuzione in mancanza della prova della personalità giuridica dell’escutente e dell’escussa

Parole chiave

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decisione d'esecuzione decisioni incidentali atto tardivo domanda di continuazione dell'esecuzione inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 13
DTF 102 Ia 36
2 LPR), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2)

Cited in the reasoning section concerning the formal inadmissibility of the appeal, although this specific article was not explicitly repeated in the operative part as the basis for the inadmissibility ruling.

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited as the basis for not notifying the appeal to the Enforcement Office and the opposing party, because the appeal was deemed wholly inadmissible.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning that no court fees are levied, which aligns with the order not to levy costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the non-award of indemnities, which aligns with the order not to award indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the reasoning regarding the non-award of indemnities, which aligns with the order not to award indemnities.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the section regarding remedies available against the decision (appeal to the Federal Tribunal).

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section regarding remedies available against the decision (appeal to the Federal Tribunal).

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the section regarding remedies available against the decision (appeal to the Federal Tribunal).

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section regarding remedies available against the decision (suspension of deadlines).

art. 132 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning concerning the return of future abusive appeals.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.69 · Lugano 30 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 maggio 2022 della

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, Centro cantonale dei precetti esecutivi (CCPE), o meglio contro la decisione 2 febbraio 2022 con cui non viene dato seguito alla domanda d’esecuzione presentata il 23 dicembre 2021 dalla ricorrente nei confronti della

PI 1 __________

e sul ricorso 16 settembre 2022 relativo alla domanda d’esecuzione 30 agosto 2022 diretta contro la

PI 2, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 23 dicembre 2021, la *“RI 1”*, rappresentata da *“RA 1”*, ha presentato alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda d’esecuzione nei confronti della “PI 1” per l’incasso di complessivi fr. 3'850.–;

che il 2 febbraio 2022 il Centro cantonale dei precetti esecutivi del­l’UE (CCPE) ha assegnato all’escutente un termine fino al 17 feb-braio 2022 per pagare le spese esecutive e quelle di un preceden­te atto esecutivo, per verificare la ragione sociale dell’escussa e per dimostrare la propria personalità giuridica, che non risulta né dal registro di commercio né dal registro d’identificazione delle imprese (IDI), ad esempio producendo i suoi statuti;

che

il 20 maggio 2022, l’escutente ha inviato alla sede di Bellinzo­na dell’UE una raccomandata con l’indicazione *“Einschreibe Direkte* *Beschwerde”* sulla

busta, contenente quale primo foglio un’e-mail 15 marzo 2022 della *“RI 1/__________”* alla sede di Mendrisio dell’UE, a firma di tale __________, con cui chiedeva l’esecuzio­ne immediata della domanda d’esecuzione del 23 dicembre 2021 e la comunicazione in lingua tedesca dell’avvenuta esecuzione en­tro 24 ore al massimo, postulando inoltre l’assegnazione di un risarcimento di fr. 2'500.– e del rimborso dei suoi esborsi di fr. 1'500.–;

che una copia dell’e-mail e degli allegati è anche pervenuta direttamente a questa Camera il 23 maggio 2022;

che nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022, l’UE rileva di non aver emesso il precetto esecutivo in quanto l’escutente non ha dimostrato la propria personalità giuridica né quella dell’escussa entro il termine assegnatole nella decisione del 2 febbraio 2022;

che nella misura in cui possa essere qualificato come tale, il ricorso appare manifestamente tardivo, siccome è stato inoltrato solo il 20 maggio 2022 contro una decisione emessa il 2 febbraio 2022;

che in una precedente procedura di ricorso, avviata dalla RI 1 l’11 gennaio 2022, la Camera le ha già dato, invano, l’occasione di dimostrare la propria personalità giuridica e ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile in mancanza di legittimazione della ricorrente (sentenza 15.2022.6 del 6 aprile 2022);

che per il medesimo motivo il primo ricorso in esame va anch’esso dichiarato irricevibile, ricordando, se ne fosse bisogno, che in diritto svizzero le ditte individuali non hanno personalità giuridica, sicché non possono essere soggetto attivo o passivo di una procedura di esecuzione o di fallimento, la quale va promossa da o contro il titolare (persona fisica) della ditta individuale (cfr. DTF 120 III 13 consid. 1; sentenze della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016, consid. 3.1 e 15.2012.107 del 25 ottobre 2012 pag. 2; Kof­mel Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29

ad art. 67 LEF), e non sono nemmeno legittimate a inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF

15.2002.18 del 14 marzo 2002, pag. 2);

che per il medesimo motivo un’esecuzione non può essere promossa contro una ditta individuale, come potrebbe essere la PI 1 (dato che la PI 1 Sagl è stata cancellata dal registro di commercio il 2 luglio 2019), ma solo contro il suo titolare;

che il 16 settembre 2022 la RI 1 (a quanto pa­re) ha inviato alla Camera un ricorso *(“Beschwerde Betreibungsamt”)* non firmato, con cui chiede che venga data immediata attuazione a tutte le domande

d’esecuzione presentate da *“__________ ag, RA 1, RI 1, __________,PI 3”*, facendo valere che la legge non obbliga le

ditte individuali con una cifra d’affare inferiore a fr. 100'000.– a iscriversi nel registro di commercio né che vieta loro di promuovere esecuzioni se indicano il nome privato del loro titolare;

che a tale scritto è allegato in particolare un’e-mail 2 settembre 2022 della *“RI 1”* all’UE intitolata *“Aufsichtsbeschwerde”*, in cui postula tra l’altro l’emissione della fattura relativa all’anticipo delle spese esecutive riferite a *“tutte le esecuzioni”*, inclusa quella contro la *“PI 2”*, in merito alla quale ha

allegato la domanda d’esecuzione presentata il 30 agosto 2022 dalla *“PI 3 RA 1”* presso la *“__________”*,

la quale riporta l’osservazione secondo cui la parte lesa è la *“RI 1”* e menziona come conto del creditore un conto

intestato alla *“__________ ag”*;

che non firmato e sprovvisto di domande precise e motivate in mo­do comprensibile – se non, in limitata misura, per quanto riguarda la domanda d’esecuzione contro la PI 2 e la PI 1 – il ricorso è formalmente irricevibile (v. art. 7 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che la mancata emissione del precetto esecutivo contro la PI 2 non pare dovuta alle

(pur) carenti indicazioni del creditore e del debitore sulla domanda d’esecuzione del 30 agosto 2022, bensì al mancato anticipo delle spese esecutive (v. e-mail 2 settembre 2002 dell’UE accluso al ricorso);

che ad ogni modo – come appena specificato – l’esecuzione può essere promossa unicamente da o contro il titolare della ditta individuale, sicché la domanda d’esecuzione deve indicare il nome e il cognome completi del titolare, con l’eventuale aggiunta “titolare della [nome della ditta]”;

che la domanda d’esecuzione contro la *“PI 2”* non soddisfa tale esigenza formale, né per quanto attiene all’indicazione del

creditore, il nome del titolare della supposta ditta individuale *“PI 3”* non essendo riportato per intero, né per quanto

riguarda il de­bitore, la PI 2, il cui titolare non è menzionato;

che non si evince dalla documentazione allegata che l’UE abbia omesso di emettere una fattura per la richiesta di anticipazione delle spese esecutive – anzi l’ha fatto il 12 luglio 2022, secondo la risposta contenuta nell’e-mail del 2 settembre 2022 – di modo che il ricorso appare prematuro, e di conseguenza irricevibile anche sotto questo aspetto, in mancanza di un provvedimento impugnabile o di un’omissione assimilabile a un’ipotesi di denegata o ritardata giustizia;

che la ricorrente è già stata resa edotta, nella già citata sentenza 15.2022.6 (pag. 2), che l’italiano è la lingua ufficiale in Ticino (art.

1 cpv. 1 Cost. TI) e pertanto l’intera procedura esecutiva, compre­sa la procedura di ricorso all’autorità di vigilanza ticinese (cfr. art.

7 cpv. 2 LPR), si deve svolgere in questa lingua (DTF 102 Ia 36 consid. 1, 108 V 208 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.64 del 14 gennaio 2020, RtiD 2020 II 924 n. 35c, consid. 7; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 2 LEF);

che pure il secondo ricorso risulta così integralmente inammissibile, motivo per cui si può prescindere dal notificarlo all’UE per istruttoria e dal comunicarlo alla controparte, peraltro indetermina­ta, ciò che vale anche per il primo ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

la ricorrente è resa attenta che se dovesse inoltrare altri ricorsi a nome della ditta e non del suo titolare, essi verranno

ritenuti abu­sivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi 20 maggio e 16 settembre 2022 sono irricevibili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione alla .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Centro di competenza can­tonale per l’emissione dei precetti esecutivi (CCPE), Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.