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15.2022.68 • TRAC TI 15.2022.68 Generato dall'IA

Appeal Against Denial of Third-Party Notification in Enforcement Action Ruled Inadmissible

Numero d'incarto 15.2022.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a decision by the enforcement office that denied their request to prevent third parties from being notified of an ongoing enforcement action initiated by a creditor for an outstanding debt. The supervisory authority, acting as the appellate court, ruled the appeal inadmissible because it was filed against a decision concerning the merits of the underlying debt dispute, which falls outside the scope of its jurisdiction under the relevant enforcement law; the court clarified that any challenge to the existence or amount of the debt must be pursued within the parallel procedure for challenging the opposition to the enforcement action initiated by the creditor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rifiuto di dar seguito alla domanda dell’escusso di non dar notizia a terzi di un’esecuzione. Ricorso fondato esclusivamente sulla contestazione del credito vantato dall’escutente

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione della decisione esecuzione per debiti vigilanza dell'autorità competente legittimazione a ricorrere opposizione di terzo eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in order 2 as the legal basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in order 2 as the legal basis for not awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in order 2 as the legal basis for not awarding compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.68 · Lugano 12 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il provvedimen­to del 13 maggio 2022 con cui ha respinto la domanda del ricorrente di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 7 aprile 2022 RI 1 ha presentato dinanzi alla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione n. __________ che PI 1 aveva promosso nei suoi confronti il 21 ottobre 2021 per l’incasso di fr. 843.10 oltre agli interessi del 5% dall’11 giugno 2018;

che preso atto della richiesta, con scritto del 14 aprile 2022 l’UE ha assegnato all’escutente un termine fino al 6 maggio 2022 per comunicare se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione interposta dall’escusso il 5 novembre 2021 (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il suo credito, corredando l’eventuale comunicazione delle relative prove con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8*a* cpv. 3 lett. d LEF);

che mediante e-mail del 12 maggio 2022 PI 1 ha informato l’Ufficio di aver avviato quello stesso giorno una procedura di rigetto dell’opposizione davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona, producendo copia dell’istanza e della ricevuta dell’invio per raccomandata;

che sulla base dei predetti documenti, tramite provvedimento del 13 maggio 2022 l’UE ha respinto la domanda di non dar notizia a terzi;

che con ricorso del 19 maggio 2022 RI 1 si aggrava contro tale decisione, contestando il corretto adempimento dell’inter­ven­­to dentistico che PI 1 aveva eseguito su suo figlio __________ nel 2018;

che tuttavia né l’ufficio d’esecuzione

né l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – sono competenti per esaminare censure

riguardanti l’esistenza o l’importo dei crediti posti in esecuzione (sentenza della CEF 15.2022.93 del 26 agosto 2022);

che il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è infatti ammesso solo contro provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione (o dei fallimenti) per violazione di una norma di diritto o errori d’apprez­­zamento che rientrano nella competenza dell’ufficio, ad esempio la decisione che respinge la richiesta di non dar notizia di un’ese­­cuzione a terzi giusta l’art. 8*a* cpv. 3 lett. d LEF;

che se intende contestare il credito vantato dall’escutente, nella fattispecie l’escusso lo dovrà fare nella procedura di rigetto dell’op­posizione promossa dal procedente il 12 maggio 2022 (art. 80-82 LEF);

che il ricorso in esame, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è pertanto irricevibile;

che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza, come peraltro suggerito dall’UE nelle sue osservazioni del 25 maggio 2022;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.