Appeal of Canceled Wage Garnishment Deemed Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a wage garnishment executed in March 2021 in favor of multiple creditors; however, because the enforcement office subsequently canceled the garnishment in June 2022, and no excess funds had been collected for distribution in the interim, the appellate court ruled that the appeal procedure had become moot and ordered its removal from the docket, noting that the enforcement office retained the right to initiate a new, challengeable garnishment for any remaining salary claims or unemployment benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 2 LTF, art. 24*b* cpv. 1 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal of Canceled Wage Garnishment Deemed Moot: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the reasoning that led to the decision to strike the appeal from the rolls, although the final dispositive order itself does not explicitly repeat it, the reasoning directly supports the outcome in order 1.
This article is cited in the consideration explaining why no judicial fees are levied, which corresponds to the ruling in order 2 regarding costs.
This article is cited in the consideration explaining why no indemnities are awarded, which corresponds to the ruling in order 2 regarding indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.67 · Lugano 2 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo sul ricorso 29 marzo 2022 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 15 marzo 2021 a favore delle esecuzioni facenti parte dei gruppi n. 17 a 19, promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, PI 2, (rappresentata dall’RA 1, ) PI 3, Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
preso atto che con decisione del 17 giugno 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (l’UE) ha annullato il pignoramento in questione;
appurato che dall’inizio del pignoramento l’Ufficio non ha incassato alcuna eccedenza da ripartire;
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24*b* cpv. 1 LPR), fatta salva la facoltà per l’UE di procedere al pignoramento di eventuali pretese salariali residue o indennità di disoccupazione con una nuova decisione, ovviamente impugnabile;
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.