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15.2022.57 • TRAC TI 15.2022.57 Generato dall'IA

Seizure of Spousal Support Arrears and Minimum Subsistence Level

Numero d'incarto 15.2022.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against the seizure of a credit representing spousal support arrears, where the debtor argued that a portion of the seized funds, equivalent to her minimum subsistence level during the relevant period (mid-October 2020 to April 2021), was unseizable income under Article 93 of the Enforcement Proceedings Act, especially since she incurred debts for essential living costs during that time due to non-payment. The court reasoned that spousal support arrears, even if paid in a lump sum, retain their character as partially seizable income unless proven to constitute savings, and since the Execution Office failed to investigate the debtor's actual subsistence needs and whether the seized amount was used to cover pre-existing debts incurred due to the non-payment of support, the seizure execution was annulled, and the case was remanded for a new decision after determining the debtor's income, minimum subsistence level, and the extent to which the arrears were necessary to cover her existential needs during the arrears period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Esecuzione del sequestro a favore del marito degli alimenti da lui versati sul conto dell’Ufficio d’esecuzione nel quadro di un pignoramento a favore della moglie

Parole chiave

Generato dall'IA
pignoramento di crediti reddito minimo estinzione del debito arretrati di mantenimento per figli deficit dell'unione coniugale durata del mantenimento post-matrimoniale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 cpv. 4 LPR

The decision orders the case file to be sent back to the Enforcement Office for a new ruling based on the considerations made.

art. 91 per il rinvio dell’art. 275 LEF

Cited in the context of the procedure to be followed upon return of the file to the Enforcement Office.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the waiver of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the waiver of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the waiver of indemnities.

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Testo completo

RI 1 Incarto n. 15.2022.57 · Lugano 5 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo sul ricorso 11 aprile 2022 di

RI 1 RO- (patrocinata dall’__________ PA 2 __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 30 marzo 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 __________ (patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

ritenuto

in fatto: A. Il

13 aprile 2021, nella causa volta all’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (inc. SO.2019.963), il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha

regolato la separazione dei coniugi RI 1 e PI 1, condannando tra l’altro il marito a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 3'000.– mensili da agosto 2019 fino ad aprile 2021 e di fr. 900.– mensili da maggio 2021 in poi.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 24'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2020 per contributi alimentari non pagati, oltre a interessi di fr. 468.75.

C. Il

30 maggio 2021, RI 1 si è trasferita nello Stato di sua attinenza, la Romania, a __________.

D. A richiesta di RI 1 fondata sulla decisione del 25 ottobre 2021 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato l’opposizione interposta da PI 1 limitatamente a fr. 18'500.– e fr. 900.– oltre interessi del 5% dal 25 maggio 2021, il 3 dicembre 2021 l’UE ha emesso un avviso di pignoramento per fr. 21'245.95 spese e interessi compresi.

E. Ad istanza 25 marzo 2022 di PI 1, con decisione di medesima data il Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro del credito di fr. 21'245.95 che RI 1 vanta nei confronti dell’UE in virtù del pignoramento appena menzionato, indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio della debitrice all’estero).

F. Il

30 marzo 2022, l’UE ha eseguito il sequestro (con il n. __________) del credito per fr. 21'600.– e ha emesso il relativo verbale lo stes­so giorno.

G. Con ricorso dell’11 aprile 2022 RI 1 è insorta alla scrivente Camera per chiedere l’annullamento dell’esecuzione del sequestro.

H. Con osservazioni del 27 aprile 2022 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre nelle sue del 5 maggio 2022 l’UE di Bellinzona si è rimesso al giudizio della scrivente Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 30 marzo 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel ricorso RI 1 ricorda che il credito di cui è chiesto il sequestro è quello suo fondato sul pignoramento eseguito a carico del marito, che riguarda alimenti arretrati di fr. 3'000.– mensili inerenti al periodo antecedente l’emanazione della sentenza di separazione (del 13 aprile 2021). Dato che il Pretore aggiunto aveva determinato il fabbisogno di lei in fr. 2'406.85 mensili (minimo vitale fr. 1'200.–, pigione fr. 700.–, spese accessorie fr. 100.–, premio cassa malati fr. 406.85), la ricorrente sostiene che almeno a concorrenza di tale somma mensile il credito non possa essere sequestrato, poiché è impignorabile giusta l’art. 93 LEF. Secondo lei, questi importi impignorabili sono infatti ancora ad oggi indispensabili per far fronte ai debiti da lei contratti per il proprio mantenimento, pari a fr. 12'853.–. La ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’esecuzione del sequestro e sussidiariamente la riduzione dello stesso *“al credito pignorabile”*.

Nelle sue osservazioni, PI 1 fa carico alla ricorrente di non aver allegato e provato il suo fabbisogno odierno in Romania né i suoi redditi, in modo da permettere all’UE di limitare il sequestro a quanto non è assolutamente necessario al suo sostentamento. A mente del resistente, i fr. 21'600.– da lui versati sul conto dell’UE sono da equiparare a un risparmio che è interamen­te sequestrabile. L’UE rileva da parte suo che il sequestro verte su un credito in contanti e non su una rendita mensile.

3. In realtà, l’importo di fr. 21'245.95, stimato in fr. 21'600.–, risulta depositato sul conto dell’UE. Non si tratta pertanto di contanti. Corrisponde agli alimenti di fr. 3'000.– mensili che PI 1 avrebbe dovuto versare alla moglie secondo la decisione del 13 aprile 2021 da agosto 2019 fino ad aprile 2021 (doc. C accluso al ricorso), pari a fr. 63'000.– (21 mesi x fr. 3'000.–) sotto deduzio­ne di quanto pagato dal marito, ovvero, secondo la sentenza di rigetto del 25 ottobre 2021 (doc. E), fr. 18'500.– più fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 25 maggio 2021, cui si aggiungono le spese esecutive. Ora, gli alimenti sono redditi limitatamente pignorabili nel senso dell’art. 93 LEF. Che siano versati in una volta, come nel caso in esame, anziché mese per mese, non ne altera in sé la qualità di reddito relativamente pignorabile, destinato a coprire (anche) le spese esistenziali del creditore degli alimenti. Può essere considerato come illimitatamente pignorabile unicamente se (o nella misura in cui) dev’essere considerato come un risparmio (per analogia: sentenza della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017, RtiD 2018 I 782 n. 53c, consid. 5.2).

3.1 Nella fattispecie, non risulta chiaramente dagli atti a quali mesi si riferiscono gli arretrati versati sul conto dell’UE (v. doc. E pag. 3). In virtù della presunzione dell’art. 87 cpv. 1 CO, si può considerare che i versamenti fatti dal marito direttamente alla moglie hanno estinto gli obblighi più datati, sicché quanto versato all’UE riguar­da, viceversa, gli ultimi sei mesi e mezzo (19'400 ÷3'000) del periodo di riferimento, ossia da metà ottobre 2020 ad aprile 2021.

3.2 Ciò posto, a RI 1 incombe dimostrare, onde permettere un esame retrospettivo, che durante il periodo in cui le spettavano gli alimenti arretrati pignorati, ossia da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021, si è dovuta indebitare per coprire il suo minimo esistenziale; in difetto di che la somma depositata, o parte della stessa, dev’essere considerata come un risparmio illimitatamente pignorabile (sentenze della CEF 15.2022.17 del 16 marzo 2022, pag. 3, 15.2021.127 del 25 febbraio 2022, consid. 4.1, 15.2021.99 del 19 gennaio 2022 consid. 4.2, 15.2016.102 [già citata], consid. 5.2 e 15.2012.136 del 4 febbraio 2013, consid. 3).

3.3 Orbene, RI 1 afferma che a causa delle inadempien­ze del marito nei versamenti di alcune mensilità dei contributi alimentari nel periodo da ottobre 2019 a marzo 2021 ha dovuto contrarre debiti per complessivi fr. 12'853.–. A sostegno di tale allegazione ella produce tre contratti di prestito conclusi in Romania il

20 ottobre 2020 per l’equivalente di fr. 4'853.10, il 22 febbraio 2021 per l’equivalente di fr. 3'000.– e il 5 aprile 2021 per l’equivalente di fr. 5'000.– (doc. D), ossia fr. 12'853.10 in totale, in cui le parti hanno convenuto che le somme ricevute sarebbero state trasferite sul conto svizzero di tale __________, verosimilmen­te la locatrice della ricorrente, siccome abitavano allo stesso indirizzo (via __________ a __________), *“a copertura del costo di affitto e spese per le utilità inerenti all’abitazione”*, ciò che è poi effettivamente avvenuto, come risulta dai giustificativi bancari acclusi ai contratti (doc. D). Sennonché le somme girate appaiono nettamente superiori all’ammontare delle pigioni e spese accessorie della ricorrente (fr. 800.– mensili, doc. C pag. 4), ma forse ella ci attingeva per coprire anche le sue altre spese esistenziali. Fatto sta che l’UE non ha effettuato accertamenti al riguardo, motivo per cui la causa gli va rinviata.

3.4 PI

1 ha invero messo in discussione la *“fedefacen­za”* dei contratti di prestito, poiché *“come tali e per come

sono stati prodotti, avrebbero potuto essere redatti da chiunque”*, ma nulla dice sui giustificativi bancari in cui risulta come *“Detali tranzaçtie” “spe­se, afito RI 1 CHF

5000”* (transazioni del 6 aprile 2021), *“spese, affitto RI 1 CHF 4853.10”* (transazione del 21 ottobre 2020) e *“spese, RI 1 CHF 3'000,00”* (del

22 febbraio 2021). Non si vede motivo per dubitare della veridicità dei documenti prodotti dalla ricorrente.

3.5 Non è neppure dato di sapere se RI 1 ha conseguito redditi durante il periodo in discussione, ancorché nella sentenza di separazione il Pretore aggiunto ha ritenuto esigibile dalla moglie una ripresa dell’attività lucrativa per lo meno dalla data della deci-sione, ossia a partire da aprile 2021 (doc. C pag. 4 in alto). Anche su questo punto mancano accertamenti dell’UE. L’incarto gli va pertanto retrocesso per nuova decisione sull’esecuzione del sequestro (art. 21 cpv. 4 LPR), previo interrogatorio di RI 1 o del suo rappresentante (art. 91 per il rinvio dell’art. 275 LEF) volto a determinare i suoi (eventuali) redditi e il suo minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021. Verificherà poi in quale misura ella ha provveduto al proprio sostentamento esistenziale facendo capo (segnatamente) ai tre prestiti di fr. 12'853.10 complessivi e stabilirà nuovamente l’estensione del sequestro, deducendo dalla somma che PI 1 ha depositato sul suo conto l’importo per cui la moglie si è indebitata onde sovvenire al proprio minimo esistenziale da metà ottobre del 2020 ad aprile del 2021.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’esecuzione del sequestro è annullata e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché emetta una nuova decisione nel senso del considerando 3.5.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.