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15.2022.55 • TRAC TI 15.2022.55 Generato dall'IA

Immobilien Lien Enforcement: Property Valuation Appeal Ratified

Numero d'incarto 15.2022.55
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an immobiliar lien enforcement proceeding, the supervisory authority reviewed an appeal concerning the valuation of a property unit following an initial successful request for a new appraisal. Since neither party submitted observations or objections to the second expert appraisal, which valued the property at CHF 1,470,000 (a decrease from the initial CHF 1,630,000 but not deemed a "notable" change), the court ratified the new lower value as decisive, ordered the costs of the second appraisal to remain with the requesting party as they had not sought reimbursement, and decided that no court fees were due as no substantive disputes required ruling.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo; Immobilien Lien Enforcement: Property Valuation Appeal Ratified: Since neither party submitted observations or objections to the second expert appraisal, which valued the property at CHF 1,470,000 (a decrease from the initial CHF 1,630,000 but not deemed a "notable" change), the court ratified the new lower value as decisive, ordered the costs of the second appraisal to remain with the requesting party as they had not sought reimbursement, and decided that no court fees were due as no substantive disputes required ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributi per le attività di vigilanza spese di esecuzione stima immobiliare esecuzione della sentenza inaedificatio stato della cosa locata

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 2 RFF
The court determined the new appraisal value because the parties did not raise objections under this provision.
Art. 46 cpv. 2 LTF
Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo
The court referenced this rule when stating that no fee is levied because it did not have to rule on objections concerning the new appraisal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 9 cpv. 2 RFF

The court determined the new appraisal value because the parties did not raise objections under this provision.

art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo

The court referenced this rule when stating that no fee is levied because it did not have to rule on objections concerning the new appraisal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.55 · Lugano 7 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di nuova stima del 27 aprile 2022 di

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, promossa dalla

PI 3,

nei confronti di

PI 1,

ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la

Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale

dell’unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’UE in fr. 1'630'000.–;

richiamata l’ordinanza del 5 settembre 2022 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 del valutatore immobiliare PI 5;

preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000.– che il secondo perito ha attribuito al fondo;

considerato che, in assenza di contestazioni sulle

quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta

determinante, sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'470'000.–;

ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF (v. sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662 n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a

quella precedente di meno del 10%, non può essere considerata *“notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”)* modificata nel senso della predetta norma;

posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);

decide: 1. Il valore di stima dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'470'000.–.

2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.