Immobilien Lien Enforcement: Property Valuation Appeal Ratified
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an immobiliar lien enforcement proceeding, the supervisory authority reviewed an appeal concerning the valuation of a property unit following an initial successful request for a new appraisal. Since neither party submitted observations or objections to the second expert appraisal, which valued the property at CHF 1,470,000 (a decrease from the initial CHF 1,630,000 but not deemed a "notable" change), the court ratified the new lower value as decisive, ordered the costs of the second appraisal to remain with the requesting party as they had not sought reimbursement, and decided that no court fees were due as no substantive disputes required ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cpv. 2 RFF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo; Immobilien Lien Enforcement: Property Valuation Appeal Ratified: Since neither party submitted observations or objections to the second expert appraisal, which valued the property at CHF 1,470,000 (a decrease from the initial CHF 1,630,000 but not deemed a "notable" change), the court ratified the new lower value as decisive, ordered the costs of the second appraisal to remain with the requesting party as they had not sought reimbursement, and decided that no court fees were due as no substantive disputes required ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court determined the new appraisal value because the parties did not raise objections under this provision.
The court referenced this rule when stating that no fee is levied because it did not have to rule on objections concerning the new appraisal.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.55 · Lugano 7 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di nuova stima del 27 aprile 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, promossa dalla
PI 3,
nei confronti di
PI 1,
ricordato che con decisione del 1° giugno 2022 la
Camera ha accolto l’istanza presentata da RI 1 nell’esecuzione appena citata, ordinando l’allestimento di una nuova stima peritale
dell’unità di proprietà per piani
(PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dall’UE in fr. 1'630'000.–;
richiamata l’ordinanza del 5 settembre 2022 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 2 settembre 2022 del valutatore immobiliare PI 5;
preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di fr. 1'470'000.– che il secondo perito ha attribuito al fondo;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle
quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta
determinante, sicché quello stabilito dall’UE va rettificato in fr. 1'470'000.–;
ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico, siccome non ne ha chiesto la rifusione dal debitore giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF (v. sentenza della CEF 15.2018.16 del 21 agosto 2018, massimata in RtiD 2019 I 662 n. 76c), fermo restando ad ogni modo che una nuova stima peritale, inferiore a
quella precedente di meno del 10%, non può essere considerata *“notevolmente” (“wesentlich”, “sensiblement”)* modificata nel senso della predetta norma;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide: 1. Il valore di stima dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'470'000.–.
2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 2'261.70, già anticipate da RI 1, restano a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.