Appeal Against Realization Requests Dismissed as Inadmissible Due to Unauthorized Signature and Mootness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged realization requests made by various creditors in enforcement proceedings, demanding the matter be returned for a new decision considering an attachment order based on specific enforcement law articles and requesting compensation for inconvenience. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was signed by an unauthorized representative, was directed against acts of the parties (realization requests) rather than enforceable measures, was filed belatedly concerning the underlying attachment orders, and was rendered moot as the underlying enforcement proceedings had already concluded following the distribution of proceeds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cpv. 3 CPC, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 1 CPC, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Realization Requests Dismissed as Inadmissible Due to Unauthorized Signature and Mootness: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was signed by an unauthorized representative, was directed against acts of the parties (realization requests) rather than enforceable measures, was filed belatedly concerning the underlying attachment orders, and was rendered moot as the underlying enforcement proceedings had already concluded following the distribution of proceeds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning justifying the rule that no court fees or indemnities are levied for this decision.
Cited in the reasoning justifying the rule that no court fees or indemnities are levied for this decision.
Cited in the reasoning justifying the rule that no court fees or indemnities are levied for this decision.
Cited in the reasoning to support the finding that the procedure before the supervisory authority is generally free of charge.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.54 · Lugano 19 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 aprile 2022 di
RI 1 (rappresentato dall’associazione RA 1, __________) contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,sede di Bellinzona, o meglio contro le domande di realizzazione presentate
il 17 settembre 2020, l’8 settembre 2021 e il 5 gennaio 2022 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________) Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________, __________ e __________) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (es. n. __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente impugna *“la domanda di realizzazione”* presentata dai creditori appena citati, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di rimandare l’incarto all’UEF (*recte:* UE) *“per una nuova decisione che tenga in conto l’ordine
di pignoramento sulla base dell’articolo 95 ss LEF”* e di assegnare alla sua rappresentante un’adeguata indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC;
che il ricorso è firmato da una persona – __________ – che non è abilitata a rappresentare una parte in una procedura di ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), che riserva la rappresentanza ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2016.24 del 15 aprile 2016);
che il ricorso è pertanto irricevibile;
che non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, dal momento che il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi;
che, in effetti, con il ricorso all’autorità di vigilanza si possono contestare solo provvedimenti emessi dagli organi dell’esecuzione forzata, come gli uffici di esecuzione o fallimenti (art. 17 cpv. 1 LEF), e non atti delle parti a un’esecuzione, sicché in quanto diretto contro le domande di realizzazione degli escutenti il ricorso è manifestamente irricevibile (oltre che tardivo, le ultime domande risalendo al 5 gennaio 2022);
che il ricorrente ha invero prodotto quali atti impugnati le due richieste di anticipo spese emesse dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) il 25 febbraio 2022;
ch’egli non ha però indicato quale interesse degno di protezione avrebbe a contestare delle richieste che pongono obblighi solo a carico degli escutenti, di modo che il ricorso è una volta di più irricevibile sotto questo aspetto;
che a ben vedere il vero oggetto delle doglianze del ricorrente risulta essere il pignoramento di un suo immobile, in quanto il suo stipendio (il cui ammontare non è precisato) coprirebbe i crediti posti in esecuzione, ancorché, in modo contraddittorio (e incomprensibile), afferma poi che il fondo va pignorato prima dello stipendio per evitare un avviso al datore di lavoro;
che, sia come sia, il pignoramento contestato è stato eseguito il 28 ottobre 2019 a favore del gruppo n. 2, il 20 aprile 2020 a favore del gruppo n. 3 e l’8 giugno 2021 a favore del gruppo n. 6, sicché anche sotto questo profilo il ricorso è ampiamente tardivo e pertanto irricevibile;
che le esecuzioni oggetto del ricorso si sono del resto estinte il 3 agosto 2021 in seguito alla ripartizione del provento della realizzazione, di modo che il ricorso appare anche senza oggetto;
che stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo è senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che l’art. 95 cpv. 3 CPC (lett. c) in base al quale il ricorrente chiede l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza si applica nelle cause *giudiziarie* civili ed esecutive (art. 1 CPC) e non in quelle davanti all’autorità di vigilanza, in cui vige in linea di massima il principio della gratuità della procedura (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF e 16-17 LPR).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’associazione RA 1 .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.