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15.2022.5 • TRAC TI 15.2022.5 Generato dall'IA

Enforcement Seizure Challenge Dismissed for Procedural Omission

Numero d'incarto 15.2022.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged an enforcement office's seizure notice, which was issued to recover a debt following the non-opposition to a payment order, by arguing personal hardship and disputing personal liability for a debt he claimed was owed by his company. The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the grounds raised concerned the merits of the underlying debt, which should have been challenged through an opposition to the payment order, a procedural step the appellant admitted to omitting without demonstrating an objective impediment.

Regesto Legislator

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Art. 110 cpv. 1 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 17 LEF, Art. 74 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Enforcement Seizure Challenge Dismissed for Procedural Omission: The supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the grounds raised concerned the merits of the underlying debt, which should have been challenged through an opposition to the payment order, a procedural step the appellant admitted to omitting without demonstrating an objective impediment.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine del pignoramento credito in esecuzione questioni processuali autorizzazione all’esecuzione ordine di pagamento credito contestato Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

Used to declare the appeal inadmissible without further investigative measures because the challenges related to the merit of the debt.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in relation to the non-levying of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in relation to the non-levying of court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in relation to the non-assignment of legal costs/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.5 · Lugano 25 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 14 gennaio 2022 di

RI 1 (rappresentato dal fiduciario RA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

la PI 1 in liquidazione procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'000.– oltre a interessi e spese;

che dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata il 3 dicembre 2021 dall’escutente, il 6 dicembre l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento *“per un ulteriore credito di CHF 22'781.50, spese e interessi compresi”,* in aggiunta a quello precedentemente previsto per il 26 ottobre 2021 (ossia in ossequio a quanto stabilito dall’art. 110 cpv. 1 LEF);

che con ricorso del 14 gennaio 2022 RI 1 chiede l’an­nullamento del pignoramento facendo valere di trovarsi in uno stato di depressione a causa del fallimento della sua società (la N__________ Sagl), della messa all’asta dell’immobile di cui egli è comproprietario con il fratello, e di *“vicende personali per il divorzio”*;

che il ricorrente ammette di non aver interposto opposizione al precetto esecutivo, sostenendo nondimeno che lo stesso è sbagliato in quanto è stato emesso nei suoi confronti anziché contro la vera debitrice, la società da lui amministrata;

che nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2022 l’UE chiede alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il medesimo irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito del credito posto in esecuzione;

che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento (art. 17 LEF);

che nella fattispecie le critiche di RI 1 non sono rivolte all’operato dell’UE, bensì al credito dell’escutente, di cui contesta di rispondere personalmente;

ch’egli avrebbe dovuto sollevarle con un’opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF);

che il ricorrente ammette di aver omesso *“purtroppo”* d’interporre opposizione al precetto esecutivo notificatogli dalla polizia, senza però invocare e dimostrare un motivo d’impedimento oggettivo;

che fondato su una censura inammissibile in questa sede, il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.