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15.2022.47 • TRAC TI 15.2022.47 Generato dall'IA

Foreclosure Appraisal Dispute and Cost Deposit Order

Numero d'incarto 15.2022.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In the context of a real estate foreclosure involving a property partially owned by the appellant, the appellant requested a new appraisal from the supervisory authority after the enforcement office set the property value at CHF 5,420,000, which was substantially lower than the two private appraisals submitted by the appellant (CHF 6,500,000 and CHF 7,350,000). The supervisory authority granted the request as timely and compliant with procedural requirements allowing any interested party to contest the initial valuation, ordering the appellant to deposit an advance payment of CHF 2,400 for the costs of the new expert valuation within ten days, or the initial valuation would become final.

Regesto Legislator

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Art. 99 cpv. 2 RFF, Art. 9 cpv. 2 RFF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Foreclosure Appraisal Dispute and Cost Deposit Order: The supervisory authority granted the request as timely and compliant with procedural requirements allowing any interested party to contest the initial valuation, ordering the appellant to deposit an advance payment of CHF 2,400 for the costs of the new expert valuation within ten days, or the initial valuation would become final.

Parole chiave

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stima immobiliare versamento dell'anticipo delle spese sostanza immobiliare valore litigioso procedura di realizzazione del pegno immobiliare anticipo Istanza di nuova stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 340
2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid.
DTF 60 III 189
1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012 del 17 ottobre 2012 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 RFF

Cited as the basis for granting the request for a new appraisal and determining the finality of the initial appraisal if costs are not paid.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in conjunction with other provisions for the decision not to levy court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with other provisions for the decision not to award indemnities.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in conjunction with other provisions for the decision not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.47 · Lugano 29 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 7 aprile 2022 da

RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )

nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, promossa nei confronti dell’istante dalla

PI 1,

procedura che interessa anche la terza comproprietaria del pegno

PI 2, (patrocinata dall’__________ PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dall’PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, il 23 settembre 2021 la sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione (UE), che si occupa del settore immobiliare per il Sottoceneri, ha incaricato la succursale di __________ della PI 3, con sede a __________, di allestire la perizia estimativa della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà in ragione di 4/5 di RI 1 e di 1/5 di PI 2.

B. Ricevuto il referto peritale, il 28 marzo 2022 l’UE ha emesso il verbale di stima del pegno, indicandovi un valore di fr. 5'420'000.– e l’ha notificato alle parti unitamente alla perizia.

C. Producendo due proprie perizie, che indicano valori sensibilmente superiori (rispettivamente di fr. 6'500'000.– e fr. 7'350'000.–) rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 7 aprile 2022 RI 1 ha chiesto a questa Camera una nuova stima.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.

99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la stima allestita in vista della vendita e di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha fatto RI 1 con l’istanza del 7 aprile 2022.

2. Presentata dinanzi a questa Camera entro il termine di ricorso contro il pignoramento (art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni da quando l’interessato è venuto a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio, la richiesta di nuova stima è tempestiva.

3. Spetta all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale 5A_ 472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89 del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia, decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo).

4. Alla luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore stabilito dall’UE in base all’at­­tuale stima diventerà definitivo.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

1.1Di conseguenza RI 1 è invitato a versare entro 10 giorni sul conto CCP __________ del Tribunale d’ap­pello

a mezzo della polizza allegata fr. 2'400.– quale anticipo dei costi della nuova perizia della particella n. __________ RFD di __________, che la Camera

affiderà all’ing. PI 4, __________.

1.2In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il

valore presumibile di realizzazione del fondo, stabilito dall’Ufficio d’ese­­cuzione in fr. 5'420'000.–, diventerà definitivo.

2. Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.