Enforcement Order and Bankruptcy Warning Validity After Annulled Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority was asked to rule on the nullity of an enforcement order and a bankruptcy warning issued in prior proceedings that had previously led to an annulled bankruptcy; the lower court referred the matter because the debtor alleged the serving individual on the bankruptcy warning was no longer an administrator, and the enforcement order might have been incomplete, casting doubt on whether the required 20-day period between the warning and the bankruptcy petition had properly run. The court reasoned that even though the recipient was incorrectly identified as the sole administrator when he was only a director, service on any director is valid, and since the debtor failed to substantiate the allegations regarding the timing and validity of the service with credible proof, the enforcement order and bankruptcy warning were not void, leading to the finding that they are not null.
Regesto Legislator
UfficialeDifferimento del fallimento. Segnalazione del giudice del fallimento all’autorità di vigilanza circa dubbi sulla notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento
Parole chiave
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Generato dall'IAThis provision was cited in the final order regarding the non-levying of court fees.
This provision was cited in the final order regarding the non-levying of court fees.
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Testo completo
Incarto n. 15.2022.45 · Lugano 27 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sulla segnalazione di nullità sporta il 4 aprile 2022 dalla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, Lugano in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio la notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi il 14 gennaio e il 17 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
PI 1, contro PI 2,
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che dando seguito all’istanza 19 agosto 2021 della CO 1 contro la RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese, con decisione del 27 ottobre
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle
ore 10:00;
che adita dalla società fallita con reclamo dell’8 novembre 2021, con sentenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 la scrivente Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, l’ha accolto e di conseguenza ha annullato il fallimento della RE 1 e rinviato la causa al primo giudice per nuovo giudizio previa reiterata citazione delle parti;
che mediante decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione sull’istanza di fallimento e sottoposto il caso a questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 173 cpv. 2 LEF, ritenendo di non poter escludere con certezza che al momento dell’inoltro dell’istanza di fallimento alla società convenuta fossero effettivamente pervenuti il precetto esecutivo e
– almeno venti giorni prima della sua notifica – la comminatoria di fallimento, ciò che potrebbe determinare la nullità di tali atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF;
che il Pretore rileva al riguardo che il precetto esecutivo è perlomeno incompleto, siccome non indica a chi è stato notificato e il direttore della convenuta allega di essere stato detenuto presso il carcere di Limmattal al momento della presunta notificazione, mentre la comminatoria di fallimento è quantomeno imprecisa, dal momento che indica quale destinatario della notifica del 19 maggio 2021 l’“amministratore” RA 1, allorquando egli non lo era più dal 1° luglio 2020, data in cui è stato iscritto quale direttore della società;
che nella sentenza del 10 dicembre 2021 (al consid. 2.2) la Camera ha rilevato che RA
1, nel reclamo presentato a nome della PI 2, aveva allegato di essere stato *“presente al suo domicilio di via __________ a
Lugano”* al momento della notifica della comminatoria di fallimento il 19 maggio 2021 e solo nella successiva (prima) integrazione del reclamo, aveva affermato di non essere stato a Lugano al momento della notifica, pur senz’altra specificazione né prova;
che la Camera aveva pertanto ritenuto la censura pretestuosa e – implicitamente – non idonea a giustificare un intervento d’ufficio, sulla scorta dell’art. 22 LEF, nella sua veste di autorità di vigilanza;
che nella segnalazione il Pretore dà atto che non è *“suggellata da alcuna prova”* l’affermazione della convenuta secondo cui RA 1 non sarebbe stato a __________ alla data (19 maggio 2021) indicata nella comminatoria di fallimento come data in cui la stessa è stata consegnata a RA 1;
che il Pretore rileva però a ragione che sia l’agente notificatore sia la Camera hanno designato per errore RA 1 come amministratore (unico) della convenuta mentre al momento della no-tifica della comminatoria di fallimento (come del precetto esecutivo) egli ne era solo il direttore;
che tale imprecisione non inficia però la validità della notifica, la quale a norma dell’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF può essere fatta anche a qualunque direttore o procuratore della società anonima escussa;
che può così solo essere nuovamente constatato come la convenuta non abbia reso verosimili, come le incombeva (art. 9 cpv. 2 CC), fondati motivi di dubitare della veridicità della notifica della comminatoria di fallimento accertata in quel documento;
che al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il 19 agosto 2021, erano trascorsi più di venti giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento del 19 maggio 2021;
che in queste circostanze la contestazione della notifica del precetto esecutivo, contenuta anch’essa nella prima integrazione del reclamo, si conferma tardiva, e quindi irricevibile (sentenza del 10 dicembre 2021, consid. 2.3);
che la PI 2 avrebbe infatti dovuto sollevarla con un ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che né il precetto esecutivo né la comminatoria di fallimento sono pertanto nulli;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione n. __________ non sono nulli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.