Debtor's Appeal Against Inheritance Seizure Dismissed for Lack of Specific Motivation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the seizure of their one-sixth share in a father's inheritance, which included real estate and a bank account, arguing against the execution proceedings initiated by several creditors, while the court found the appeal inadmissible in its entirety due to a lack of specific motivation as required by procedural law, and further reasoned that previously settled matters regarding the creditors' claims could not be relitigated, and the debtor failed to prove that any funds in the seized account were necessary for their subsistence or derived from unspent income, ultimately leading to the rejection of the appeal as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 93 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35; Debtor's Appeal Against Inheritance Seizure Dismissed for Lack of Specific Motivation: che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare part of the appeal inadmissible due to lack of motivation.
Cited as the legal basis for the decision not to levy judicial fees.
Cited as the legal basis for the decision not to assign indemnities regarding costs.
Cited as the legal basis for the decision not to assign indemnities regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.35 · Lugano 23 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 presentato da
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il pignoramento eseguito il 26 gennaio 2022 e verbalizzato il
25 febbraio a favore delle esecuzioni facenti parte del gruppo n. 3, promosse nei confronti del ricorrente da:
PI 1, __________ (esecuzioni n. __________ e __________) Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona (esecuzione n. __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 26 gennaio 2022 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento della quota di 1⁄6 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in particolare il fondo n. __________ RFD di __________ e un conto presso la PI 3, stimandone il valore in fr. 102'906.– per il fondo e in fr. 2'500.– per il conto;
che l’UE ha invece accertato che il reddito dell’escusso per lavori saltuari, di fr. 300.–, era impignorabile stante il fatto che il suo mi-nimo esistenziale era di (almeno) fr. 1'200.–;
che con il ricorso in esame, del 17 marzo 2022, RI
1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 25 febbraio 2022, così come tutte le operazioni dell’UE, dell’Ufficio dei registri e della PI 3;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) – entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, notificato all’escusso il 7 marzo (secondo il tracciamento della raccomandata allegata al ricorso quale doc. 2), il ricorso è tempestivo;
che il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1 e 2 (sentenze della CEF 15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022);
che
– va quindi ribadito – nella misura in cui il ricorrente contesta *“tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni fatte all’Ufficio dei
registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1 e ai coeredi”* senz’altra precisazione, la sua impugnativa risulta irricevibile per
carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in discussione in occasione del pignoramento;
che se, come afferma il ricorrente, egli non ha accesso al suo conto aperto presso la PI 3, non può sostenere ragionevolmente che quanto depositato sia indispensabile al proprio mantenimento;
che del resto, come già rilevato nelle precedenti decisioni, sarebbe spettato a lui provare che il saldo del conto è composto di redditi suoi (nel senso dell’art. 93 LEF) non risparmiati (v. sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 4);
che ancora una volta egli non spende una parola al riguardo;
che infondato, il ricorso va pertanto respinto;
che stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’istruttoria prevista dalla legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.