Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2022.33 • TRAC TI 15.2022.33 Generato dall'IA

Appeal Regarding Garnishment of Unemployment Benefits and Subsistence Minimum Calculation

Numero d'incarto 15.2022.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed an enforcement office's decision to garnish unemployment benefits, arguing the calculated subsistence minimum was too low because it excluded the television license fee and household liability insurance premiums. The court partially rejected the appeal, noting that the enforcement office subsequently issued a reconsideration decision partially granting the debtor's requests, rendering those parts of the appeal moot; regarding the remaining claims, the court reasoned that the basic subsistence amount already included standard private insurance expenses like household liability and the cost of television connection, thus justifying the denial of these specific additions, while also determining that complaints about the conduct of the enforcement officer were outside the scope of an appeal against an enforcement measure and that the debtor lacked standing to demand information about any resulting disciplinary proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza. Riconsiderazione. Critiche alla condotta di una funzionaria dell’UE. Spese per il canone televisivo e per l’assicurazione RC domestica

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo del pignoramento indennità di disoccupazione legittimazione a ricorrere domanda di prestazione d'assicurazione minimo vitale calcolo della prestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 126 III 86
1 LPR; DTF 126 III 86, consid.
DTF 112 III 19
Attachment of Self-Employed Income and Subsistence Minimum Calculation
DTF 108 III 12
3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
DTF 91 III 46
4 LALEF [RL 280.100]) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

Cited in consideration 1 as the basis for the admissibility of the appeal to the cantonal supervisory authority.

art. 24b cpv. 1 LPR

Cited to declare the appeal inadmissible/moot regarding aspects already accepted by the UE's reconsideration decision.

art. 93 LEF

Cited in consideration 3 to explain the legal basis for determining the garnishable amount based on the subsistence minimum.

art. 93 cpv. 3 LEF

Cited in consideration 3 regarding the possibility of reviewing subsequent changes in circumstances.

art. 21 LEF

Cited in consideration 5.1 to define the scope of a supervisory appeal (annulment or reform of an execution decision).

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in consideration 7 as the basis for not levying judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in consideration 7 as the basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in consideration 7 as the basis for not awarding indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2022.33 · Lugano 20 luglio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 marzo 2022 di

RI 1, __________ contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 21 marzo 2022 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente, rispettivamente, da

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (rappresentato dall’RA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito delle esecuzioni indicate in epigrafe, dirette contro RI 1, la sede di Lugano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE), nel­la persona della cursore PI 5, ha invitato l’escusso a presentarsi l’8 marzo 2022

e, quello stesso giorno, ha determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente computo:

Redditi

Cassa cantonale disoccupazione, Lugano · fr. · 3'929.00 Totale · fr. · 3'929.00

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 990.00 Premio di assicurazione malattia · fr. · 457.25 Altri · fr. · 100.00 · Ricerca lavoro Aumento del minimo d’esi­­stenza · fr. · 2.45 · Arrotondamento Totale · fr. · 2'749.70

L’UE ha quindi pignorato presso la Cassa cantonale di disoccupazione l’importo spettante all’escusso eccedente fr. 2'749.70 mensili a decorrere dall’8 marzo stesso.

B. Con ricorso del 17 marzo 2022, RI 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone la modifica nel senso di aggiungere tre poste al minimo d’esistenza (conguaglio delle spese accessorie per l’anno 2020/2021, canone radiotelevisivo e premio di assicurazione RC domestica) e di aumentare quella del premio dell’assicurazione malattia per il 2022 (a fr. 470.25); richiede inoltre informazioni circa tali poste.

Lamentandosi della condotta di PI 5, chiede a questa Camera di determinarsi in proposito e postula l’emanazione di un *“provvedimento disciplinare appropriato”* nei confronti della cursore.

C. Facendo uso della facoltà prevista dalla legge (art. 17 cpv. 4 LPR), il 25 marzo 2022 l’UE ha emanato un provvedimento di riconsiderazione, con cui ha parzialmente modificato quello impugnato nel senso auspicato dal ricorrente. Ha aggiunto una posta *“Conguaglio spese condominiali”* di fr. 587.50, pari a fr. 49.– mensili, e aumentato il premio dell’assicurazione malattia da fr. 457.25 a fr. 470.25 mensili, giungendo a un nuovo minimo esistenziale di fr. 2'811.70 (anziché di fr. 2'749.70).

Per il resto, l’UE contesta i rimproveri mossi alla sua funzionaria e rigetta le altre censure del ricorrente.

D. Con comunicazione del 14 aprile 2022, l’UE chiede la reiezione del ricorso, siccome RI 1 non ha impugnato il provvedimento di riconsiderazione.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Con il provvedimento di riconsiderazione l’UE ha parzialmente aderito alle richieste di RI 1. Di conseguenza, nella misura in cui concerne le pretese già pienamente accolte (conguaglio delle spese accessorie e premio di assicurazione malattia aumentato a fr. 470.25), il ricorso è diventato privo d’oggetto (art. 24*b* cpv. 1 LPR; DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

3. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecu­­zione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

4. All’infuori delle censure già accolte dall’UE (sopra consid. 2), RI 1 postula l’inclusione nel minimo d’esistenza del canone radiotelevisivo, che dice di essere obbligato a

pagare in quanto proprietario di un *“dispositivo informatico indispensabile per le ricerche di lavoro”*, e del premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica. In

via subordinata, egli chiede che gli *“venga descritto il motivo per il quale non è stato considerato e vengano citati i rimedi di legge associati”* e, con riguardo al premio assicurativo, pure che gli venga spiegato il *“senso di curarsi che la persona pignorata paghi l’affitto ma non la si metta in grado di pagare il premio assicurativo che protegge l’appartamento stesso”*.

4.1 Le poste di cui il ricorrente chiede il computo nel minimo esistenziale sono in realtà già state prese in considerazione. In effetti, nel minimo esistenziale di base di fr. 1'200.– mensili riconosciutogli dall’UE – un importo forfettario destinato a coprire le spese cui in media una persona che vive da sola deve far fronte per sopperire ai propri bisogni vitali – sono comprese in particolare le spese per le assicurazioni private usuali (Tabella, n. I), tra cui si contano l’as­sicurazione economia domestica e di responsabilità civile (senten­ze della CEF 15.2022.33 del 20 giugno 2022 consid. 3.4 e 15.2017. 49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e 15.2009.115, RtiD 2010 II 720, consid. 4), e il costo dell’allacciamento televisivo (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2021, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2019.29 del 14 agosto 2019, consid. 5.1).

4.2 In altre parole, l’escusso è stato messo in grado di pagare il canone radiotelevisivo e il premio per l’assicurazione responsabilità civile domestica attingendo al minimo esistenziale di base lasciato a sua disposizione. Quanto ai *“rimedi di legge associati”*, essi sono indicati in calce alla decisione di pignoramento dell’8 marzo 2022 (acclusa al ricorso) – si tratta della via del ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF, a cui RI 1 ha appunto fatto capo – e in fondo alla presente decisione (ricorso al Tribunale federale in materia civile). Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto.

5. RI 1 si duole anche che il giorno in cui si è presentato all’UE PI 5 gli abbia *“consegnato il verbale di pignoramento con data e firma per la* […] *controfirma, in bianco, senza alcuna informazione verbalizzata”*. Aggiunge che, dopo sua richiesta di spiegazioni circa l’assenza di dati sul formulario, la cursore *“si è giustificat*[a] *con il fatto di voler ’fare più in fretta’”* e che in seguito lo ha congedato quando lui si è rifiutato di firmarlo. Ritiene la condotta della funzionaria *“un grave comportamento disonesto, violazione delle procedure dell’ufficio, abuso della propria posizione, e violazione delle leggi in vigore circa i reati di truffa e falsificazione di atti amministrativi”*, e l’accusa d’*“inettitudine e disonestà”*. Chiede pertanto che *“vengano effettuati accertamenti su quanto sopra e* [gli] *venga comunicata la posizione dell’autorità di vigilanza cantonale sul modo di operare descritto”* e che la cursore sia sanzionata con un “*provvedimento disciplinare appropriato”*.

5.1 Le richieste dell’escusso esulano dal quadro di un ricorso all’auto­rità di vigilanza, che può tendere solo all’annullamento o alla riforma di un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o all’esecu­zione di un provvedimento il cui compimento è stato rifiutato o ritardato senza motivo (art. 21 LEF).

5.2 D’altronde, la decisione sull’apertura di una procedura disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF [RL 280.100]) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22 ottobre 2021). La Camera prende quindi atto della denuncia di RI 1 ed effettuerà le necessarie verifiche, ma egli non è legittimato a essere informato del loro esito.

6. Da

ultimo, RI 1 *“port*[a] *all’attenzione* [della Camera]*che ad un eventuale insieme di risposte che non dovessero venir

sufficientemente elaborate e comprovate seguirebbe un ulteriore ricorso a ulteriore approfondimento delle questioni sollevate”*. La Camera ne prende atto.

7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile e non senza oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– RI 1, __________, __________; – RA 2, __________; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.