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15.2022.31 • TRAC TI 15.2022.31 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Proof of Indispensable Expenses in Income Seizure Calculation

Numero d'incarto 15.2022.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed the income seizure order issued by the enforcement office, arguing that the calculation of the disposable income, based on their earnings, their unemployed spouse's benefits, and child support, failed to adequately consider their fixed expenses, such as leasing debts, and the need to support an adult student child. The court dismissed the appeal as inadmissible in part because the appellant failed to sufficiently specify or prove the alleged indispensable expenses that were omitted from the minimum subsistence calculation, affirming that the enforcement office correctly applied statutory provisions by considering the spouse's unemployment income and the existing child support allocation against the standard subsistence table allowances.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Supplementi insufficientemente specificati e non provati. Supplemento per figlio coperto dagli alimenti. Solidarietà coniugale

Parole chiave

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calcolo del reddito ordine del pignoramento grado della prova mantenimento del figlio prestazione statutaria autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 19
Attachment of Self-Employed Income and Subsistence Minimum Calculation
DTF 108 III 12
3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
DTF 121 III 22
Insufficientemente motivata, la censura risulta così inammissibile, per tacere del fatto che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

It is the main substantive provision establishing the criteria for determining the garnishable portion of income.

art. 9 cpv. 2 LPR

It was cited in the reasoning as the basis for the rejection of the appeal without further investigative measures, which aligns with the dispositive rejecting the appeal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

It is cited in the reasoning as the legal basis for not charging court fees, which is confirmed in order 2 of the dispositive.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

It is cited in the reasoning as the legal basis for not awarding indemnities, which is confirmed in order 2 of the dispositive.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

It is cited in the reasoning as the legal basis for not awarding indemnities, which is confirmed in order 2 of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.31 · Lugano 17 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 14 marzo 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa l’8 marzo 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 1 promosse nei confronti della ricorrente dalle società

PI 1 (es.n. __________, n. __________ e n. __________) PI 2 (es. n. __________) PI 3 (es. n. __________)

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni appena menzionate, vertenti su crediti di complessivi fr. 6'364.60 oltre a interessi e spese, l’8 marzo 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice · __________ · fr. · 2'850.00 · 51.62% [collaboratrice a ore] Coniuge · Cassa cant. disoccupazione · fr. · 2'671.00 · 48.38% [disoccupato] Figlio · Padre di __________ · fr. · 800.00 · [alimenti]

Minimo d’esistenza

Comune · Minimo base · fr. · 1'700.00 Comune · Affitto · fr. · 1'900.00 Debitrice · Pasti consumati fuori domicilio · fr. · 211.00 Debitrice · Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto pubblico · fr. · 74.00 Coniuge · Ricerca d’impiego­ · fr. · 100.00 Totale · fr. · 3'985.00

L’UE ha quindi pignorato presso il datore di lavoro dell’escussa, l’__________, dall’8 marzo 2022, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'057.10 (51.62% di fr. 3'985.–), indicativamente di fr. 792.90 (fr. 2'850.– ./. fr. 2'057.10).

B. Con ricorso del 14 marzo 2022 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del proprio reddito chiedendo una rivalutazione più approfondita della sua situazione.

C. Con osservazioni del 23 marzo 2022 l’UE ritiene che nessun errore possa essergli rimproverato e propone di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori a norma dell’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il’8 marzo 2022 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano red-diti, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. La ricorrente si duole che la decisione impugnata presenta diversi punti non chiari né congrui alla sua situazione finanziaria e famigliare, e ciò poiché le informazioni – in particolare quelle relative ai redditi e alle spese fisse – non sarebbero state “*del tutto approfondite*”. Asserisce di avere varie spese fisse di cui non può interrompere il pagamento, come “*debiti leasing e tante altre*”, che però non sono state elencate nel calcolo del minimo d’esistenza. Teme quindi che col pignoramento del reddito la sua condizione economica andrà a peggiorare, considerato che ha un figlio maggioren­ne ancora agli studi e il marito disoccupato.

3.1 A parte il fatto che la ricorrente non ha specificato quali informazioni relative ai redditi non sarebbero state approfondite dall’UE, essa neppure ha precisato le *“diverse”* spese fisse che allega di dover sostenere e che a suo dire andrebbero prese in considerazione

per la rivalutazione della decisione impugnata. Ciò vale anche per i *“debiti leasing”*, di cui non indica l’oggetto,

l’importo né la necessità giusta l’art. 93 LEF. Insufficientemente motivata, la censura risulta così inammissibile, per tacere del fatto che nel minimo di esistenza possono essere considerate solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a, sentenza della CEF 15.2021.52 del 1° luglio 2021, consid. 4), prove che la ricorrente non ha prodotto come le incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR).

3.2 In sé il pignoramento non è poi suscettibile di peggiorare la condizione economica dell’escussa, dal momento che gli importi pignorati andranno a estinguere debiti esistenti suoi.

3.2.1 Vero è che l’UE non ha computato supplementi a favore del figlio agli studi, ma non ha neppure aggiunto ai redditi della ricorrente gli alimenti di fr. 800.– mensili che il figlio riceve dal padre, sicché perlomeno il supplemento di fr. 600.– previsto dalla Tabella per il mantenimento dei figli di più di 10 anni (n. I/4) risulta coperta dagli alimenti, mentre la ricorrente non ha allegato né dimostrato di assumere altre spese del figlio da ritenere indispensabili secondo l’art. 93 LEF. Il provvedimento impugnato resiste quindi alla critica.

3.2.2 Della disoccupazione del marito dell’escussa l’UE ha d’altronde tenuto conto computando nei redditi della famiglia solo l’indennità ch’egli percepisce effettivamente dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione in conformità dell’art. 93 cpv.

1 LEF, che garantisce il minimo vitale del debitore “e della sua famiglia” (sopra consid. 2), e del principio di solidarietà coniugale dell’art. 163 CC, in virtù del quale i coniugi provvedono in comune, ciascun nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia (sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021 consid. 4.1). Anche su questo punto il ricorso manca di consistenza.

4. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.