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15.2022.27 • TRAC TI 15.2022.27 Generato dall'IA

Bankruptcy Warning Upheld Despite Challenges to Foreign Judgment Recognition and Notification

Numero d'incarto 15.2022.27
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority rejected an appeal against a bankruptcy warning issued following the definitive rejection of an opposition to an execution initiated based on a foreign judgment, reasoning that the appellant’s challenges regarding the lack of notification of the foreign decision and the alleged automatic suspension of the execution due to an appeal against the decision recognizing the foreign judgment in the Swiss jurisdiction were not grounds for nullity reviewable by the execution office or supervisory authority, as such substantive challenges should have been raised during the opposition proceedings, and furthermore, the statutory limitation period for the execution was suspended during the opposition challenge process, meaning the execution was not time-barred when continued.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Pretesa nullità della sentenza di rigetto dell’opposizione fondata su una sentenza estera riconosciuta incidentalmente esecutiva in Svizzera. Perenzione dell’esecuzione

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento notificazione della decisione riconoscimento di decisioni straniere vigilanza dell'autorità competente presupposti legali opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
DTF 137 I 275
DTF 138 II 501
Driver License Withdrawal Recourse and Procedural Defects
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive regarding the non-levying of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive regarding the non-levying of judicial fees and the non-assignment of indemnities.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal to the supervisory authority, which frames the decision on the merits of the appeal.

art. 88 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning regarding the objection of prescription, which was examined for the purpose of rejecting the appeal on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.27 · Lugano 16 marzo 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 1° marzo 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 31 gennaio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,AT-__________ (patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione *(Betreibungs­amt)* di Zurigo 4 promossa il 24 agosto 2020 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 7'664.21 oltre agli interessi e spese, continuata al nuovo domicilio dell’escusso __________ con il n. __________ sulla scorta della domanda 28 gennaio 2022 dell’escutente, il 31 gennaio la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’opposizione interposta dall’escus­so era stata rigettata in via definitiva con sentenza emessa il 10 gennaio 2022 dal Tribunale distrettuale *(Bezirksgericht)* di Zurigo limitatamente a fr. 5'119.82 oltre agli interessi del 4% dal

6 giugno 2016 e a fr. 2'544.39, gli ha notificato la comminatoria di fallimen­to.

B. Con ricorso del 1° marzo 2022, RI 1 chiede di pronunciare la nullità della comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

C. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2022, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera per quanto attiene alla domanda di effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 invoca la nullità della comminatoria di fallimento ai sensi dell’art. 22 LEF perché si fonda su una sentenza austriaca del tribunale distrettuale di Salisburgo che pretende non essergli mai stata notificata. Fa

valere di aver ricorso all’*Obergericht*del Canton Zurigo il 4 febbraio 2022 contro la decisione del *Bezirksgericht* di Zurigo che ha dichiarato esecuti­va in

Svizzera la decisione austriaca, ciò che a suo parere avrebbe fatto scattare l'effetto sospensivo secondo l’art. 327*a* cpv. 1

e 2 CPC, in dispregio del quale l’escutente ha presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione, agendo in modo abusivo e coercitivo ai sensi dell’art. 181 CP.

2.1 In linea di massima, la sentenza del giudice del rigetto dell’opposizione vincola l’ufficio d’esecuzione e l’autorità di vigilanza. Una decisione è nulla quando è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile, ove poi l’ammissione della nullità non minacci seriamente la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano in considerazione soprat-tutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giudicante così come errori di procedura manifesti che ledono in modo particolarmente grave i diritti fondamentali delle parti, in particolare quando ha per conseguenza che chi invoca la nullità non ha potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, consid. 6.2). La nullità di una decisione, a prescindere dalla sua natura, dev’essere rilevata d’ufficio da ogni autorità competente per l’applicazione del diritto, anche in sede di ricorso o di esecuzione (DTF 138 II 501, 136 III 571, 129 I

363 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.40 del 9 novembre 2015 consid. 4 e 15.2006.132 del 12 giugno 2007, consid. 3.5, massimato in RtiD 2008 I 1087 n. 68c).

2.2 Nel caso in esame il ricorrente non fa valere contro la decisione di rigetto dell’opposizione alcuno dei motivi di nullità identificati dalla giurisprudenza. Che la decisione austriaca non gli sia – a suo dire – mai stata notificata è una censura ch’egli avrebbe dovuto far valere nella procedura di rigetto dell’opposizione, in cui è nuovamente rimasto precluso. Nella presente procedura tale censura è irricevibile.

2.3 Il reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico (art. 309 lett. b n. 3 e 325 cpv. 1 CPC). Il ricorrente non ha provato – e invero nemmeno allegato – che l’*Obergericht* del Canton Zurigo abbia conferito effetto sospensivo al suo reclamo. L’art. 327*a* cpv. 2 CPC da lui citato non si applica perché la decisione del *Bezirksgericht* di Zurigo non è una decisione del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38–52 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), bensì una decisione di rigetto dell’opposizione, giusta l’art. 84 LEF, in cui la questione dell’esecutività della decisione austriaca in Svizzera è stata esaminata in via solo incidentale, pregiudiziale (v. il consid. 5 di tale decisione) (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 3 ad art. 327*a* CPC; Freigurhaus/Asfeldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 3 ad art. 327*a* CPC; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad art. 327*a* CPC e i rif.).

3. Il

ricorrente eccepisce inoltre la perenzione dell’esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Vero è che il precetto

esecutivo è stato no­tificato all'escusso il 17 novembre 2020, sicché il termine di perenzione di un anno stabilito dalla norma da lui citata sarebbe scaduto il 17 novembre 2021. Sennonché RI 1 misconosce che tale termine, secondo lo stesso testo dell’art. 88 cpv. 2 LEF, è sospeso dal giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa volta a far rigettare l’opposizione interposta dall’escusso, nella fattispecie il 26 ottobre 2021 (senten­za del *Bezirksgericht* di Zurigo, pag. 2 ad 1), fino (al più presto) al-l'11 gennaio 2022 (giorno successivo all’emanazione della decisione di rigetto), ovvero durante 77 giorni per quanto attiene al ca­so concreto. Aggiunto tale periodo alla scadenza del 17 novembre 2021 (v. sentenza della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019 consid. 4), essa è stata proroga fino (almeno) al 29 marzo 2022, di modo che al momento della presentazione della domanda di continuazione, il 28 gennaio 2022, l’esecuzione non era ancora perenta. Su questo punto il ricorso si avvera pertanto infondato.

4. Con l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto, per tacere del fatto che per impedire il fallimento basta al ricorrente pagare la somma posta in esecuzione, il cui importo non è elevato. Stante il suo esito, non è necessario notificare la sentenza alla controparte né il ricorso.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a RI 1,

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.