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15.2022.23 • TRAC TI 15.2022.23 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Inadmissible Due to Improper Procedural Channel for Debt Dispute

Numero d'incarto 15.2022.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against the bankruptcy notice issued by the execution office following an unpaid debt collection proceeding initiated for an undisputed claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant raised substantive issues regarding the validity of the debt due to alleged poor workmanship, which falls outside the jurisdiction of the supervisory authority and must be addressed through formal legal channels, specifically the procedure for contesting the opposition to payment proceedings, as the bankruptcy notice itself was procedurally correct since no opposition had been filed against the initial payment order.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 160 LEF, Art. 88 cpv. 1 LEF, Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 159 LEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Inadmissible Due to Improper Procedural Channel for Debt Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant raised substantive issues regarding the validity of the debt due to alleged poor workmanship, which falls outside the jurisdiction of the supervisory authority and must be addressed through formal legal channels, specifically the procedure for contesting the opposition to payment proceedings, as the bankruptcy notice itself was procedurally correct since no opposition had been filed against the initial payment order.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento questioni processuali opposizione opposizione tardiva ordine di pagamento disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in consideration 3 to explain that the appeal raises a matter of merits outside the jurisdiction of the supervisory authority.

art. 88 cpv. 1 LEF

Cited in consideration 3 to confirm that the notice of bankruptcy was correctly issued because no opposition was filed against the payment order.

art. 159 LEF

Cited in consideration 3 to confirm that the notice of bankruptcy was correctly issued.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in consideration 4 as the basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF [RS 281.35]

Cited in consideration 4 as the basis for not awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]

Cited in consideration 4 as the basis for not awarding compensation.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies as the provision governing the ten-day deadline for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the section on legal remedies as the provision governing the five-day deadline for an appeal to the Federal Tribunal in summary proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.23 · Lugano 28 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 21 febbraio 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 febbraio 2022 nell’esecuzione n. __________11 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, (titolare della ditta individuale )

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________11 promossa il 28 dicembre 2021 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 5'085.– complessivi oltre agli accessori, l’8 febbraio 2022 l’Ufficio d’esecuzio­ne di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con ricorso del 21 febbraio 2022, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, augurandosi di trovare un *“punto di incontro”* con l’escutente per risolvere i problemi dei lavori non eseguiti a regola d’arte e pagare le fatture tutelando le sue garanzie rispetto alla committenza finale.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Otto­mann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, RI 1 fa valere di aver proposto al­l’e­scutente di pagare le sue fatture scorporando un importo *“per lavorazioni non eseguite a regola d’arte in corresponsabilità con un altro artigiano”*, senza ricevere alcuna risposta da lui, neppure do­po la segnalazione di ulteriori vizi con e-mail del 14 dicembre 2021. Si duole che PI 1 non abbia neppure risposto a una richiesta d’incontro *“per ottenere un concordato”* formulata dopo la ricezione del precetto esecutivo. Il ricorrente si augura di trovare un *“punto di incontro”* con l’escutente per risolvere la questione.

3. Nella misura in cui contesta la pretesa dell’escutente in relazione con i pretesi vizi di lavorazione, il ricorrente solleva una questione di merito che esula dalla competenza dell’UE e dell’autorità di vigilanza, siccome per questo tipo di censure la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), ovvero la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg.). Non avendo l’escusso interposto opposizione al prcetto esecutivo, l’UE ha correttamente notificato la comminatoria di fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati motivi formali d’annullamento di quel­l’atto. Interamente fondato su censure di merito, il ricorso è pertanto irricevibile.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.