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15.2022.165 • TRAC TI 15.2022.165 Generato dall'IA

Appeal Against Refusal to Reimburse Legal Fees for Late Property Restriction Cancellation

Numero d'incarto 15.2022.165
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a supervisory authority's decision regarding the delayed cancellation of restrictions on the disposal of their property quotas, which were noted due to prior requests from another jurisdiction's enforcement office, and sought reimbursement for the associated legal fees incurred to finally secure the cancellation after the underlying enforcement procedure had effectively concluded. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a challenge under the relevant enforcement law provision must serve a practical procedural purpose that cannot be achieved otherwise, whereas here the underlying enforcement procedure had already terminated with the cancellation of the restrictions, making any claim for fee reimbursement a matter for a separate liability action against the state.

Regesto Legislator

Ufficiale

Cancellazione di una restrizione del diritto di disporre in seguito a un pignoramento eseguito in via rogatoria. Richiesta dell’escusso volta a porre a carico dell’UE la nota d’onorario del suo patrocinatore

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali impugnazione della cancellazione beni statali bene riservato decisione d'esecuzione ritardi procedurali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding the non-levy of court fees for the specific case type.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding the non-levy of court fees for the specific case type.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities for the specific case type.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the dispositive regarding the non-assignment of indemnities for the specific case type.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.165 · Lugano 8 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 20 dicembre 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la tardiva cancellazione delle restrizioni del

diritto di disporre annotate sulle sue quote di comproprietà di ½ delle unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ e __________ del fondo__________ RFD di __________ nel quadro

delle procedure rogatorie (n. __________ e __________) avviate dal *Betreibungsamt*di Basilea nelle esecuzioni dirette contro la ricorrente

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in una prima procedura rogatoria (n. __________) avviata dal *Betreibungsamt (BA)* di Basel-Stadt il

25 maggio 2020, il successivo 27 maggio la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha fatto iscrivere sulle quote di comproprietà menzionate (e sulla quota di 2⁄4

della PPP __________ della particella n. __________ RFD di __________), di pro­prietà d’__________ (oggi RI 1), una restrizione del diritto di disporre per fr. 30'483.05

oltre agli accessori;

che con nuova domanda rogatoria del 28 gennaio 2021 (n. __________) il *BA* di Basilea Città ha chiesto all’UE di eseguire un ulteriore pignoramento dei fondi in questione apparentemente a garanzia degli stessi crediti;

che lo stesso 28 gennaio 2021, il *BA* ha comunicato all’UE di ritirare la prima rogatoria e gli ha chiesto di far cancellare la restrizione del diritto di disporre;

che con e-mail sempre del 28 gennaio 2021 il *BA* ha chiesto all’UE di non cancellare la prima restrizione prima dell’annotazione della nuova;

che il 3 febbraio 2021 l’UE ha fatto annotare nel registro fondiario la nuova restrizione, sempre per fr. 29'165.30 oltre agl’interessi;

che il 25 luglio 2022 il *BA* ha informato l’UE della revoca del mandato rogatorio e gli ha chiesto di ritirare eventuali restrizioni del di­ritto di disporre e di trasmettere una copia della cancellazione del­le stesse all’avv. __________;

che lo stesso giorno l’UE ha mandato all’Ufficio del registro fondiario la richiesta di cancellazione;

che a richiesta di RI 1, il 9 dicembre 2022 l’UE le ha comunicato la cronologia degli atti appena ricordati;

che con il ricorso in esame (del 20 dicembre 2022) RI 1 si duole che l’UE non ha fatto cancellare la seconda restrizione del diritto di disporre dopo che la seconda rogatoria era stata ritirata il 15 febbraio 2021, sicché ha dovuto fare intervenire l’avv. RA 1 per provvedere alla cancellazione in modo da permettere la vendita dell’immobile di __________;

ch’ella postula il rimborso dall’UE della nota d’onorario del suo patrocinatore, di fr. 811.10;

cheil ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo;

che in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.);

che nel caso in esame la procedura esecutiva (rogatoria) è terminata con la cancellazione delle restrizioni del diritto di disporre, il 26 luglio 2022;

che nella misura in cui non persegue un fine pratico di procedura esecutiva, il ricorso è pertanto irricevibile;

che

la questione di un eventuale risarcimento della nota d’onorario del patrocinatore della ricorrente va fatta valere

semmai con un’azio­­ne di responsabilità contro lo Stato giusta l’art. 5 LEF;

che ad ogni modo nell’incarto dell’UE non figura la comunicazione 15 febbraio 2021 del ritiro della seconda rogatoria, la quale non è neppure allegata al ricorso né all’e-mail 19 luglio 2022 del *BA*, e non è citata nella comunicazione del ritiro della rogatoria del 25 luglio 2022;

che mal si spiega poi perché la ricorrente ha atteso, secondo le proprie affermazioni, più di 17 mesi per far intervenire l’avv. RA 1, di cui avrebbe del resto potuto evitare l’intervento interpellando direttamente il *BA* Basel-Stadt per una risoluzione celere del problema (si veda l’e-mail 25 luglio 2022 di __________ [BA] a __________ [UE]);

che perlegge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a Isabelle .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.