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15.2022.163 • TRAC TI 15.2022.163 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Enforcement Scope and Further Investigation Dismissed

Numero d'incarto 15.2022.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed an enforcement office's decision that declared a wage attachment against a debtor, seeking further investigative measures regarding the debtor's actual residence, income from a third party, employment contracts, and payment methods, after the initial attachment was executed and deemed fruitless based on a calculated minimum subsistence level. The reviewing court dismissed the appeal because the enforcement office had already reconsidered and agreed to further investigate the debtor's minimum existence calculation and domicile, and furthermore, the creditor's specific requests for contract acquisition and payment method details exceeded the scope of the attachment decree, which was limited to the specified income and claims from the third-party payer.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor Appeal Regarding Enforcement Scope and Further Investigation Dismissed: The reviewing court dismissed the appeal because the enforcement office had already reconsidered and agreed to further investigate the debtor's minimum existence calculation and domicile, and furthermore, the creditor's specific requests for contract acquisition and payment method details exceeded the scope of the attachment decree, which was limited to the specified income and claims from the third-party payer.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione potere di cognizione credito in esecuzione accertamenti complementari rivendicazione di terzi parte contraente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 III 583
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as the legal basis for not levying court fees for this type of decision.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding compensation in this type of decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for not awarding compensation in this type of decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.163 · Lugano 6 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 dicembre 2022 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 14 dicembre 2022 nel procedimento n. 3344284 promosso dal ricorrente nei confronti di

PI 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che a richiesta di RI 1, il 14 dicembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro di “*tutti redditi/crediti”* di quest’ultimo *“a

seguito di contratto di ingaggio/contratto di lavoro/contratto di mandato nei confronti dell’__________, __________

c/o PI 2 […] o chi per essa”* a garanzia di un credito di fr. 55'500.– oltre agl’interessi del 5% dal 10 maggio 2019;

che la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito il sequestro lo

stesso giorno, stabilendo il reddito del debitore, conseguito quale *“commentatore su chiamata”*, in fr. 1'194.– mensili, a fronte di un minimo esistenziale di fr. 2'960.–

(base mensile di fr. 960.–, tenuto conto della residenza, ignota, all’estero, più i contributi di mantenimento dei due figli, di fr. 2'000.– mensili, stabiliti dalla Pretura di Lugano con decisione supercautelare), di mo­do che ha dichiarato il sequestro infruttuoso;

che con ricorso del 16 dicembre 2022, RI 1 ha impugnato il verbale di sequestro chiedendo di ordinare all’UE di “adottare quei provvedimenti/misure di indagine di cui il decreto/verbale di sequestro qui contestato è chiaramente lacunoso, e meglio:

*1. indagine cica l’effettiva residenza dell’escusso (p.es. egli dispone di un collegamento telefonico mobile svizzero o estero; se sì chi è l’intestatario e chi paga l’abbonamento?);*

*2. indagine circa gli effettivi redditi percepiti dalla PI 2;*

*3. acquisizione dei contratti di ingaggio, mandato, lavoro in essere con l’ente radiotelevisivo;*

*4. indagine circa le modalità di pagamento e i conti di arrivo delle spettanze all’escusso;*

*5. interrogatorio/audizione del signor PI 1 una volta rientrato in sede a conclusione __________”;*

che mediante decisione di “riconsiderazione” del 20 dicembre 2022, l’UE ha

annullato il verbale di sequestro e preannunciato che avrebbe proceduto, *“nel limite del possibile”* a convocare e interrogare il debitore, alfine di verificare nuovamente

il calcolo del minimo di esistenza e il suo effettivo domicilio, ed emettere poi un nuovo verbale;

che il 10 gennaio 2023 l’UE ha comunicato alla Camera che la decisione di riconsiderazione non era stata contestata e ha postulato di conseguenza lo stralcio del ricorso dai ruoli;

che con la sua decisione del 20 dicembre 2022, l’UE non pare invero avere accolto tutte le richieste del ricorrente, in particolare per quanto attiene ai punti 3 e 4 delle conclusioni del ricorso;

che ad ogni modo non dev’essere dato seguito a tali richieste poiché l’esecuzione del sequestro deve limitarsi agli attivi indicati nel decreto di sequestro (DTF

130 III 583 consid. 2.2.3; sentenza del­la CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3), ovvero ai redditi versati dalla PI 2 all’escusso e ai crediti vantati da quest’ultimo nei suoi confronti;

che al riguardo non servono i contratti firmati dall’escusso con la PI 2, determinante essendo la risposta di quest’ultima, siccome il ricorrente non menziona motivi di dubitarne;

che pure le modalità di pagamento e i conti di destinazione delle spettanze all’escusso non sono in sé di rilievo dal momento ch’es­­si non sono stati sequestrati;

che tutt’al più potrebbero servire a determinare il luogo in cui rintracciare l’escusso, ma pare più efficace al riguardo interpellare la datrice di lavoro per ottenere le informazioni utili a contattare PI 1;

che nella misura in cui non è diventato senza oggetto con la riconsiderazione del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.