Appeal Regarding Seizure of Thirteenth-Month Salary and Insufficient Documentation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed the seizure of their thirteenth-month salary by the enforcement office, intended to cover various debts, arguing the funds were necessary for dependents and looming, uncovered emergency dental surgery related to a diagnosed tumor. The court dismissed the appeal as inadmissible because, regarding the prior seizures, the appeal was untimely and insufficiently substantiated, and concerning the future dental expenses, such claims must first be submitted to the enforcement office for review under a procedure for revising existing decisions, which requires proper documentation like medical certificates and cost estimates, rather than being addressed via an immediate appeal against the seizure order itself.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di salario. Contestazione del pignoramento della tredicesima. Minimo esistenziale. Spese odontoiatriche posteriori al pignoramento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court noted that the appeal was largely time-barred under this provision if it intended to contest the seizures of July 8 and November 9, 2022.
The court indicated that the prospective dental expenses must be examined within the framework of a review of existing decisions, as required by this provision, rather than through an appeal under Art. 17 LEF.
Used to decide that notification of the appeal and the decision to the creditors was unnecessary because the appeal was declared inadmissible.
Cited in the reasoning that no court fees are to be collected, which is reflected in the second order of the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the non-imposition of costs and compensation, which is reflected in the second order of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.156 · Lugano 5 dicembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 24 novembre 2022 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il pignoramento della tredicesima mensilità eseguito l’8 luglio 2022 a favore delle esecuzioni del gruppo n. 1 (n. __________ e altre sette) e il 9 novembre 2022 per altre sei esecuzioni, tutte promosse nei confronti del ricorrente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’8 luglio 2022 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento del salario dell’escusso RI 1 versato dalla __________ (di fr. 4'800.– mensili) a favore delle otto esecuzioni del gruppo n.
1 (per un importo totale di poco meno di fr. 10'000.–) limitatamente alla quota eccedente il minimo esistenziale dell’escusso, stabilito in fr. 4'556.67, ossia indicativamente di fr. 243.35 al mese;
che il 7 ottobre 2022 l’UE ha respinto una prima domanda dell’escusso volta allo svincolo della tredicesima mensilità in quanto riguardava fatture relative a periodi antecedenti il pignoramento, ad assicurazioni non obbligatorie, a spese dell’UE oppure a crediti già in esecuzione;
che l’UE ha però precisato che, dietro richiesta motivata e produzione dei giustificativi in originale, avrebbe potuto prendere in considerazione spese ritenute indispensabili e non già contemplate nel minimo vitale, fatte salve eventuali contestazioni dei creditori;
che il 9 novembre 2022 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramento del salario dell’escusso entro gli stessi limiti di quello precedente a favore di ulteriori sei esecuzioni (gruppo in formazione);
che il 15 novembre 2022 RI 1 si è rivolto alla scrivente Camera dichiarando di voler interporre ricorso contro *“la”* decisione dell’UE onde impedire il pignoramento della tredicesima, necessaria a suo dire a dare qualcosa in più ai figli cosi come a pagare le assicurazioni e la swisscaution, e l’ha informata che il 12 novembre gli era stato diagnosticato un tumore nella bocca;
che in risposta, il 21 novembre 2022 il presidente della Camera ha comunicato all’escusso di non poter entrare nel merito del ricorso in assenza di produzione della decisione impugnata e della busta d’intimazione, riservata la possibilità per lui di presentare un nuovo ricorso allegandovi perlomeno la decisione contestata;
che il 24 novembre 2022 RI 1 ha trasmesso alla Camera la decisione di pignoramento del 9 novembre 2022 e ha ribadito la sua richiesta di lasciargli la tredicesima, precisando che il giorno precedente aveva ricevuto la conferma di essere affetto da una grave malattia ai denti, la cui cura richiedeva di strapparli tutti, con un costo importante non coperto dall’assicurazione malattia;
che il 25 novembre 2022 RI 1 ha nuovamente chiesto all’UE di liberare la tredicesima per potergli consentire di pagare un intervento chirurgico resosi necessario in seguito alla scoperta di un tumore al palato e ai denti;
che nelle sue osservazioni del 30 novembre l’UE considera che sia il ricorso sia lo scritto del 25 novembre non sono contestazioni di un provvedimento bensì una richiesta sulla quale esso non si è ancora determinato e rinnova all’escusso l’invito a presentare tutti i documenti necessari (certificati o prescrizioni mediche, fatture, ecc.) a comprova della cura o dell’intervento odontoiatrico al quale dovrà sottoporsi;
che lo scritto del 24 novembre 2022, nella misura in cui dovesse essere considerato come un ricorso all’autorità di vigilanza, è ampiamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) laddove l’escusso dovesse aver inteso contestare i pignoramenti dell’8 luglio e del 9 novembre 2022, e ad ogni modo sarebbe formalmente inammissibile poiché non ha specificato e ancora meno documentato le sue allegazioni relative ai premi delle assicurazioni e della swisscaution né spiegato perché gli si dovrebbe riconoscere per i figli più di quanto già computato nel minimo esistenziale (supplementi di fr. 1'050.– e spese professionali del figlio __________ di fr. 363.–);
che per quanto attiene alle prospettate spese odontoiatriche, trattandosi di spese successive ai pignoramenti, come giustamente rilevato dall’UE esse non possono essere oggetto di un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF, ma vanno esaminate nel quadro di una procedura di revisione delle decisioni esistenti (art. 93 cpv. 3 LEF);
che al riguardo – come già segnalato dall’UE nel suo scritto del 7 ottobre e nelle osservazioni del 30 novembre 2022 – spetta a RI 1 produrre all’UE la documentazione necessaria a determinare se, e in quale misura, le spese odontoiatriche possano essere computate nel suo minimo esistenziale;
ch’egli dovrà produrre in particolare un certificato medico, un preventivo dettagliato (o la relativa fattura nel caso in cui l’intervento fosse già stato eseguito nel frattempo), così come una decisione dell’assicurazione malattia che rifiuta di prendere a carico il costo dell’intervento e delle cure, ricordato che secondo l’art. 31 LAMal (RS 832.10) l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle cure dentarie segnatamente se le affezioni sono dovute a una malattia grave e non evitabile dell’apparato masticatorio, da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o al trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi;
che il ricorso si rivela pertanto integralmente irricevibile;
che non è pertanto necessario notificare ai procedenti né il ricorso né la decisione odierna (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.