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15.2022.153 • TRAC TI 15.2022.153 Generato dall'IA

Appeal of Deficiency Certificate Remanded for Further Factual Assessment

Numero d'incarto 15.2022.153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a certificate of deficiency of assets issued by the enforcement office, but the enforcement office subsequently reconsidered and annulled its initial decision after deciding to re-summon the debtor for further questioning and verification, rendering the appeal partially moot. The supervisory authority recognized that while the office's new decision did not fully grant the appellant's secondary requests regarding the amount of seizable surplus, it was inappropriate for the appellate court to conduct the evidentiary proceedings itself, especially since the appellant retained the right to challenge the enforcement office's ultimate new ruling, thus remitting the case back to the enforcement office to conduct the necessary factual assessments and issue a new decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Attestato di carenza di beni. Stralcio parziale del ricorso in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato. Rinvio dell’incarto all’ufficio d’esecuzione per nuovi accertamenti

Parole chiave

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decisione d'esecuzione impugnabilità della decisione di rinvio direzione del processo attestato di carenza beni prova insufficiente dell'aggravamento clinico revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 126 III 86
ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 cpv. 4 LEF

The court's order involves referring the case back to the execution office, which is justified by the procedural rule cited regarding the reconsideration of the challenged measure.

art. 24*b* cpv. 1 LPR

Cited in the reasoning as the procedural rule for striking the appeal if the new decision fully granted the appellant's requests, influencing the decision context.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order (Point 2) regarding the non-levying of judicial fees in supervisory matters.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order (Point 2) regarding the non-award of indemnities in supervisory matters.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.153 · Lugano 14 dicembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 14 novembre 2022 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, o meglio contro l’attestato di carenza beni emesso il 2 novembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1 __________

preso atto che con decisione del 18 novembre 2022 l’Ufficio d’esecuzione (UE) ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, così come le relative spese esecutive, dopo aver ritenuto necessario convocare nuovamente l’escussa per interrogarla ed eseguire le verifiche del caso;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

ricordato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24*b* cpv. 1 LPR);

considerato che nella fattispecie la nuova decisione dell’UE non accoglie invero tutte le richieste del ricorrente, il quale chiedeva anche di accertare che l’eccedenza pignorabile è di almeno fr. 1'359.– mensili e in via subordine di fr. 250.– mensili;

visto che l’UE si è già incaricato di sentire nuovamente l’escussa alla luce degli argomenti del ricorso e di procedere ai necessari accertamenti, non è opportuno che la Camera proceda essa stessa all’istruttoria, fermo restando che al ricorrente rimarrà sempre la facoltà di contestare il nuovo provvedimento dell’UE ove non lo dovesse condividere;

rammentato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione perché proceda all’accertamento dei fatti pertinenti censurati dal ricorrente ed emetta una nuova decisione.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.