Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2022.147 • TRAC TI 15.2022.147 Generato dall'IA

Appeal Against Seizure Writ Based on Defective Notification

Numero d'incarto 15.2022.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed an appeal challenging the validity of an enforcement office's writ of seizure concerning funds attached under an execution, arguing improper notification procedures because the act was sent to a former representative's address, not their domicile abroad, despite previous representation and acknowledgment of receiving notice via other means. The appellate supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that although notification might have been technically irregular, the appellant admitted to being aware of the seizure's contents and attached the document to the appeal itself, meaning no prejudice was suffered that would justify annulling the act or ordering a redundant new notification, thus rendering the challenge ineffective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 140 CPC, Art. 14 cpv. 1 LPR, Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Against Seizure Writ Based on Defective Notification: The appellate supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that although notification might have been technically irregular, the appellant admitted to being aware of the seizure's contents and attached the document to the appeal itself, meaning no prejudice was suffered that would justify annulling the act or ordering a redundant new notification, thus rendering the challenge ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata ordine del pignoramento pignoramento di crediti autorizzazione all’esecuzione eccezione di incostituzionalità legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 112 III 84
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

Cited in the reasoning section (Considerand 1) regarding the admissibility of the appeal, which implies it is the procedural basis for the review, although the actual dismissal relies on the merits evaluated thereafter.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section (Considerand 5) as the legal basis for not levying judicial costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section (Considerand 5) as the legal basis for not awarding compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section (Considerand 5) as the legal basis for not awarding compensation.

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the reasoning section (Considerand 4) regarding the superfluity of communicating the decision to PI 1.

art. 14 cpv. 1 LPR

Mentioned in the reasoning section (Considerand 4) concerning the applicable CPC article for designating an address, though not cited in the dispositive orders themselves.

art. 140 CPC

Mentioned in the reasoning section (Considerand 4) as the applicable procedural code provision for address designation.

art. 3 LPR

Cited in the reasoning section (Considerand 1) to define the authority handling the appeal (CEF).

art. 64 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a possible basis for appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.

art. 66 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a possible basis for appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a possible basis for appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a possible basis for appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a possible basis for appeal to the Federal Tribunal, but not used in the dispositive orders of this decision.

art. 46 cpv. 2 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as concerning the suspension of deadlines, but not used in the dispositive orders of this decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2022.147 · Lugano 8 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 7 novembre 2022 di

RI 1 HR- (per indirizzo ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 19 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________56 promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) a convalida del sequestro n. __________98, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45 oltre ad accessori.

B. Il

19 ottobre 2022, l’UE ha emesso il verbale relativo al pignoramento delle somme di fr. 6'000.– e fr. 5'500.– depositate sul suo conto in esito a un precedente sequestro (n. __________15), ottenuto dalla stessa PI 1 ma decaduto per tardiva convalida, e al sequestro convalidato con l’esecuzione in oggetto.

C. Con ricorso del 7 novembre 2022, RI 1 chiede, *“nell’interesse di”* lei stessa, di *"annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effetto"* il verbale di pignoramento appena menzionato, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

D. Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare il ricorso privo di oggetto, motivo per cui non l’ha notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ricevuto dalla ricorrente, secondo la sua stessa allegazione, il 2 novembre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza del provvedimento impugnato il

2 novembre 2022, inviato per posta B semplice all’indirizzo professionale di sua figlia, PI 2, per giun­ta pure errato, il postino avendola incrociata per puro caso in via __________ a __________. Allega che la figlia non l’ha mai rappresentata *“in questa vicenda”*, ciò che avrebbe comunicato all’UE molte volte, e che la procura del 6 maggio 2020 di cui si avvale l’UE è *“attempata”*, del tutto generale e generica, e pure priva di valore giuridico poiché rilasciata in un momento in cui la figlia era stata radiata dal registro degli avvocati. La ritiene ad ogni modo revocata dal momento in cui, nel giugno del 2020, ha confermato all’UE di non es­sere rappresentata dalla figlia nella procedura in oggetto. Ne conclude che le regole sulla notificazione, da effettuare al suo domicilio in Croazia, siano state violate, di modo che il verbale impugnato è da *"annullare, revocare, dichiarare nullo e/o di nessun effet­to"*.

Nelle osservazioni al ricorso l’UE riferisce di aver notificato il verbale avversato prudenzialmente in Croazia, alla figlia in via __________ e allo studio legale di via __________ così come per e-mail a entrambe. Precisa che la notificazione in Croazia è fallita perché la destinataria era assente, verosimilmente perché secondo le sue stesse allegazioni nel ricorso ella si trovava in Svizzera per motivi medici. L’UE rileva che ancora nel marzo 2022 la ricorrente aveva delegato per scritto alla figlia la facoltà di accedere all’incarto di pignoramento e in uno scritto del 22 settembre 2022 aveva indicato quale suo recapito quello in Svizzera in via B__________ a __________. Reputa quindi il verbale impugnato validamente notificato, non da ultimo perché la ricorrente ammette di averne avuto conoscenza del contenuto.

3. L’allegazione della ricorrente secondo cui la figlia non l’ha mai rappresentata nelle procedure esecutive avviate nei suoi confronti da PI 1 è manifestamente

abusiva. PI 2 l’ha infatti rappresentata perlomeno nella procedura di ricorso contro l’esecuzione del sequestro (n. __________98) convalidato con l’esecu­zione

in oggetto (v. sentenza 15.2021.45 del 16 luglio 2021) e per la consultazione dell’incarto relativo all’esecuzione a convalida del secondo sequestro (v. sentenza

15.2022.39 del 30 agosto 2022 consid. 6). La ricorrente pretende sì di aver comunicato all’UE *“in diverse, se non molte occasioni”* che sua figlia non la rappresentava nella procedura in esame, ma produce solo le sue e-mail del 16 ottobre 2022 (doc. B accluso al ricorso), inoltrate dopo l’invio del verbale contestato e dopo la sua comunicazione via e-mail, ovvero a un momento in cui l’UE non ne poteva più tenere conto per quanto riguarda la notifica di quell’atto. L’e-mail 10 ottobre 2022 del supplente ufficiale Ruggeri non cambia nulla al riguardo, perché non dà atto che RI 1 avrebbe in precedenza revocato il mandato conferito alla figlia, per tacere del fatto che pare singolare che la ricorrente abbia inoltrato tale comunicazione alla figlia (v. l’intestazione del doc. C).

Sia come sia, la questione della rappresentanza non è invero decisiva per l’esito del giudizio odierno. La ricorrente ammette infatti di aver avuto conoscenza del contenuto del verbale impugnato, che del resto ha allegato al ricorso (doc. A). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio supplementare sul verbale di pignoramento e costituirebbe di conseguenza un formalismo eccessivo (cfr. DTF 112 III 84 consid. 2/b; sentenze della CEF 15.2022.108 dell’11

gennaio 2023 consid. 4.1 e 15.2020.34 del 10 giugno 2020 consid. 4.1 e rimandi). Siccome non contiene altre censure, il ricorso va pertanto

respinto. La domanda di conferimento dell’effetto sospensi­vo è così da reputare senza oggetto.

4. Negli ultimi ricorsi RI 1 ha sempre indicato come indirizzo di notifica quello in via B__________

a __________ (v. inc. 15.2022.11, 15.2022.39 e 15.2022.132). Non è quindi necessario invitarla a designare un recapito in Svizzera

(giusta l’art. 140 CPC applicabile in concreto per il rinvio dell’art. 14 cpv.

1 LPR), potendosi la decisione odierna esserle intimata al noto recapito svizzero (in tal senso: sentenza della CEF 15.2022.64/65 dell’8 settembre 2022 pag. 5). Stante il suo esito, è invece superfluo comunicarla, insieme al ricorso, a PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.