Appeal Against Delayed Auction Scheduling Rendered Moot by Subsequent Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal regarding delayed justice against the enforcement office for delays exceeding sixteen months in scheduling a property realization auction, citing a statutory limit of three months for such realizations. The enforcement office subsequently informed the court that the auction had been scheduled for a future date, rendering the appeal moot. The court reasoned that since the requested action (scheduling the auction) was executed, the appeal for delayed justice became without object and was therefore struck from the record, though it cautioned the enforcement office to act with greater promptness in the future.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cpv. 1 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 24b LPR, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Delayed Auction Scheduling Rendered Moot by Subsequent Action: The enforcement office subsequently informed the court that the auction had been scheduled for a future date, rendering the appeal moot. The court reasoned that since the requested action (scheduling the auction) was executed, the appeal for delayed justice became without object and was therefore struck from the record, though it cautioned the enforcement office to act with greater promptness in the future.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the procedural basis for striking the appeal from the record because it had become moot.
Cited in the reasoning as the basis for not charging court fees (although not explicitly mentioned in the dispositive order 2, it is listed in the final paragraph before the orders alongside other non-monetary provisions).
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities (although not explicitly mentioned in the dispositive order 2, it is listed in the final paragraph before the orders alongside other non-monetary provisions).
Cited in the reasoning as the basis for not allocating indemnities (although not explicitly mentioned in the dispositive order 2, it is listed in the final paragraph before the orders alongside other non-monetary provisions).
Testo completo
Incarto n. 15.2022.146 · Lugano 11 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso per ritardata giustizia presentato l’8 novembre 2022 dalla
RI 1 contro
l’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, (ora d’ignota dimora)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2020 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RI 1 ha escusso PI 1 in via di realizzazione del pegno gravante sul fondo n. __________ RFD __________ per l’incasso di fr. 2'247'746.95 oltre agli accessori;
che l’escusso non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che il 28 giugno 2021, l’escutente ha presentato la domanda di realizzazione del pegno;
ch’essa ha poi sollecitato la fissazione dell’asta diverse volte (ad esempio e-mail 21 dicembre 2021, 1° aprile e12 agosto 2022);
che l’8 novembre 2022 l’RI 1 ha inoltrato ricorso per ritardata giustizia per ottenere la tenuta dell’asta nei più brevi termini, rilevando di essere ormai in attesa da più di sedici mesi, mentre l’art. 133 cpv. 1 LEF (applicabile alla realizzazione dei pegni per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1) prevede un termine massimo di tre mesi per la realizzazione dei fondi;
che interpellato dalla Camera, il 25 novembre 2022 l’Ufficio ha risposto di aver fissato l’asta per il 15 febbraio 2023 e di ritenere di conseguenza il ricorso senza oggetto;
che assunto il bando d’incanto e la lista di distribuzione agl’interessati, il 9 dicembre 2022 il presidente della Camera ha impartito alla ricorrente un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni in merito all’ipotesi di uno stralcio della causa e, qualora vi si fosse opposta, per produrre una traduzione del ricorso in italiano;
che entro il termine impartito la ricorrente non ha fatto pervenire determinazioni;
che con la fissazione dell’asta il ricorso è diventato senza oggetto, l’UE avendo eseguito quanto richiesto dalla ricorrente;
che in assenza di una domanda volta a constatare un eventuale ritardo a decidere, il cui interesse giuridico comunque sarebbe decaduto con l’esecuzione dell’atto richiesto dalla ricorrente (sentenza del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016 consid. 4.2), occorre stralciare la causa dal ruolo (art. 24*b* Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che, comunque sia, l’UE è invitato in futuro a dare seguito alle domande di realizzazione con maggiore sollecitudine;
che non si ritiene necessario comunicare la sentenza odierna all’escusso, attualmente d’ignota dimora, per via di pubblicazione, giacché l’asta è stata pubblicata in via edittale;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’ .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.