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15.2022.144 • TRAC TI 15.2022.144 Generato dall'IA

Supervisory Authority Affirmation of Garnishment Calculation Based on Minimum Subsistence Level

Numero d'incarto 15.2022.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority rejected an appeal against an enforcement office's determination of the garnishable portion of a debtor's income, which was based on the total income minus the legally defined minimum subsistence level for the debtor and spouse. The appellants challenged the calculation by seeking to include additional expenses such as refuse fees, telephone costs, electricity for lighting, a care service fee, and other unspecified charges, but the court reasoned that most of these alleged expenses were already incorporated into the standard fixed allowance for spousal subsistence or, as with the debt and other lump sum claims, were not demonstrated as absolutely necessary payments whose actual and regular payment was proven, leading to the dismissal of the appeal as unfounded.

Regesto Legislator

Ufficiale

Minimo di esistenza. Legittimità a ricorrere del marito dell’escusso. Tassa sui rifiuti, spese di telecomunicazione non professionali e di elettricità per la luce, spese mediche e spese accessorie di locazione

Parole chiave

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calcolo del pignoramento notificazione della decisione accertamento del reddito minimo vitale esecuzione per debiti contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 III 77
Anche il marito dell’escussa è legittimato a ricorrere contro il pignoramento dei redditi di lei facendo valere che lede il minimo esistenziale della famiglia (DTF 116 III 77 consid.
DTF 112 III 19
Attachment of Self-Employed Income and Subsistence Minimum Calculation
DTF 108 III 12
3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
DTF 121 III 22
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

This article is the primary legal basis concerning the seizure of earnings and the determination of the pignorability threshold based on the minimum subsistence level.

art. 17 LEF

Cited implicitly in the reasoning (Considerand 1) as the basis for the admissibility timeline of the appeal to the cantonal supervisory authority.

art. 9 cpv. 2 LPR

Cited in the dispositive (Order 2) to justify why notification of the appeal and the decision to the opposing parties was not necessary.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning (Considerand 7) as the basis for not levying court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning (Considerand 7) as the basis for not awarding indemnities.

art. 62 OTLEF

Cited in the reasoning (Considerand 7) as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.144 · Lugano 3 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 2 novembre 2022 interposto da

, RI 2, contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, relativo alle esecuzioni n. __________35, __________36, __________55 e __________56 promosse nei confronti della (prima) ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni promosse dallo Stato del Canton Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti di RI 1, il 26 ottobre 2022 la sede di

Lugano dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del­l’escussa sulla

base del seguente computo:

Redditi

Debitrice (rendita AVS) Debitrice (rendita LPP) · fr. fr. · 1'699.00 543.00 · 55.4% Coniuge (rendita AVS) · fr. · 1'805.00 · 44.6% Totale · fr. · 4'047.00 · 100.0%

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'700.00 Affitto · fr. · 1'540.00 Altri · fr. · 25.05 · conguaglio spese appartamento Spese mediche e dentali · fr. · 249.00 · spese mediche + servizio cure a domicilio Altri · fr. · 49.00 · trasferte x cure mediche Altri · fr. · 49.00 · Abbonamento Arcobaleno 1 zona Totale · fr. · 3'612.05 · 100.0%

L’UE ha quindi pignorato presso l’istituto previdenziale della debitrice, la PI 3, l’importo eccedente la sua parte del minimo esistenziale comune, stabilita in fr. 2'001.04 (55.4% di fr. 3'612.05), indicativamente fr. 240.00 (fr. 1'699.00 + fr. 543.00 ./. 2'001.04 ./. fr. 0.96 per arrotondamento) dal 1° novembre 2022.

B. Con ricorso del 2 novembre 2022 RI 1 e il marito RI 2 si aggravano contro il pignoramento della rendita previdenziale della moglie, chiedendo di computare nel calcolo altre spese.

C. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 26 ottobre 2022 dall’UE, il ricorso 2 novembre 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche il marito dell’escussa è legittimato a ricorrere contro il pignoramento dei redditi di lei facendo valere che lede il minimo esistenziale della famiglia (DTF 116 III 77 consid. 1/a; sentenza del Tribunale federale 5A_330/2008 del 10 ottobre 2008 consid. 1).

2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escussa, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escussa per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

3. I ricorrenti chiedono anzitutto di aggiungere nel minimo esistenziale fr. 100.– per la *“spazzatura”*, o meglio per la tassa base annua per i rifiuti nel comune di __________ (pari a circa fr. 8.35 al mese), fr. 169.10 mensili per spese telefoniche non professionali e fr. 150.– mensili per spese di elettricità per la luce. Come rileva a ragione l’Ufficio nelle proprie osservazioni, tali spese sono però già comprese nell’importo base mensile forfettario di fr. 1'700.– previsto dalla Tabella per coniugi (per la tassa sui rifiuti e le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali si veda la senten­za della CEF 15.2022.28 del 20 giugno 2022, consid. 3.3 con i ri­ferimenti citati e per le spese di elettricità per la luce la 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.2), sicché non possono essere considerate una seconda volta nel minimo d’esistenza. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.

4. Gl’insorgenti pretendono inoltre che debbano essere computati fr. 48.– al mese per la tassa sociale dell’associazione SCuDo (Servizio Cure a Domicilio del Luganese) e fr. 396.10 *“pagato a rate”* quale *“conguaglio luce”*. Sennonché l’UE ha già computato fr. 249.– mensili per le spese mediche, che comprendono il servizio di cure a domicilio, e fr. 25.05 al mese per le spese accessorie dell’appartamento. I ricorrenti non motivano perché dovrebbero essere aggiunti ulteriori costi a tali voci, fermo restando che neppure ne hanno dimostrato l’effettivo pagamento (consid. 2 *i.f.*), ma si sono limitati a produrre gli stessi estratti del conto postale già consegnati all’UE, ove le spese in questione non sono menziona­te. Nella misura della sua ammissibilità, anche da questo punto di vista il gravame risulta quindi privo di fondamento.

5. I ricorrenti chiedono di riconoscere anche un non meglio specificato *“conguaglio”* di fr. 3'006.– *“arrivato mese aprile appena paga­to”*, nonché la tassa di fr. 75.– per il cane che sostengono di aver dovuto pagare per tutto l’anno, nonostante sia morto nell’aprile 2022. A prescindere dal fatto ch’essi non argomentano né dimostrano che si tratta di spese assolutamente indispensabili al loro mantenimento, neppure ne giustificano l’effettivo pagamento, motivo per cui non possono essere riconosciute nel minimo d’esi­stenza (consid. 2 *i.f.*). Infine, nemmeno può entrare in linea di con­to il debito di fr. 2'000.– che i ricorrenti allegano di avere nei confronti della Posta, siccome, in mancanza d’indicazioni contrarie ch’essi non hanno addotto né comprovato, in tutta evidenza non si tratta di una spesa assolutamente necessaria giusta l’art. 93 LEF. Anche su tali punti il ricorso non può trovare accoglimento, sicché la sua sorte è segnata.

6. Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a e , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.