Appeal Against Bankruptcy Notice Due to Exchange Rate Conversion Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party subject to bankruptcy proceedings filed an appeal against the final notice of bankruptcy issued by the enforcement office, primarily challenging that the debt, originally denominated in Euros, was converted into Swiss Francs using an unfavorable exchange rate, and secondarily requesting a reduction of the converted amount. The court dismissed the appeal, reasoning that while the conversion of foreign currency debts into Swiss Francs is a formal requirement, objections concerning the specific exchange rate or the amount of the debt must be raised during the opposition phase against the payment order, and since the appellant had withdrawn their opposition, these substantive challenges were inadmissible, rendering the appeal regarding the rate and amount non-examinable by the supervisory authority.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Contestazione della necessità di convertire in franchi svizzeri un credito posto in esecuzione denominato in valuta estera nonché del tasso di cambio €/fr
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the dispositive to state that no judicial fee would be levied.
This procedural provision was cited in the dispositive to state that no indemnities would be awarded.
This procedural provision was cited in the dispositive to state that no indemnities would be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2022.139 · Lugano 18 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 9 maggio 2022 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 153'000.– oltre agli accessori, il 14 ottobre 2022 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che il 15 settembre 2022 l’escussa aveva ritirato l’opposizione
interposta al precetto esecutivo (come si evince dalla decisione di stralcio dell’istanza di rigetto dell’opposizione
emessa il 19 settembre 2022 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud)*,* le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 27 ottobre 2022, la RI 1 chiede, in via principale, che il credito menzionato nella comminatoria di falli-mento sia espresso in euro e in via subordinata che sia indicato in fr. 148'500.– (anziché fr. 153'000.–).
C. Con osservazioni dell’8 novembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
D. Il 14 novembre 2022 la ricorrente ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 contesta il tasso di cambio (€ 1.–/fr 1.02) indicato nella comminatoria di fallimento, ritenendolo oltremodo pregiudizievole per lei. Visto che il credito è espresso in euro, sostiene che non sussiste alcuna necessità di convertirlo in franchi svizzeri, tanto meno usando un tasso di cambio che non risulta essere d’attualità, giacché al 27 ottobre 2022 tale saggio era di € 1.–/0.99 fr., sicché l’escutente otterrebbe così fr. 4'500.– in più del dovuto. A suo parere, la censura riguarda una questione di forma, che può essere invocata con un ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF.
2.1 La questione della necessità di convertire in franchi svizzeri i crediti posti in esecuzione denominati in valuta estera è effettivamente una questione di forma, imposta imperativamente dall’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF per motivi di ordine pubblico e di praticità, che non ha effetto novativo sul credito, ossia non ne modifica la sostanza, sicché il debitore continua a potersi liberare pagando il suo debito direttamente al creditore nella valuta convenuta oppure a chiedere in giudizio (art. 86 LEF) l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione (DTF 134 III 155 consid. 2.3). Nella misura in cui tende a ottenere che il credito menzionato nella comminatoria di fallimento sia espresso in euro, il ricorso è pertanto infondato, oltre che tardivo, poiché tale censura andava presentata entro dieci giorni dalla ricezione del precetto esecutivo (art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente misconosce infatti che il tasso di cambio indicato sulla comminatoria di fallimento è esattamente lo stesso di quello menzionato sul precetto esecutivo.
2.2 Quella del tasso di conversione è per contro una questione che, al pari di quella dell’importo del credito posto in esecuzione, l’escusso deve sollevare con un’opposizione al precetto esecutivo, e che andrà pertanto, occorrendo,
discussa nella procedura di rigetto dell’opposizione, se viene sollevata (cfr. sentenze della CEF 14.2021.207 dell’11 luglio 2022 consid. 6.1 e
14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.2-3). Ora, nel caso in esame la RI 1 ha ritirato la sua opposizione, sicché ha rinunciato a contestare il
tasso di cambio. La richiesta subordinata contenuta nel ricorso è pertanto inammissibile. Ad ogni modo le rimane sempre la possibilità di versare all’escutente il dovuto in euro, in cambio del ritiro dell’esecuzione, oppure di chiedere in giudizio l’eventuale parte indebita del pagamento fatto in franchi svizzeri all’ufficio d’esecuzione (sopra consid. 2.1).
2.3 Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.