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15.2022.138 • TRAC TI 15.2022.138 Generato dall'IA

Appeal Against Income Seizure Dismissed as Untimely and Unfounded

Numero d'incarto 15.2022.138
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged an execution office's income seizure, which was calculated based on an income of CHF 7,500 monthly and a subsistence minimum of CHF 1,200, resulting in a monthly garnishment of approximately CHF 6,300, arguing the seizure was void because they never conducted independent business activity in the jurisdiction. The appellate supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the appeal against the seizure, originating from a notice of seizure sent by registered mail which was deemed served despite non-collection on October 15, 2021, was filed significantly past the ten-day deadline; moreover, the court found that income garnishment is permissible for foreign earnings if the debtor resides domestically, and the appellant's objections were deemed abusive given prior uncontented tax assessments and previous execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 48b LOG, Art. 3 LPR, Art. 17 LEF, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 31 LEF, Art. 34 LEF; Appeal Against Income Seizure Dismissed as Untimely and Unfounded: The appellate supervisory authority dismissed the appeal as inadmissible because the appeal against the seizure, originating from a notice of seizure sent by registered mail which was deemed served despite non-collection on October 15, 2021, was filed significantly past the ten-day deadline; moreover, the court found that income garnishment is permissible for foreign earnings if the debtor resides domestically, and the appellant's objections were deemed abusive given prior uncontented tax assessments and previous execution proceedings.

Parole chiave

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imposta sul reddito esecuzione del pignoramento decisione di tassazione pignoramento di crediti sospensione della riscossione fiscale istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section justifying the non-assessment of judicial fees and indemnities, which is then reflected in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section justifying the non-assessment of judicial fees and indemnities, which is then reflected in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section justifying the non-assessment of judicial fees and indemnities, which is then reflected in order 2.

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Testo completo

RI 1 Incarto n. 15.2022.138 · Lugano 2 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 ottobre 2022 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il pignoramento eseguito il 7 ottobre 2021 a favore delle nove esecuzioni del gruppo n. 5 (n. __________ ecc.) promosse nei confronti del ricorrente;

ritenuto

in fatto: A. Cinque creditori hanno escusso RI 1 per nove crediti di oltre fr. 280'000.– complessivi.

B. A favore del gruppo (n. 5) formata da questi creditori, il 7 ottobre 2021 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore (imprenditore) · fr. · 7'500.00 Totale · fr. · 7'500.00 · 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Totale · fr. · 1'200.00 · 100%

L’UE ha quindi pignorato presso l’escusso l’importo dei suoi redditi eccedente fr. 1'200.– (indicativamente fr. 6'300.–) con effetto immediato. Nel contempo l’UE ha ingiunto all’escusso di trattenere dal suo salario (*recte:* reddito) fr. 6'300.– mensili e di versargli men­silmente all’Ufficio. Il verbale di pignoramento è stato emesso il 17 novembre 2021.

C. Il

20 gennaio 2022 l’UE ha emesso una prima diffida di pagamento per fr. 18'900.– relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2021 e il 17 maggio 2022 una seconda per fr. 44'100.– in merito ai mesi da ottobre 2021 ad aprile 2022. Con raccomandata del 13 ottobre 2022 l’UE ha poi indirizzato all’escusso un *“ultimo richiamo”* per il pagamento di fr. 75'600.– (ottobre 2021 a settembre 2022).

D. Previa richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo, con ricor­so del 24 ottobre 2022 RI 1 è insorto alla scrivente Camera contro la diffida del 13 ottobre 2022 e il sottostante pignoramento. Con osservazioni del 27 ottobre 2022 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo che il ricorso sia tardivo.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato inviato il 14 ottobre 2022 (e che il ricorrente allega di aver ricevuto il 20 ottobre, sebbene non abbia ritirato la raccomandata), nella misura in cui è diretto contro la diffida il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). A ben vedere, RI 1 non contesta però tanto la diffida quanto il pignoramento, eseguito già il 7 ottobre 2021 e formalizzato nel verbale del 17 novembre 2021. La tempestività del ricorso è pertanto dubbia.

1.1 Il ricorrente afferma invero di non aver ricevuto altre comunicazio­ni sul pignoramento a parte la (ultima) diffida del 13 ottobre 2022. Allega inoltre di non aver mai svolto in Svizzera un’attività indipendente, sicché il pignoramento, che colpisce averi inesistenti, è secondo lui nullo, ciò che va rilevato d’ufficio e in ogni grado di giudizio, di modo che il ricorso non può essere considerato tardivo.

Nelle sue osservazioni l’UE esprime un parere divergente, facen­do notare che contro il ricorrente sono stati emessi prima di quello ora impugnato ben tre verbali di pignoramento il 19 giugno 2019, 20 aprile 2020 e 17 novembre 2020, in relazione ai quali sono state dovute essere inoltrate denunce penali in ragione del mancato pa-gamento delle quote di reddito pignorate. L’UE evidenzia altresì che il legale di RI 1 aveva chiesto informazioni sullo stato della procedura con lettera del 28 luglio 2022.

1.2 Dagli accertamenti svolti dalla Camera si evince che il verbale di pignoramento del 17 novembre 2021 è stato inviato per posta sem­plice. Per contro la notificazione di pignoramento del 7 ottobre 2021, con cui l’UE ha ingiunto ad RI 1 di versargli fr. 6'300.– mensili, è stata spedita per lettera raccomandata, ch’egli non ha ritirato,

sicché è ritornata all’UE il 16 ottobre 2021. La notifica è non­dimeno reputata avvenuta alla scadenza del termine di

giacenza postale di sette giorni stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF in relazione con l’art. 34 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_969/2018 del 6 maggio 2019 consid. 2.2.2; DTF 120 III 4; Nordmann/Oneyser in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 8a ad art. 34 LEF), ossia il 15 ottobre 2021, sicché il ricorso del 24 ottobre 2022 è ampiamente tardivo. RI 1 doveva infatti aspettarsi tale notifica (che non riguarda il precetto esecutivo o la comminatoria di fallimento, cui non si

applica l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC: sentenza della CEF 15.2021.90 del 18 gennaio 2022 consid. 3.1.1), dal momento

che ha avuto co­noscenza perlomeno dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, ai quali ha interposto opposizione.

D’altronde, nello scritto 28 luglio 2022 citato dall’UE, l’avvocato di RI 1 ha effettivamente chiesto informazioni sulle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da __________, le quali fanno parte del gruppo n. 5 per il quale è stato eseguito il pignoramento impugnato. L’UE ritiene quindi a ragione che il ricorrente era informato delle procedure pendenti nei suoi confronti. Egli non ha del resto contestato le osservazioni dell’organo esecutivo.

1.3 Che il ricorrente, a suo dire, non abbia mai svolto in Svizzera un’ attività indipendente non osta al pignoramento dei redditi da lui conseguiti all’estero, i crediti contro i suoi clienti essendo infatti reputati localizzati al suo domicilio in Svizzera (DTF

140 III 514 consid. 3.2; 137 III 627 consid. 3.1; 128 III 473 consid. 3.1, sentenze della CEF 15.2021.13 del 15 aprile 2021 consid. 2 e 15.2020.63 del 19 ottobre 2020 consid. 3). Il pignoramento impugnato non può quindi considerarsi nullo. Del resto, siccome RI 1 non si è mai degnato di presentarsi per l’esecuzione dei pignoramenti a suo carico, l’UE ha dovuto procedere d’ufficio a stimare i suoi redditi, fondandosi sulle tassazioni fiscali emesse d’ufficio nei suoi confronti, secondo cui nel 2018 e nel 2019 il suo reddito annuo da attività lucrativa era di fr. 90'000.– lordi (e le spese professionali di fr. 2'500.–), oltre a redditi dalla sostanza immobiliare e mobiliare (titoli e capitali) di fr. 69'000.– annui, di cui l’UE non ha tenuto conto. Egli non risulta aver contestato né le tassazioni fiscali né i pignoramenti precedenti (a favore dei gruppi da n. 2 a 4), e neppure i 27 attestati di carenza di beni emessi tra il 2019 e il 2021 per oltre fr. 500'000.–. La sua censura risulta dunque manifestamente abusiva e come tale va respinta.

2. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo risulta senza oggetto. In siffatte circostanze non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.