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15.2022.135 • TRAC TI 15.2022.135 Generato dall'IA

Garnishment Postponement Appeal Rejected Due to Lack of Substantive Challenge to Levy Basis

Numero d'incarto 15.2022.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged an execution office's decision to immediately garnish a portion of his income, asserting that the garnishment should be postponed until August 2023 when his partner completes her studies and secures employment, allowing him to manage his debts better. The appellate supervisory authority rejected the appeal, reasoning that the appellant failed to contest the execution office's calculation of the livable minimum or challenge the basis of the levy, and instead merely requested a postponement; since execution proceedings are coercive, the execution office is mandated to proceed without delay upon receiving the continuation request, rendering the request for suspension unfounded, particularly as the appellant did not sufficiently substantiate his generalized claims regarding his monthly expenses.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pignoramento di reddito. Minimo di esistenza. Richiesta di posticipare l’inizio del pignoramento. Domanda d’informazione sulla procedura di autofallimento

Parole chiave

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calcolo del pignoramento reddito minimo domanda di continuazione dell'esecuzione opposizione tardiva rinvio del dibattimento motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 89 LEF

The court implies that the executive office was bound to proceed without delay based on this article once the continuation request was received.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive order regarding the non-collection of court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-allocation of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive order regarding the non-allocation of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.135 · Lugano 10 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 12 ottobre 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 6 ottobre 2022 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 3 promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna

(es. n. __________, __________, __________, __________ e __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PINT4 1, (es. n. __________)

Comune di PINT1 1, (es. n. __________)

(rappresentato da RAPP1 1, )

PINT2 1,

(es. n. __________, __________ e __________)

Città di PINT3 1, (es. n. __________ e __________)

(rappresentato dal suo Municipio e per esso dall’Ufficio contribuzioni, )

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni appena menzionate, il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato presso la __________ Sagl di P__________, datrice di lavoro dell’escusso RI 1, l’importo eccedente il minimo vitale di fr. 3'169.– (ossia indicativamente fr. 741.70) a partire da quello stesso giorno, e ciò sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore · fr. · 3'910.70 · Imbianchino c/o R__________ Sagl Totale · fr. · 3'910.70 · 100%

Minimo d’esistenza

Minimo base · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 1'150.00 Pasti fuori domicilio · fr. · 211.00 · Pausa breve

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato · fr. · 452.55 · 184 km/mese a 0.600 fr./km = fr. 110.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2022 aggiornata al rincaro carburante) + leasing autovettura

Altri · fr. · 105.00 · Lavori faticosi Altri · fr. · 50.00 · vestiario Totale · fr. · 3'168.55

che con ricorso del 12 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto se non fosse possibile attendere a procedere col pignoramento fino ad agosto 2023, quando anche la sua compagna – terminati gli studi – avrà un lavoro e potranno *“vivere bene”* con i due stipendi;

che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2022 l’UE, ritenendo di aver agito correttamente, ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per insufficiente motivazione senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che giusta l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;

che, nel ricorso in esame, RI 1 si è limitato a sostenere che del suo stipendio di fr. 3'800.– mensili, una volta pagate tutte le fatture, gli restano solo fr. 1'600.– per vivere ed essendo in dueegli riesce a malapena a risparmiare fr. 100.– al mese, motivo per cui chiede di attendere col pignoramento fino a quando anche la sua compagna avrà un lavoro e lui riuscirà così a saldare tutti i suoi debiti nell’arco *“di un anno e qualche mese”*;

che l’escusso non contesta il calcolo del minimo d’esistenza effettuato dall’UE, né pretende da questa Camera una rivalutazione della decisione impugnata, ma chiede unicamente che il pignoramento non abbia inizio prima del mese di agosto 2023;

che proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui, l’escusso non può decidere quando un suo attivo può essere pignorato o realizzato;

che l’UE è tenuto a procedere senza indugio al pignoramento in virtù dell’art. 89 LEF appena ricevuta la domanda di continuazione (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014, consid. 3.1);

che la domanda di sospensione risulta infondata;

che per quanto concerne le spese fisse cui il ricorrente allega genericamente di dover far fronte mensilmente, che apparentemente ammonterebbero a fr. 2'200.– (3'800 ./. 1'600), egli non ne specifica la composizione – come gl’incombeva (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) – né produce alcun documento giustificativo;

che a scanso di equivoci va ricordato che l’importo base previsto per una persona che vive da sola (fr. 1'200.– mensili) è il massimo che può essere riconosciuto all’escusso che convive con un’altra persona senza risorse proprie qualora non siano coniugi, partner registrati o concubini con figli comuni (sentenza della CEF 15.2014. 48 del 25 luglio 2014, consid. 3.1);

che il ricorso va di conseguenza respinto;

che infine non incombe istituzionalmente a questa Camera fornire indicazioni in merito alla procedura di autofallimento;

che, come già indicatogli dal cursore con e-mail del 10 ottobre 2022, qualora RI 1 intenda chiedere l’autofallimento (art. 191 LEF) potrà senz’altro rivolgersi all’apposito servizio di consu-lenza giuridica dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI, www.oati. ch/servizi/consulenza-giuridica/) o a un suo legale di fiducia per ottenere tutte le informazioni del caso;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione ad .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.