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15.2022.132 • TRAC TI 15.2022.132 Generato dall'IA

Execution Creditor Appeal Regarding Notification Jurisdiction Dismissed

Numero d'incarto 15.2022.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An execution creditor filed a supervisory appeal challenging the refusal of the execution office to serve the seizure and decree of execution at the jurisdiction of the seized property (Lugano), instead insisting on notification to the debtor's address abroad (Dubai), as previously determined. The appellate court dismissed the appeal as untimely because the execution office had already indicated its intention to notify the debtor abroad when it requested an advance payment for translation costs, making the current challenge against a prior, final administrative act. Furthermore, the court affirmed that the place of notification is generally the debtor's residence, even if the execution jurisdiction is tied to the situs of the seized asset, and rejected the creditor's request to notify the Swiss diplomatic representation as a new argument not previously raised with the execution office.

Regesto Legislator

Ufficiale

Notifica del precetto esecutivo al domicilio dell’escusso all’estero. Foro esecutivo nel luogo del sequestro o alla sede svizzera dell’azienda dell’escusso

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente esecuzione del pignoramento richiesta di pignoramento notificazione della decisione decreto del Consiglio di Stato opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the ruling (Point 5, and implicitly in Order 2) as the legal basis for not collecting a judicial fee, although the actual order only cites the LEF article.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the ruling (Point 5, and implicitly in Order 2) as the legal basis for not awarding indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the ruling (Point 5, and implicitly in Order 2) as the legal basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.132 · Lugano 22 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2022 di

RI 1 HR- (per notifica ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il rifiuto del 3 ottobre 2022 di notificare al foro esecutivo di Lugano il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto esecutivo n. __________90 di convalida emessi a sua richiesta nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto: A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA 1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace

del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20

oltre agli interessi del 5% dal

7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–.

B. La sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il

10 agosto 2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il 18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il

21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.

C. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per conto della madre la domanda d’esecuzione a convalida del sequestro, indicando qua­li crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90) per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.

D. A domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.– era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad Abu Dhabi.

E. Il

9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’ese­­cuzione rettificata, riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle per le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del sequestro. Ha poi sollecitato la notificazione del precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguen­te l’UE ha ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–, puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non rappresentare l’escussa.

F. Con raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione di una decisione formale cartacea in via raccomandata *“a stretto giro di posta”*.

G. Con

un primo ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato un ricorso, con *“istanza d’urgenza”*, contro *“l’inattività, ovvero* *illecita volontaria deliberata omissione

della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto 2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a

convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”*, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di

organizzazione di una pubblica udienza.

H. Con

sentenza del 16 marzo 2022 (inc. 15.2022.11), questa Camera ha dichiarato inammissibili sia il ricorso che la domanda di ricusazione. La decisione è passata in giudicato.

I. Il 22 settembre 2022, RI 1 ha chiesto all’UE di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo, in virtù del­l’art.

52 LEF, nel luogo di situazione del fondo sequestrato (__________), ovvero al foro di Lugano, e non a quello ordinario del domicilio dell’escussa. Con scritto del 3 ottobre 2022, l’UE ha risposto che, come indicato nella decisione del 16 marzo 2022 di questa Camera, la notifica degli atti esecutivi andava eseguita al domicilio dell’escussa a Dubai in conformità dell’art. 66 cpv. 3 LEF.

L. Con un nuovo ricorso del 17 ottobre 2022, RI 1 ha chiesto di revocare, e in subordine di annullare la *“decisione”* del 3 ottobre 2022 e di ordinare all’UE di notificare gli atti esecutivi presso le persone alle quali l’escussa ha locato l’appartamento di __________, in subordine presso l’avv. __________ a __________, e ancora più subordinatamente presso lo stesso UE di Lugano.

M. Con osservazioni del 21 ottobre 2022 l’UE si è riconfermato nei propri provvedimenti e ha comunicato di non ritenere necessario notificare il ricorso alla controparte per osservazioni.

N. Mediante “contro-osservazioni” del 9 novembre 2022, la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni, chiedendo inoltre, in ultimo subordine, di prendere in considerazione la notificazione diretta per via postale alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera a Dubai.

Considerando

in diritto: 1. La ricorrente sostiene che la risposta 3 ottobre 2022 dell’UE è una “decisione”, ch’ella intende contestare con il ricorso in esame. Orbene, l’UE ha deciso di notificare il decreto di sequestro e il precetto esecutivo al domicilio dell’escussa a Dubai già il 18 agosto 2021 quando ha assegnato all’escutente un termine di venti giorni per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art.

68 LEF. Di conseguenza, il ricorso in esame, come quello precedente del 28 gennaio 2022 (v. citata 15.2022.11, consid. 1.3, sopra ad G), è ampiamente tardivo, e dunque irricevibile.

2. Per abbondanza, va ribadito che anche in presenza di un foro esecutivo nel luogo del sequestro (art. 52 LEF), gli atti esecutivi vanno notificati nell’abitazione dell’escusso o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 LEF), se del caso all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; citata 15.2022.11 consid. 2), foro e luogo di notifica essendo due concetti diversi disciplinati da norme differenti. D’al­tronde, la ricorrente non allega né dimostra l’esistenza di fatti nuovi come un cambio di domicilio dell’escussa o la designazione di una persona o di un luogo di notifica in Svizzera. E l’art.

50 cpv. 1, come l’art. 52 LEF, disciplina la questione del foro (dell’azienda

dell’escusso domiciliato all’estero, ma solo per le pretese assunte per conto dell’azienda svizzera, sentenza della

CEF 15.2021.79 del 29 marzo 2022 consid. 6.3.1), non del luogo di notifica degli atti esecutivi emessi in quel foro.

Contrariamente a quanto crede la ricorrente, non spetta poi al­l’e­scusso dimostrare dove ha il proprio domicilio – fosse così, del resto, l’UE dovrebbe in ogni caso far tradurre e notificare all’indirizzo noto dell’escusso all’estero la richiesta di produzione delle relative prove – né all’UE ricercare tale domicilio, bensì all’escutente indicarlo (art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF).

3. La richiesta, espressa *“in ultimo subordine”* in sede di replica spontanea, di procedere alla notificazione diretta degli atti esecutivi per via postale alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera a Dubai è nuova. Non può essere sottoposta per la prima volta all’autorità di vigilanza, ma va presentata dapprima all’UE.

4. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la presente decisione. La notificazione alla ricorrente va fatta all’indirizzo di __________ da lei menzionato sul ricorso.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.