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15.2022.131 • TRAC TI 15.2022.131 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement Office Accounting After Partial Success in Challenging Child Support Curator Fees

Numero d'incarto 15.2022.131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed an enforcement office's accounting which calculated a balance due after the appellant made a partial payment following a court decision that partially upheld the appellant's objection against an enforcement order for child support curator fees. The court reasoned that the appellant's initial challenges regarding the executive costs were inadmissible as untimely or insufficiently motivated, but it upheld the appeal in part concerning the calculation of judicial costs, ruling that the appellant was entitled to offset the portion of the first-instance court costs charged to them (fr. 80) against the portion of the second-instance costs charged to the creditor (fr. 30), resulting in a reduction of the "other expenses" from fr. 80 to fr. 50, based on the principle of procedural economy requiring the enforcement office to offset mutual claims arising from the judicial review procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Conteggio del saldo dell’esecuzione. Computo delle spese esecutive. Compensazione dei rispettivi obblighi delle parti di rifondere parte delle spese giudiziarie anticipate nella procedura di rigetto dell’opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
incasso dei contributi alimentari accollo delle spese procedurali azione parziale sindacato giurisdizionale esecuzione della sentenza ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 85 III 128
68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid.
DTF 130 III 522
4.7 e i rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF), in linea di massima in funzione del­l’e­sito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2).
DTF 133 III 691
sommarie stabilite dal­la LEF sono parificate a spese esecutive in senso stretto (DTF 133 III 691 consid.
DTF 134 III 40
privato (DTF 134 III 40 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200)

The court mentions this article in relation to the inadmissibility of the appeal due to lack of motivation regarding execution costs, although the final decision ultimately does not rest on this procedural exclusion.

art. 17 LEF

Cited in the reasoning regarding the general admissibility of the appeal within the ten-day period.

art. 68 LEF

Cited in the reasoning to establish that execution costs are generally borne by the debtor, which is relevant to the disputed calculation.

art. 144 cpv. 4 LEF

Cited in the reasoning regarding the basis for determining execution costs.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the legal provision that mandates no court fee be levied in this type of decision.

art. 111 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the private law nature of the obligation to reimburse anticipated costs, allowing for potential set-off.

art. 125 n. 3 CO

Cited in the reasoning regarding the prohibition of setting off public law claims against the public entity's will, though ultimately deemed inapplicable to cost reimbursements between parties.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the legal provision that mandates no indemnity be awarded in this type of decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the legal provision that mandates no indemnity be awarded in this type of decision.

art. 3 LPR

Cited to identify the appellate authority (CEF) that ruled on the appeal.

art. 100 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the term for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 3 lett. a LTF

Cited in the legal remedies section regarding the term for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. c LTF

Cited in the legal remedies section regarding the term for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 62 LTF

Cited in the legal provision stating that no indemnity is awarded.

art. 64 LTF

Cited in the legal provision stating that no legal aid is awarded.

art. 66 LTF

Cited in the legal provision regarding costs.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the legal provision stating that no court fee is levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the legal provision stating that no indemnity is awarded.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the legal provision stating that no indemnity is awarded.

art. 2 LTF

Cited in the legal provision regarding the term for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the legal remedies section regarding the suspension of the appeal period during judicial recess.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.131 · Lugano 22 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il conteggio emesso il 6 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________41 promossa nei confronti del ricorrente dal

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________41 emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della mercede del curatore del figlio per l’anno 2019 di fr. 903.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021.

B. Con

sentenza del 31 agosto 2022 (inc. 14.2022.55) questa Camera ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo, deciso il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace del Circolo di Acquarossa, riformandola nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 872.50 ol-tre agli interessi del 2.5% a decorrere dal

13 dicembre 2021, le spese processuali di prima sede, di fr. 100.–, e quelle di seconda sede, di fr. 150.–, essendo poste a carico dell’escusso in ragione di 4⁄5.

C. Il

6 ottobre 2022, RI 1 ha versato fr. 890.25 allo sportello di Acquarossa dell’UE. In quell’occasione gli è stata consegnata una ricevuta con l’indicazione *“acconto su un caso”*. In stes­sa data l’UE ha invitato RI 1 a pagare il saldo dell’e­secuzione di fr. 218.65 entro il 17 ottobre 2022 e in difetto a presentarsi all’UE il 20 ottobre per l’esecuzione del pignoramento. All’invito era allegato un conteggio, da cui risulta che al credito di fr. 872.50 stabilito da questa Camera nella sentenza appena ricordata, sono stati aggiunti interessi di mora per fr. 17.90, spese esecutive di fr. 124.40, *“altre spese”* di fr. 80.– (corrispondenti ai 4⁄5 della tassa di giudizio di prima sede) e spese d’incasso di fr. 5.–, ed è stato dedotto l’acconto di fr. 890.25. Al saldo di fr. 209.55 sono state aggiunte *“spese di pignoramento e di realizzazione non ripartite”* di fr. 9.10, giungendo così al saldo totale di fr. 218.65 richiesto.

D. Con ricorso del 17 ottobre 2022 RI 1 ha chiesto di non essere tenuto a pagare alcuna ulteriore spesa oltre a quanto da lui già pagato (fr. 890.25) e fr. 50.– (anziché fr. 80.–) per le spese giudiziarie della procedura di rigetto dell’opposizione.

E. Con osservazioni del 27 ottobre 2022, il PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso e nelle sue del 10 novembre 2022 l’UE è giunto alla stessa conclusione.

F. Mediante replica spontanea del 17 novembre 2022, RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura di pignoramento e la cancellazione delle due procedure esecutive avviate nei suoi confronti dal PI 1.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato all’escusso al più presto il 7 ottobre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel ricorso RI 1 afferma anzitutto di essersi recato subito all’UE per pagare i fr. 872.50 stabiliti nella decisione emes­-sa il 31 agosto 2022 da questa Camera, ma che la persona allo sportello gli avrebbe detto che il pagamento non era possibile prima del passaggio in giudicato della nota sentenza della Came­ra, trenta giorni dopo la sua notifica. Passati i trent-a giorni, il ricorrente allega di essere tornato all’UE e di aver pagato fr. 890.25, pari alla somma di fr. 872.50 stabilita da questa Came­ra oltre agl’interessi di mora. Ritiene così di aver pagato quanto deciso nella sentenza.

2.1 Orbene, il ricorrente non produce alcuna prova delle sue allegazioni e ad ogni modo non dimostra di aver contestato tempestivamente, ovvero entro dieci giorni dal preteso tentativo di pagamen­to – di cui non precisa neppure la data (art. 17 cpv. 1 LEF). Dagli atti si evince quindi unicamente ch’egli ha versato un primo acconto di fr. 890.25 solo il 6 ottobre 2022. In queste circostanze non può essere accolta la sua richiesta di pagare solo i fr. 872.50 stabiliti nella nota decisione e (pare) fr. 17.75 per interessi, poiché egli non tiene conto del fatto che le spese esecutive, pur anticipate dall’escutente (art. 68 cpv. 1 LEF), sono in linea di massima a carico dell’escusso (art. 68 cpv. 2 LEF).

2.2 A questo proposito, il ricorrente non espone alcun motivo per cui le spese esecutive non dovrebbero essere poste a suo carico e non ne contesta l’ammontare o la giustificazione, sicché il ricorso, qualora dovesse essere interpretato come una contestazione implicita di tali spese, risulterebbe comunque sia inammissibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200].

2.3 La decisione della Camera non muta alcunché al riguardo perché il rigetto dell’opposizione verte solo sul capitale e gl’interessi di mora del credito posto in esecuzione, mentre la determinazione e l’attribuzione delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’ese­­cuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid.

4.7 e i rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF), in linea di massima in funzione del­l’e­sito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2).

2.4 Solo con la sua replica spontanea RI 1 ha contestato di aver causato le spese esecutive in questione, tacciando come illegittima, illegale e ingiustificata la procedura esecutiva messa in atto dal PI 1, poiché non fondata su un titolo

di credito. Si tratta però di una motivazione complementare, non riferita a quanto sostenuto nel ricorso, da ritenere tardiva, e quindi inammissibile, siccome

presentata più di dieci giorni dopo la comunicazione della decisione impugnata. In ogni caso l’esito della precedente esecuzione avviata dal PI 1 non è di rilievo per la determinazione delle spese esecutive nel procedimento ora in esame, in cui con la sentenza del 31 agosto 2022 la Camera ha confermato l’esistenza di un titolo di rigetto dell’oppo­sizione per fr. 872.50. Per evitare le spese esecutive da lui tardivamente contestate in modo motivato, RI 1 avrebbe solo dovuto versare almeno fr. 872.50 al Comune prima ch’esso avvias­se la nuova esecuzione.

3. Il ricorrente contesta d’altronde le *“altre spese”* di fr. 80.– computate dall’UE, corrispondenti ai 4⁄5

della tassa di giudizio di prima sede, chiedendo di compensarle con la quota (di 1⁄5) della tassa di fr. 150.– posta in seconda

sede a carico dell’escutente e di addebitargli solo la differenza di fr. 50.– (4⁄5 di fr. 100.– ./. 1⁄5 di fr. 150.–). Nelle osservazioni al ricorso il PI 1 si oppone a tale compensazione, ritenendola inefficace in quanto le spese esecutive sono già coperte dall’acconto di fr. 890.65 e in ogni caso esclusa dal divieto di compensazione delle pretese di diritto pubblico contro la volontà dell’ente pubblico di cui all’art. 125 n. 3 CO.

3.1 Secondo l’art. 111 cpv. 2 CPC la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. Siffatto obbligo è stabilito dal diritto processuale privato per parti poste su un piano di parità, sicché va qualificato come un obbligo legale di diritto privato. Alla compensazione di due obblighi di rimborso delle spese anticipate dalla con­troparte non si applica pertanto l’art. 125 n. 3 CO, siccome esse non derivano dal diritto pubblico.

3.2 Ad ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv.

4 LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giu­diziarie e le ripetibili assegnate in procedure

sommarie stabilite dal­la LEF sono parificate a spese esecutive in senso stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2009.11 del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul

principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto

privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n.

84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giu­diziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istan­ze della procedura giudiziaria considerata (*in casu* di rigetto del­l’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio 2019, pag. 3).

3.3 Che l’acconto di fr. 890.65 coprisse le spese esecutive non osta alla compensazione fatta valere dal ricorrente. L’ufficio d’esecu­zione deve infatti

tenere conto d’ufficio delle spese esecutive non appena sorgono. Come appena visto, l’organo esecutivo è tenuto a

computare, sempre d’ufficio, solo il saldo netto delle spese giudiziarie della procedura di rigetto poste a carico dell’escusso. Non è necessaria una dichiarazione di compensazione dell’escusso. In concreto, al momento del pagamento dell’acconto le spese esecutive a carico di RI 1 comprendevano già unicamente il saldo netto delle spese giudiziarie, pari a fr. 50.–. Volendo del resto ritenere estinta la quota di spese giudiziarie a carico dell’escusso, nulla impedirebbe la compensazione della pretesa di fr. 30.– con il capitale del credito vantato dal Comune. Su questo punto il ricorso risulta dunque fondato.

3.4 Nel caso in esame l’opposizione del PI 1 alla compensazione pare del resto al limite dell’abuso di diritto, perché non contesta l’obbligo di rifondere i fr. 30.– al ricorrente. Un simile atteggiamento favorisce l’acuirsi di un litigio che è già durato trop­po e che a seguire la tesi dell’escutente verrebbe verosimilmente prolungato con un’ulteriore procedura esecutiva volta all’incasso dei fr. 30.–. Pur riconosciuto il carattere ostruzionistico e a volte eccessivo del comportamento del ricorrente, ci si sarebbe aspettata maggiore pacatezza ed equidistanza da parte di un ente pubblico.

3.5 Il ricorso va pertanto accolto limitatamente a fr. 30.–, non senza ricordare che gl’interessi di mora continuano a decorrere e che ulteriori spese esecutive (in particolare di pignoramento) non sono escluse finché il saldo non verrà pagato.

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il conteggio del 6 ottobre 2022 è rettificato nel senso che le *“altre spese”* sono ridotte da fr. 80.– a fr. 50.–.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.