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15.2022.127 • TRAC TI 15.2022.127 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Omission of Foreign Real Estate from Bankruptcy Inventory

Numero d'incarto 15.2022.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor in a bankruptcy proceeding appealed the official inventory, requesting the inclusion of a real estate property located abroad that the bankrupt allegedly owned, which the office had omitted. The reviewing court dismissed the appeal, finding that while generally all of the debtor's patrimonial rights must be inventoried even if their existence is questionable, the investigation conducted by the bankruptcy office demonstrated, through official land registry documents, that the property in question was not owned by the bankrupt but by her mother, who had subsequently sold it to her brother, thereby justifying the office's decision to refuse its inclusion in the inventory.

Regesto Legislator

Ufficiale

Inventario nel fallimento. Richiesta d’inventariare un immobile situato in Italia, che risulta però essere stato venduto dalla madre della fallita a un suo fratello

Parole chiave

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inventario dei beni fallimentari rivendicazione della massa beni immobili diritti patrimoniali decisione straniera titolo rappresentante merci

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 54 III 15
L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid.
DTF 114 III 22
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal against the inventory, which leads to the rejection of the appeal in order 1.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the reasoning section regarding the non-imposition of court fees in order 2.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities in order 2.

art. 3 LPR

Cited in the reasoning section to establish jurisdiction for the appeal, although not directly a basis for the final order's content regarding the merits.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.127 · Lugano 2 febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere: · Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 6 settembre 2022 da

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Lugano, o meglio contro l’inventario depositato il 23 agosto 2022 nella procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto: A. Nel fallimento aperto il 7 maggio 2020 nei confronti di PI 1, il 23 agosto 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato l’inventario (Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ pag. __________).

B. Con ricorso del 1° settembre 2022, RI 1, ammesso nella graduatoria del fallimento in terza classe per un credito di fr. 59'405.10 (n. 19), insorge contro l’inventario, dolendosi che un fondo di circa € 35'000.– situato in territorio italiano ad A__________, che secondo informazioni ufficiali apparterebbe alla fallita, non figura tra i beni inventariati. Il ricorrente chiede inoltre delucidazioni in merito all’appartamento di C__________ in cui PI 1 vive attualmente.

C. Con osservazioni del 17 ottobre 2022, l’UF si oppone al ricorso, che ritiene manifestamente infondato, e propone di rinunciare al­l’istruttoria.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica edittale del­l’atto impugnato, avvenuta il 23 agosto 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) per quanto attiene alla contestazione dell’inventario. Le richieste di delucidazioni in merito all’ap­partamento di C__________ sono invece inammissibili, perché il ricorso può servire solo a contestare un provvedimento dell’Ufficio (o una denegata giustizia), non a formulare domande che vanno rivolte in prima battuta all’Ufficio e non all’autorità di vigilanza.

2. Il ricorrente chiede, per quanto è dato di capire, d’inventariare anche il fondo di A__________, che afferma appartenere alla fallita. Nelle sue osservazioni l’UF puntualizza di aver inventariato l’unico bene immobiliare – il fondo di C__________

– di cui la fallita aveva fatto menzione in occasione del suo interrogatorio. Precisa di aver richiesto, dopo la presentazione del ricorso, delucidazioni sulla questione sia al ricorrente che alla fallita e di aver accertato, sulla base di quanto prodotto da quest’ultima (in particolare un rogito di vendita e una visura del catasto), che il fondo di A__________ non è mai appartenuto alla fallita, bensì alla madre di lei, __________, la quale l’ha venduto al fratello per poter risarcire i danneggiati nel proces­so penale avviato contro la figlia.

3. Tutti i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati, indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una semplice misura interna che non esplica alcun effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54 III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati né la loro appartenen­za alla massa, questioni che rientrano nella competenza del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c pag. 3), l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare, potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF

114 III 22 consid. 5/b; sentenze della CEF 15.2022.60 del 2 settembre 2022 consid.

3.1 e 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.1).

Anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano noti al momento del deposito (sentenza della CEF 15.2022.46 del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze successivamente venute a conoscenza dell’ammi­nistrazione e dei creditori (citata 15.2022.37 consid. 2.1).

3.1 Che nella fattispecie la fallita non avesse menzionato il fondo di A__________ in occasione del suo interrogatorio non è in sé un motivo che osta alla sua inventariazione, la quale secondo la giurisprudenza dev’essere effettuata finché il fallimento non è chiuso.

3.2 Neppure litigi o dubbi in merito all’esistenza di un attivo autorizzano l’amministrazione del fallimento a rifiutare d’inventariarlo secondo le indicazioni del creditore.

3.2.1 Il problema, nel caso in esame, è che non è solo dubbio, ma è pure escluso che PI

1 sia proprietaria di fondi ad A__________, come risulta dalla ricerca fatta nel catasto della provincia omoni­ma (doc. 9 allegato alle osservazioni dell’UF).

3.2.2 Nella sua risposta del 6 settembre 2022, il ricorrente sostiene nondimeno che ciò sia il caso sulla scorta di un’e-mail spedita al suo patrocinatore dal legale della fallita il 21 febbraio 2020, a cui era allegata una bozza di convenzione, in

cui PI 1 riconosceva di aver sottratto somme di pertinenza di undici condomini rappresentati dal ricorrente (per circa fr. 120'000.–

complessivi) e s’impegnava a rimborsarle in particolare con un versamento di fr. 50'000.–, *“di cui ca. Euro 35'000.– provenienti dalla vendita di un immobile ad A__________”* (doc. 6 accluso alle osservazioni dell’UF, ad 2/b).

Dalla documentazione acquisita dall’UF si evince tuttavia che la vendita in questione riguarda diverse proprietà della madre della fallita vendute al fratello __________ il 27 agosto 2020 (certificazione del notaio __________, doc. 7). Al riguardo il ricorrente non ha contestato le osservazioni dell’UF e soprattutto non ha for-nito indicazioni sufficientemente precise su eventuali diritti di proprietà o altri tipi di pretese di PI 1 su quegl’immobili o su altri situati nella provincia di A__________ e chiaramente identificati. A ragione, pertanto, l’UF ha rifiutato d’inventariare un *“immobile in territorio italiano, precisamente ad A__________”*. Il ricorso va dunque respinto.

Pare del resto verosimile che clienti del ricorrente abbiano beneficiato indirettamente di buona parte del prezzo di vendita degl’im­mobili della madre della fallita (v. l’e-mail dell’avv. __________ alla commissaria __________ __________, doc. 8).

4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.