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15.2022.126 • TRAC TI 15.2022.126 Generato dall'IA

Appeal Against Unemployment Benefit Garnishment Suspension Denial

Numero d'incarto 15.2022.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against an enforcement office's decision to garnish a portion of an individual's unemployment benefits, which was calculated by subtracting the established living minimum from the gross monthly benefit. The appellant requested a suspension of the garnishment based on a prior judicial proposal to suspend proceedings contingent upon making monthly payments, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to properly motivate the grounds for appeal and did not demonstrate compliance with the payment plan; furthermore, a subsequent decision in the underlying case rejected the opposition, confirming that no basis existed to suspend the execution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pignoramento di un’indennità di disoccupazione. Richiesta di sospensione del pignoramento in base a una proposta del Pretore nella procedura di rigetto dell’opposizione

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione delle indennità di disoccupazione pignoramento del salario disoccupazione decisione d'esecuzione prestazioni minime ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive section regarding the non-levy of court fees.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the non-levy of court fees.

62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the dispositive section regarding the non-assignment of legal indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.126 · Lugano 14 dicembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 17 ottobre 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro la decisione di pignoramento d’indennità emessa il

14 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal

CO 2,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il CO 2 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 30'092.65;

che il 14 ottobre 2022 l’UE ha determinato la quota pignorabile dell’indennità di disoccupazione di fr. 3'155.– mensili che l’escusso percepisce dall’__________ limitatamente alla quota (indicativamente di fr. 370.–) che eccede il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'785.– mensili sulla base del seguente computo:

Minimo d’esistenza

Base mensile · fr. · 1'200.00 Affitto · fr. · 1'000.00 · Quota parte Assicurazione malattia · fr. · 482.35 Ricerca d’impiego­ · fr. · 100.00 · Trasferte x cure mediche Totale · fr. · 2'782.35 · 100%

che con scritto del 17 ottobre 2022, RI 1 ha presentato *“regolare ricorso”* contro la

decisione di pignoramento senza prendere conclusioni, limitandosi a dirsi *“a disposizione per ulteriori informazioni”*;

che con ordinanza del 20 ottobre 2022, il presidente della Camera ha invitato RI 1 a presentare alla Camera una motivazio­ne scritta del ricorso entro la scadenza del termine di ricorso, con la comminatoria che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che il 31 ottobre 2022, RI 1 ha indicato di essersi impegnato a pagare fr. 100.– al mese in base alla decisione 11 maggio 2022 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna e di versarli effettivamente all’escutente, sicché ha chiesto di sospendere il pignoramento e di versargli le somme trattenute;

che lo scritto 11 maggio 2022 accluso alla motivazione non è però una decisione, bensì una proposta del Pretore di Locarno-Campagna, tesa alla sospensione della causa fino al 31 maggio 2023 e al suo stralcio se il convenuto avesse pagato rate di fr. 100.– mensili fino a tale scadenza, proposta di cui non è dato di sapere se è stata accettata dalla controparte;

che in ogni caso il Pretore ha precisato che la questione del debito residuo dopo il pagamento di fr. 1'200.– entro il giugno del 2023 in rate mensili di fr. 100.– rimaneva indecisa e poteva essere oggetto, se del caso, di un’ulteriore procedura;

che, comunque sia, RI 1 non ha dimostrato di aver paga­to le rate mensili di fr. 100.– e il Pretore, proprio nella procedura (SO.2021.79) in cui aveva fatto la proposta appena ricordata, il 3 agosto 2022 ha rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal ricorrente (decisione acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione), a dimostrazione che la causa

non è stata sospe­sa (o che la sospensione è stata revocata);

che non sussiste pertanto alcun motivo di sospensione dell’ese­cuzione;

che di conseguenza il ricorso va respinto;

che stante tale esito, si prescinde dal notificare alla controparte il ricorso e il giudizio odierno;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.