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15.2022.124 • TRAC TI 15.2022.124 Generato dall'IA

Enforcement Seizure of Security Deposit Overruled

Numero d'incarto 15.2022.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against an enforcement office's seizure of a claim allegedly owed by the debtor to the creditor, which the creditor argued did not exist and instead contended that funds deposited with the debtor's counsel were meant as security related to a separate, ongoing lawsuit. The court reasoned that the seizure was based on a misunderstanding by the enforcement office, as the deposited sum was intended as security for the execution debt, not an existing receivable owed by the creditor to the debtor, and therefore, the seizure was partially upheld only to correct the description of the seized asset to be the debtor's claim against their counsel for the return of the deposited sum, ruling that the debtor could not condition the seizure of their assets pending the outcome of the separate litigation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Errata designazione formale del bene pignorato (credito depositato sul conto cliente del patrocinatore dell’escusso)

Parole chiave

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credito in esecuzione pignoramento di crediti esecuzione omesso versamento della cauzione rivendicazione di terzi azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 LEF

This provision was cited in the reasoning to justify that the claim against the third party (the lawyer) should be seized first.

art. 95 cpv. 3 LEF

This provision was cited analogically in the reasoning to justify the potential seizure of other assets if the first asset proves difficult to realize.

art. 91 cpv. 4 LEF

This provision was cited in the reasoning regarding the obligation of the third party holding the debtor's assets to inform the enforcement office.

art. 98 LEF

This provision was cited in the reasoning regarding the obligation of the third party holding the debtor's assets to inform the enforcement office.

art. 99 LEF

This provision was cited in the reasoning regarding the obligation of the third party holding the debtor's assets to inform the enforcement office.

art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

This provision is cited in the ruling not to levy a judicial fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is cited in the ruling not to award indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision is cited in the ruling not to award indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.124 · Lugano 1° febbraio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 6 settembre 2022 della

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, ) contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 1° settembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’__________ PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 9'248.–, oltre agli interessi del 5% dal 19 maggio 2021, riconosciutigli dalla Pretura penale con sentenza del 18 maggio 2021 quale indennizzo delle spese necessarie da lui sostenute come accusatore privato.

B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente,

il 18 luglio 2022 l’UE ha pignorato un credito di fr. 12'000.– *“vantato dall’escusso nei confronti della RI 1

depositato c/o l’avv. PA 2”* e il 1° settembre 2022 ha emesso il verbale di pignoramento.

C. Con ricorso del 6 settembre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera per chiedere l’annullamento del pignoramento e la retrocessione dell’incarto all’UE affinché provveda a pignorare altri beni dell’escusso.

D. Mediante osservazioni del 22 settembre 2022 PI 1 chiede la rettifica del verbale di pignoramento nel senso di dare atto da una parte che sul conto terzi della sua patrocinatrice è depositato l’importo, stimato dall’UE in fr. 12'000.–, a garanzia dell’e­­ventuale saldo dell’esecuzione in oggetto, e dall’altra che tale som­ma rimane in deposito fino al termine della procedura pendente di risarcimento danni che la RI 1 ha avviato nei suoi confronti il 30 giugno 2022 presso la Pretura di Locarno-Campagna (inc. __________).

E. Nelle sue osservazioni l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente nega l’esistenza del credito che PI 1 avrebbe nei suoi confronti, contestandone dunque il pignoramen­to. Rileva

anzi di vantare – oltre alla somma oggetto della presente esecuzione – ulteriori pretese per fr. 106'483.95 nei confronti del­l’escusso fatte valere nella causa in corso di fronte alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Rimarca d’altronde che se davvero l’escusso avesse un credito nei suoi confronti, l’avreb­­be senz’altro opposto in compensazione nel corso della procedura di rigetto anziché ritirare l’opposizione, come invece ha deciso di fare. Essendo quindi stato pignorato un credito inesistente, per la ricorrente occorre revocare il provvedimento impugnato e procedere al pignoramento di altri beni dell’escusso, quali ad esempio gli immobili per i quali l’UE ha già fatto annotare nel registro fondiario una restrizione del diritto di disporre.

Da parte sua, PI 1 richiama uno scritto trasmesso il 7 giugno 2022 all’UE dalla propria patrocinatrice, in cui quest’ul­­tima confermava che *“l’importo atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto”* era depositato sul suo conto terzi, sicché non si capacita del motivo per cui l’UE lo abbia invece considerato come una pretesa (credito) da lui vantata nei confronti della RI 1. Allega di non aver mai chiesto di pignorare una sua pretesa verso la creditrice, ma unicamente d’indicare che l’importo a garanzia dell’eventuale pagamento dell’esecuzione in oggetto rimane depositato fino al termine della procedura pendente davanti alla Pretura. Chiede quindi la modifica in tal senso della designazione del bene pignorato.

L’UE riconosce di aver capito per errore che la somma depositata presso l’avv. PA 2 fosse una pretesa dell’escusso verso la società, precisando che il verbale sarebbe stato modificato nel sen­so d’indicare unicamente quale bene pignorato un *“credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2”*. Sostiene di aver agito correttamente laddove ha pignorato un bene mobile, conformemente a quanto stabilito dall’art. 95 cpv. 1 LEF, mentre non ritiene di dover attendere il termine della procedura pendente tra le parti in Pretura, trattandosi di due pratiche distinte.

2.1 A ben vedere, il presente procedimento nasce soprattutto da un fraintendimento da parte dell’UE, il quale ha dedotto dallo scritto trasmessogli il 7 giugno 2022 dall’avv. PA 2 che l’importo depositato sul conto terzi di lei fosse riferito a una pretesa dell’escus­­so nei confronti dell’escutente, quando invece tale somma è stata depositata dallo stesso escusso a garanzia, *“se del caso”*, del credito posto in esecuzione. Ma anche la nuova designazione dell’og­­getto del

pignoramento suggerita dall’UE – un *“credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2”* – è imprecisa poiché un credito non può essere depositato su un conto

bancario, non trattandosi di una cosa mobile, bensì di un bene immateriale. Il verbale impugnato va pertanto corretto nel senso di designare l’at­­tivo pignorato come il credito dell’escusso verso la propria patrocinatrice in restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei. È del resto quanto ha capito l’avv. PA 2, laddove scrive nelle osservazioni al ricorso (a pag. 2) di essere stata diffidata dal­l’UE dal disporre della somma depositata.

2.2 Il credito dell’escusso, che secondo il verbale impugnato, non contestato su questo punto, copre il credito posto in esecuzione (stimato in fr. 12'000.– dall’UE), va pignorato in prima linea (art. 95 cpv. 1 LEF). La domanda del ricorrente volta al pignoramento di fondi dell’escusso va pertanto respinta. Se tuttavia l’avv. PA 2 dovesse rifiutare di versare la somma all’UE prima della

conclu-sione della causa giudiziaria (v. al riguardo sotto il consid. 2.4), esso valuterà se pignorare altri beni dell’escusso

più facilmente realizzabili, segnatamente i suoi fondi, in applicazione analogica dell’art. 95 cpv. 3 LEF.

2.3 Nelle osservazioni al ricorso PI 1 chiede a questa Camera di dare atto che sul conto terzi della sua patrocinatrice sono depositati fr. 12'000.– a garanzia dell’*“eventuale saldo dell’e­­secuzione n. __________”*. In mancanza agli atti di un estratto del conto in questione non può essere dato seguito a tale richiesta. Un simile accertamento è del resto inutile giacché l’UE ha già verbalizzato, pur in modo formalmente incorretto, il pignoramento del credito dell’escusso verso la patrocinatrice per fr. 12'000.–, la quale non ne contesta l’esistenza.

2.4 Nel suo scritto del 7 giugno 2022 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso) l’avv. PA 2 ha invero dato atto che *“l’importo

atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto”* era depositato sul suo conto cliente, precisando che PI 1 aveva chiesto

che tale somma restasse depositata presso di lei fino alla conclusione del­la procedura giudiziaria a garanzia della pretesa da lui fatta valere contro la RI

1 (in via subordinata e riconvenzionale per *“almeno”* fr. 20'000.–, v. doc. 4). PI 1 ha ribadito la richiesta in questa sede (conclusione n. 1/§).

Ora, proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui, l’escusso non può decidere se *(“del caso”)* e quando (al termine della procedura giudiziaria) un suo attivo può essere pignorato o realizzato. E il terzo che detiene beni dell’escusso o verso il quale questi vanta un credito ha lo stesso obbligo d’infor­­mare l’ufficio d’esecuzione e di mettere a sua disposizione il bene detenuto o di versargli la somma dovuta (art. 91 cpv. 4, 98 e 99 LEF, 324 n. 5 CP; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 91 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 91 LEF). Il pignoramento del credito di PI 1 nei confronti della sua patrocinatrice va pertanto eseguito senza condizioni.

2.5 Il ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla designazione dell’oggetto del pignoramento (sopra consid. 2.1).

3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato è rettificato nel senso che la designazione del

credito indicato alla posizione n. 1 della rubrica “crediti contro terzi” del verbale di pignoramento è sostituita con quella seguente: *“credito vantato* *dall’escusso

verso l’avv. PA 2 in restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei, limitatamente a fr. 12'000.–”*.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.