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15.2022.120 • TRAC TI 15.2022.120 Generato dall'IA

Seizure Notice Upheld Despite Claim of Non-Receipt of Executive Order

Numero d'incarto 15.2022.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a seizure notice stemming from an execution initiated based on an executive order for professional fees, claiming they never received the underlying executive order. The court rejected the appeal, finding that the executive order was validly served via registered mail, evidenced by the postal worker's signature attesting to delivery on the specified date, which suffices to prove service; the validity of this notification is not contingent on the debtor's signature, and the debtor failed to provide credible evidence to contradict the postal attestation or demonstrate a breach of applicable enforcement or procedural codes regarding the issuance of the seizure notice when no timely opposition was filed.

Regesto Legislator

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Art. 72 cpv. 2 LEF, Art. 9 cpv. 1 CC, Art. 138 CPC, Art. 34 LEF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF; Seizure Notice Upheld Despite Claim of Non-Receipt of Executive Order: The court rejected the appeal, finding that the executive order was validly served via registered mail, evidenced by the postal worker's signature attesting to delivery on the specified date, which suffices to prove service; the validity of this notification is not contingent on the debtor's signature, and the debtor failed to provide credible evidence to contradict the postal attestation or demonstrate a breach of applicable enforcement or procedural codes regarding the issuance of the seizure notice when no timely opposition was filed.

Parole chiave

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ordine del pignoramento autorizzazione all’esecuzione validità della notifica postale sequestro di documenti prove credibili revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 III 118
DTF 139 III 447
DTF 101 III 67
34 LEF è una prescrizione d’ordine, sicché l’avviso di pignoramento è valido anche se non è comunicato con invio raccomandato purché pervenga effettivamente all’escusso (DTF 101 III 67 ad 5), ciò che è il caso nella fattispecie siccome RI 1 l’ha prodotto con il ricorso (doc.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF (RS 281.35)

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

art. 62 cpv. 2 OTLEF (RS 281.35)

Cited in the dispositive regarding the non-assignment of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2022.120 · Lugano 28 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 4 ottobre 2022 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________57 promossa nei confronti della ricorrente dall’

PI 1,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________57 emesso il 20 maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’avv. PI 1 ha escusso RI 1 (e solidalmente il marito __________) per l’incasso di una nota professionale per consulenza di fr. 1'437.05 oltre agli accessori;

che l’escussa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che a domanda dell’escutente, il 3 ottobre 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 19 ottobre;

che con ricorso del 4 ottobre 2022, RI 1 è insorta contro tale atto eccependo di non aver ricevuto il precetto;

che nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2022, l’UE rileva che la ricorrente ha ritirato il precetto esecutivo il 24 maggio 2022, come risulta dal tracciamento della raccomandata con cui è stato recapitato tale atto (n. 98.__________);

che nella replica inoltrata spontaneamente il 14 ottobre 2022, la ricorrente si duole che l’UE non ha prodotto la copia del precetto esecutivo con la sua firma, come avrebbe chiesto nel ricorso;

che in realtà la ricorrente non ha formulato tale domanda nel ricor­so, limitandosi a una richiesta generica di presentazione dei *“documenti leciti sulla base quali è stato emesso l’Avviso di pignoramento”*;

che ad ogni modo la validità della notifica del precetto esecutivo non è subordinata dalla sua sottoscrizione dall’escusso, ma dal­l’attestazione dell’agente notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto e firmare;

che nel caso in esame l’impiegato della posta di __________ ha attestato, con la sua firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria il 24 maggio 2022;

che tanto basta per ritenere provata la valida notifica del precetto esecutivo all’escussa, la quale non ha comprovato l’inesattezza dell’attestazione figurante sul precetto (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF

120 III 118) né allegato e reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2021.86 del 24 novembre 2021 consid. 4.2);

che le circostanze allegate dalla ricorrente in merito a precedenti esecuzioni (n. __________41, __________76 e __________39) inoltrate dall’avv. PI 1 sono senza rilievo per quanto attiene alla notifica del precetto esecutivo n. __________57 in esame;

che del resto nella sentenza citata dalla ricorrente (14.2017.213), relativa a una procedura di sequestro relativa allo stesso credito dedotto nell’esecuzione qui ora in esame, la Camera non si è determinata sulla pretesa vantata dall’avv. PI 1, neppure a livello di verosimiglianza (v. consid. 6.4 e 8), giacché ha revocato il sequestro per mancanza di una causa di sequestro, mentre l’oggetto della segnalazione disciplinare non è indicato nello scritto 5 maggio 2017 accluso al ricorso e la presentazione di una nuova esecuzione volta all’incasso dello stesso credito oggetto di una precedente esecuzione sospesa da opposizione non è in sé vietata (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2);

che contrariamente a quanto crede la ricorrente, l’emissione del­l’avviso di pignoramento non è vincolata alla presentazione di una decisione passata in giudicato né di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel caso in cui, come nella fattispecie, l’escusso non ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo;

che non si verifica pertanto alcuna violazione degli art. 336 e 338 CPC, né degli art. 67 cpv. 1 n. 4, 74-76 o 80 LEF;

che l’art. 138 CPC si applica a citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie, non agli atti esecutivi come il precetto esecutivo o l’avviso di pignoramento, la cui notifica è disciplinata per il primo dagli art. 64 segg. LEF e per il secondo dall’art. 34 LEF;

che l’art. 34 LEF è una prescrizione d’ordine, sicché l’avviso di pignoramento è valido anche se non è comunicato con invio raccomandato purché pervenga effettivamente all’escusso (DTF 101 III 67 ad 5), ciò che è il caso nella fattispecie siccome RI 1 l’ha prodotto con il ricorso (doc. F);

che il ricorso va pertanto respinto;

che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.