Realization of Debtor's Inheritance Interest via Public Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority was asked by the enforcement office to determine the method of realizing a debtor's one-sixth interest in their deceased father's estate, which included bank accounts and a real estate property subject to a matrimonial and succession agreement giving the surviving spouse sole ownership of the property. The court reasoned that while the debtor's share in the bank accounts was clearly determinable (1/6), the value of the share in the property was subject to controversy depending on whether the matrimonial agreement was treated as a disposition mortis causa or inter vivos, leading to a potential range of value for the debtor's share. Despite the uncertainty in valuation, the court found that the potential maximum value of the debtor's hereditary rights was still less than the total amount of the creditors' claims, thereby reducing the risk of a fire sale, which favors auction over liquidation; consequently, the court ordered the realization of the debtor's hereditary rights through public auction.
Regesto Legislator
UfficialeDeterminazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre. Convenzione matrimoniale che attribuisce un fondo del padre interamente alla madre in caso di decesso di lui
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the authority of the supervisory court to determine the method of realization of the debtor's hereditary rights.
Cited as the rule guiding the choice between auctioning or dissolving the joint ownership for the realization method.
Used to determine that the value of the quota is sufficiently determined to allow for auction as a realization method.
Cited regarding the obligation to summon interested parties to the conciliation hearing (although discussed in the reasoning regarding later creditors).
Mentioned as an alternative procedure for hearing creditors whose rights arose after the conciliation hearing, though its application was left open.
Cited as the basis for not levying court fees.
Cited as the basis for not awarding compensation (indemnities).
Cited as the basis for not awarding compensation (indemnities).
Testo completo
Incarto n. 15.2022.115 · Lugano 13 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) sull’istanza 22 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 1, nella comunione ereditaria del padre fu PI 8 († 29 marzo 2014), composta, oltreché dell’escusso, anche di PI 3, PI 4, gli eredi fu PI 12 († 2 febbraio 2016), ossia PI 5, PI 9, PI 10, PI 11, nelle 13 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 4 promosse contro PI 1 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona PI 6, (rappresentata dall’RA 1, ) Comune di PI 14, (rappresentato dal suo Municipio)
ritenuto
in fatto: A. PI
8 ed PI 3 si sono sposati il 9 maggio 1959; dal matrimonio sono nati PI 12, PI
1 e PI 4. Il primogenito, PI 12, ha sposato PI 5 il 3 ottobre 1986 e dalla loro unione sono nati PI 9, PI 10 e PI 11.
B. Mediante rogito n. __________ del 18 luglio 1994 dell’avv. __________, PI 8 ed PI 3 hanno concluso una convenzione matrimoniale e un contratto successorio, con cui hanno convenuto che *“la loro casa di abitazione e terreno annesso al particellare __________ (trentasette) di __________* [oggi: __________]*, intestato al marito, è il frutto del loro lavoro e dei loro sacrifici ed è quindi da considerare quale
loro aumento patrimoniale”* e che*“in applicazione dell’art. 216 CCS* […]*, in caso di scioglimento del loro matrimonio,
in particolare in caso di morte di PI 8, l’intera particella anzidetta diventerà di proprietà esclusiva di PI 3”*.
C. PI
8 è deceduto il 29 marzo 2014; gli sono succeduti la moglie e i figli. Il primogenito, PI 10, è deceduto il 2 febbraio 2016; anche a lui sono succeduti la moglie e i tre figli.
D. Nelle
13 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a 4) promosse tra il 2020 e il 2021 contro PI 1 per fr. 15'024.90 (al 5 dicembre
2022), il 12 maggio e il 4 ottobre 2021, così come il 26 gennaio e 13 luglio 2022, accertata l’impignorabilità del reddito dell’escusso, la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ne ha pignorato l’interessenza nella comunione ereditaria del padre, che ha determinato in 1⁄6 della stessa. Quali beni appartenenti alla comunione, in tutti e quattro i verbali di pignoramento l’Ufficio ha elencato *“in particolare”* il noto fondo, indicando ch’esso è gravato da ipoteche per complessivi fr. 410'000.–. Ha quindi stimato il valore dei diritti ereditari dell’escusso sul fondo in fr. 102'906.– (a fronte della stima ufficiale di fr. 51'453.–, pari a 1⁄6 di 308'717.–). Nei primi tre verbali di pignoramento, l’Ufficio ha inoltre indicato come beni della successione un conto del defunto padre presso la Banca __________, estendendovi il pignoramento a concorrenza di fr. 5'500.– nel primo verbale, di fr. 2'800.– nel secondo e di fr. 2'500.– nel terzo.
E. Avendo diversi creditori dei gruppi da n. 1 a 3 chiesto la realizzazionedelle quote pignorate, l’UE li ha convocati, insieme ai membri superstiti della comunione ereditaria, a un’udienza tenutasi il 1° luglio 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pi-gnoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo la vedova. Quest’ultima ha peraltro prodotto una copia del predetto rogito.
F. Il
10 agosto 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati convocati all’udienza di conciliazione un termine
di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria di PI
1. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
G. Nel frattempo, un creditore del gruppo n. 4 (esecuzione n. __________7) ha chiesto a sua volta la realizzazione dell’interessenza il 19 agosto 2022 e un altro creditore (esecuzione n. __________5) ha chiesto e ottenuto il pignoramento della quota ereditaria il 25 ottobre 2022.
H. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di stabilire, a favore dei gruppi da n. 1 a 4, il modo di realizzazione dell’interessenza di 1⁄6 spettante all’escusso nella comunione ereditaria del padre. Quali beni appartenenti alla comunione, l’Ufficio ha elencato non solo il fondo n. __________ RFD __________ e il conto presso la banca __________, ma anche un secondo conto presso la stessa banca. L’Ufficio ha precisato che il debito ipotecario complessivo gravante sul fondo ammonta a fr. 355'000.– e che sul primo conto (privato) sono depositati fr. 10'031.42, mentre sul secondo (risparmio), su cui vengono addebitati trimestralmente gl’interessi ipotecari, sono depositati fr. 66'456.56.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito del-la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2. Vanno invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell’invito all’udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la
fissazione dell’udienza di conciliazione (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).
Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 13 luglio 2022, mentre quello a favore dell’esecuzione n. __________5 il 25 ottobre 2022, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 1° luglio 2022. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece stato opportuno
concedere anche loro, il 10 agosto 2022 (sopra ad F), la facoltà di proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1
ODiC). In alternativa, si sarebbe forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una co-pia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote.
3. Siccome
non risulta che PI 8 abbia lasciato un testamento oltre alla menzionata convenzione matrimoniale e successoria (sopra ad
B), al momento della sua morte è sorta una comunione ereditaria formata dai suoi eredi, la vedova e i tre figli (art. 602 cpv. 1 CC). Non pare contestato che il primogenito PI 12 è poi stato sostituito nella comunione del padre dai propri eredi, la vedova e i tre figli.
3.1 Per quanto attiene ai conti bancari, l’UE ha quindi correttamente stabilito la quota *ab intestat* dell’escusso in 1⁄6 (1⁄3 della 1⁄2 della successione non assegnata al coniuge superstite, art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC).
3.2 Per il fondo si deve invece tenere conto della convenzione matrimoniale e successoria, che l’attribuisce interamente alla vedova in virtù dell’art. 216 cpv. 1 CC, senza che l’escusso, in quanto figlio comune dei coniugi, possa far valere la sua legittima su tale attribuzione (art. 216 cpv. 2 CC).
3.2.1 Se, con una parte della giurisprudenza e della dottrina, si considera la convenzione matrimoniale come
una disposizione per causa di morte, la legittima dell’escusso, di 1⁄8 (art. 471 n. 1 e 3 CC), andrebbe calcolata sul
valore dei beni che sarebbero spettati al defunto padre in caso di ripartizione legale degli aumenti (ossia paritaria giusta l’art. 215 CC) nella liquidazione del regime matrimoniale, cioè sulla metà del valore del fondo, di fr. 131’218.– netti (metà della differenza tra la stima dell’UE di fr. 617'436.– e il debito ipotecario complessivo e incontestato di fr. 355'000.–), oltre alla metà dei saldi dei conti bancari di fr. 10'031.42 e fr. 66'456.56, ossia fr. 38'244.–, giacché in assenza di dati divergenti essi sono da ritenere acquisti di cui i coniugi erano contitolari (art. 200 cpv. 2 e 3 CC). In tale ipotesi la quota legittima dell’escusso ammonterebbe a fr. 21’182.75 (1⁄8 di [131’218 + 38'244]) e siccome la sua quota legale dei conti sarebbe di soli fr. 6'374.– (1⁄6 di fr. 38'244.–), egli
potrebbe ottenere la riduzione totale della quota *ab intestat* (di 1⁄2) spettante alla madre, aumentando la sua a fr. 12'748.– (6'374 + 1⁄3 della 1⁄2 di 38'244).
3.2.2 Se invece la convenzione venisse reputata una disposizione tra vivi, il valore dell’asse successorio sarebbe equivalente alla metà del saldo dei due conti (fr. 38'244.–),
sicché la legittima dell’escusso, di soli fr. 4'780.50 (1⁄8), non sarebbe lesa, dal momento che la sua quota
*ab intestat* ascende, come visto, a fr. 6'374.– (v. DTF 137 III 115 consid. 4.2.2; Steinauer in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9-12 ad art. 216 CC e i rinvii; Jakob in: Kurzkommentar Schweizerisches
ZGB, 2a ed. 2018, n. 2 e 11 ad art. 217/217 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed.
2022, n. 37 seg. ad art. 216 CC).
3.2.3 La modifica dell’art. 216 cpv. 2 CC entrata in vigore il 1° gennaio 2023, secondo cui la partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato
superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti (RU 2021 312), non si applica solo alle successioni aperte,
come nel caso in esame, dopo il 31 dicembre 2022 (art. 15 tit. fin. CC).
4. Ciò posto, il valore dell’interessenza pignorata potrebbe a prima vista variare tra fr. 6'374.– e fr. 12'748.– (il doppio), a dipendenza dell’interpretazione
dell’art. 216 cpv. 2 CC, controversa e apparentemente non ancora chiarita in modo definitivo dal Tribunale federale (la cui giurisprudenza non è univoca, v. da una parte DTF 116 II 244 consid. 3, 115 II 322 consid. 3; 113 II 273, 106 II 277 consid. 2; 102 II 320 consid. 3 segg. e 326 consid. 4/d; dall’altra DTF
82 II 488 consid. 2; 127 III 398 consid. 1/b/cc e 400 consid. 2/b; nella citata DTF 137 III 117 consid. 3, l’Alta Corte ha risolto la questione della forma delle convenzioni di modifica della partecipazione all’aumento esimendosi dal determinarsi sulla controversia riguardante la loro qualifica giuridica). Ancorché non univoco, il valore della quota può nondimeno ritenersi sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché entri in considerazione come modo di realizzazione anche la vendita della quota ereditaria (sopra consid. 1). Infatti, il valore assoluto della differenza tra i due valori ipotizzati è tutto sommato contenuto, sicché gl’interessati hanno un’idea abbastanza precisa per formulare offerte di acquisto della quota. E anche
nell’ipotesi più favorevole per l’escusso, il valore della quota (fr. 12'748.–) è inferiore all’importo
totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, pari a fr. 15'024.90 (sopra ad D), sicché il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1) è ridotto, per tacere dei costi necessariamente connessi con la procedura di scioglimento, complicata dalla necessità di sciogliere anche il regime matrimoniale, in rapporto al valore piuttosto esiguo degli attivi da realizzare (così: sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018 consid. 2).
L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso a mezzo di asta pubblica.
5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20*a* cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria del padre fu PI 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.